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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51376/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26709/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura di cui al primo motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge per omessa valutazione della richiesta di messa alla prova dell'imputato, presentata nel corso del giudizio di appello - è manifestamente infondata dal momento che l'istituto, cui il ricorrente avrebbe dovuto ritualmente accedere in fasi processuali anteriori, era già ammissibile per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. prima della riforma cd.

Cartabia.

Ne deriva che la norma transitoria di cui all'art. 90, d.lgs. 150/22, non può riguardare reati che già rientravano nella previsione di cui all'art. 168-bis cod. pen. ; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 576 n. 5-bis cod. pen. che esso è pure manifestamente infondato; Considerato infatti che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, perché l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283159; Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272203), sicché, nel caso in cui la resistenza a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali, le due ipotesi di reato concorrono e la disciplina delle aggravanti va valutata con riguardo a ciascuna di esse; Ritenuto quindi che l'aggravante prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., essendo riferita al solo reato di lesioni personali, va considerata in relazione a tale fattispecie, non potendo essere assorbita in una ipotesi di reato diversa, sia pur concorrente con quella di cui all'art. 582 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26709/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura di cui al primo motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge per omessa valutazione della richiesta di messa alla prova dell'imputato, presentata nel corso del giudizio di appello - è manifestamente infondata dal momento che l'istituto, cui il ricorrente avrebbe dovuto ritualmente accedere in fasi processuali anteriori, era già ammissibile per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. prima della riforma cd. Cartabia. Ne deriva che la norma transitoria di cui all'art. 90, d.lgs. 150/22, non può riguardare reati che già rientravano nella previsione di cui all'art. 168-bis cod. pen. ; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 576 n. 5-bis cod. pen. che esso è pure manifestamente infondato; Considerato infatti che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, perché l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283159; Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272203), sicché, nel caso in cui la resistenza a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali, le due ipotesi di reato concorrono e la disciplina delle aggravanti va valutata con riguardo a ciascuna di esse; Ritenuto quindi che l'aggravante prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., essendo riferita al solo reato di lesioni personali, va considerata in relazione a tale fattispecie, non potendo essere assorbita in una ipotesi di reato diversa, sia pur concorrente con quella di cui all'art. 582 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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