CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, nell'unico, articolato motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale avrebbe invertito l'onere della prova con riferimento ai requisiti da porre a fondamento del provvedimento di proroga e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, nonostante le censure sollevate in sede di reclamo miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero anteriori all'ultimo biennio, i riferimenti investigativi vaghi e imprecisi, infine le indagini patrimoniali prive di esito sfavorevole per il ricorrente; Ritenuto che il motivo è generico, meramente assertivo e non si confronta con l'articolata motivazione con la quale il Tribunale ha attribuito rilievo al contenuto di alcune conversazioni intercettate in occasione dei colloqui con i familiari oltre che a condotte sintomatiche dell'attualità del legame associativo (quali la consegna di cesti natalizi estorti a operatori economici durante la detenzione); ritenuto , dunque, che il ricorso non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (v., al riguardo, Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto (descritto nei provvedimenti giurisdizionali come elemento di spicco della associazione per delinquere '[OSCURATO:PERSONA]', tuttora radicata e operante nel territorio) di mantenere contatti con la criminalità organizzata anche nel periodo di detenzione, la sua conseguente pericolosità sociale, nonché il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; Ricordato non è richiesto che tali contatti emergano con certezza, essendo necessario e sufficiente che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508-01); Rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost.. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere esten