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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14658/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24932/2017R.G. proposto da Comune di Pontinia,in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feudis, con domicilio elettopresso il suo studio in Roma, via del Corso, n.433/D; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso la Cancelleria d ella Corte di Cassazione –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributariad el Lazio , sezione staccata di Latina n. 3402/19/17depositata il 13 giugno 2017 Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consigliodel 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 333 del 2009) emess o dal Comune di Pontinia (d’ora in poi ricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi controricorrente) , per infedele dichiarazione e omesso versamento Ici relativamente all’anno 20 09 con riguardo ad un’area di cui quest’ultima era proprietaria nella misura del 50%; - l’avviso impugnato , che richiedeva l’ulteriore importo di € 5.109,00, si fondavasu una delibera del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2012 con cui era stato determinato il valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446; - la CTR , conferma ndo la sentenza di primo grado , accoglieva il ricorso della contribuente, odierna controricorrente,affermando che: • ai sensi dell’art. 59 sopra citato , i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venaliin comune commercio delle aree fabbricabili; • tali regolamenti non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo rispetto a quello della loro adozione, in applicazione del principio di irretroattività della determinazione; • nel caso in esame la deliberazione sopra richiamata n. 59 del 2012 è stata utilizzata per determinare l’Ici del 2009, in violazione del predetto principio di irretroattività; • nello stesso senso è stato già deciso dal giudice di merito con riguardo alla medesima fattispecie dedotta in giudizio dal proprietario del residuo 50% della medesima area;- i l ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo , la controricorrente si costituisce con controricorso, deposita memoria e istan za di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 6, commi 10 e 16, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 e 5 , c od. p roc . c iv . la violazione dell’art. 59, comma 1, lett. g) e dell’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 del 1997, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.

Richiama in proposito un precedente di legittimità secondo cuii regolamenti comunali adottati secondo la normativa ora richiamata sono assimilabili agli studi di settore e, dunque, costituiscono fonti di presunzione dedotte da comuni dati di esperienza, utilizzabili quali indici di valutazione anche retroattivamente.

1.1. Deve preliminarmente essere respinta l ’ istanza di estinzione del giudizio avanzata dalla controricorrente con la memoria difensivadi costituzione di nuovo difensore.

Ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019…».

Nel caso in esame non risulta che la controricorrente abbia provveduto al pagamento di alcuna rata, con ciò determinandoil venire meno di uno dei presuppostiper addivenire alla definizione agevolata.

1.2. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti .

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile, la Suprema Corte ha da tempo in modo del tutto condivisibile affermato che è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall'art.5, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.504, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercatodella vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativie il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata(Cass., Sez. 5, n. 14385/2010, Rv. 613990 – 01, Sez. 5, n. 13567/2017, Rv. 644355 -01).

Deve, inoltre, essere richiamatoil principio per cui è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio.

Si tratta, infatti, di un atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e che , pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche conportata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass., Sez. 6 - 5, n.15312/2018, Rv.649233 - 01 ; cfr., in precedenza, Cass., Sez. 5, n. 5068/2015,Rv. 635340 –01, Cass., Sez. 5, n. 15555/2010 , Rv. 613811 - 01 e Cass., Sez. 5, n. 16702/2007 , Rv. 599482 - 01).

Le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, adottato a norma del precedente art. 52,possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo.

Tali regolamenti non hanno, infatti , natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli artt. 62bis e 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., Sez. 5, n. 9135/2005, Rv. 583459 -01; Cass., Sez. 5, n. 11171/2010, Rv. 612834 -01; in tal senso anche Cass., Sez. 5, n. 15198 del 2021, precedente intercorso tra le medesime parti avente ad oggetto il medesimo tributo per la diversa annualità del 2010).

1.3. In linea con i principi ora richiamati la sentenza impugnata ha affermato che ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), i comuni possono con regolamento determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commerciodelle aree fabbricabili.

Non è, tuttavia , corretta la conclusione cui è pervenuta di escludere l’efficaciadei regolamenti in epoca antecedente al 1° gennaio dell’anno rispetto al quale sonostati adottati.

Tali regolamenti, come sopra evidenziato, non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma comunquehanno la valenza di una presunzione semplice.

In tal senso deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità, resa in analoghe fattispecie di accertamenti fondati su parametri e studi di settore, per la quale il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresadall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards , mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standardprescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (Cass., Sez.

U, n. 26635/2009, Rv. 610691 - 01; tra le tante, Cass., Sez. 5, n. 27617/2018, Rv. 651218 -01).

Tali principi ben possono essere trasposti nel caso di specie riguardante l’avviso di accertamento per il pagamento dell’Ici fondato sul parametro fissato dalle delibere del consiglio comunale.Si ritiene, pertanto, che il contribuente ha l’onere di provare liberamente la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione del suo bene immobiledalle aree cui possono essere applicati i valori standardprevisti dalle delibere comunali.

Da ciò si deduce, inoltre,che la necessità di integrare la valenza probatoria presuntiva dei parametri sorge solo per contrastare le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio (in tal senso ancheCass., Sez. 5, n . 15198 del 2021 , cit. ) .

Nel caso di specie la sentenza ha erroneamente negato l’efficacia, sia pure presuntiva, della delibera n. 59 del 2012, laddove avrebbe dovuto esaminare la valenza dei criteri previsti dalla delibera applicata al bene della controricorrente, nonché il contenuto dell’avviso di accertamento e le contestazioni sollevate dallacontribuente, odierna cont roricorrente, in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata.In altri termini, avrebbe dovuto verificare sulla base di quali elementi i valori medi per le aree edificabili assunti con la delibera del 2012 potessero assurgere ugualmente ad indici presuntivi per la determinazione della base imponibili ai fini ICI per l'anno 2009, con riferimento all'area edificabileoggetto del presente giudizio.

2. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’applicazione dei principi sopra esposti.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24932/2017R.G. proposto da Comune di Pontinia,in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feudis, con domicilio elettopresso il suo studio in Roma, via del Corso, n.433/D; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso la Cancelleria d ella Corte di Cassazione –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributariad el Lazio , sezione staccata di Latina n. 3402/19/17depositata il 13 giugno 2017 Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consigliodel 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 333 del 2009) emess o dal Comune di Pontinia (d’ora in poi ricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi controricorrente) , per infedele dichiarazione e omesso versamento Ici relativamente all’anno 20 09 con riguardo ad un’area di cui quest’ultima era proprietaria nella misura del 50%; - l’avviso impugnato , che richiedeva l’ulteriore importo di € 5.109,00, si fondavasu una delibera del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2012 con cui era stato determinato il valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446; - la CTR , conferma ndo la sentenza di primo grado , accoglieva il ricorso della contribuente, odierna controricorrente,affermando che: • ai sensi dell’art. 59 sopra citato , i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venaliin comune commercio delle aree fabbricabili; • tali regolamenti non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo rispetto a quello della loro adozione, in applicazione del principio di irretroattività della determinazione; • nel caso in esame la deliberazione sopra richiamata n. 59 del 2012 è stata utilizzata per determinare l’Ici del 2009, in violazione del predetto principio di irretroattività; • nello stesso senso è stato già deciso dal giudice di merito con riguardo alla medesima fattispecie dedotta in giudizio dal proprietario del residuo 50% della medesima area;- i l ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo , la controricorrente si costituisce con controricorso, deposita memoria e istan za di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 6, commi 10 e 16, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 e 5 , c od. p roc . c iv . la violazione dell’art. 59, comma 1, lett. g) e dell’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 del 1997, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti. Richiama in proposito un precedente di legittimità secondo cuii regolamenti comunali adottati secondo la normativa ora richiamata sono assimilabili agli studi di settore e, dunque, costituiscono fonti di presunzione dedotte da comuni dati di esperienza, utilizzabili quali indici di valutazione anche retroattivamente. 1.1. Deve preliminarmente essere respinta l ’ istanza di estinzione del giudizio avanzata dalla controricorrente con la memoria difensivadi costituzione di nuovo difensore. Ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019…». Nel caso in esame non risulta che la controricorrente abbia provveduto al pagamento di alcuna rata, con ciò determinandoil venire meno di uno dei presuppostiper addivenire alla definizione agevolata. 1.2. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti . In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile, la Suprema Corte ha da tempo in modo del tutto condivisibile affermato che è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall'art.5, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.504, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercatodella vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativie il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata(Cass., Sez. 5, n. 14385/2010, Rv. 613990 – 01, Sez. 5, n. 13567/2017, Rv. 644355 -01). Deve, inoltre, essere richiamatoil principio per cui è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio. Si tratta, infatti, di un atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e che , pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche conportata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass., Sez. 6 - 5, n.15312/2018, Rv.649233 - 01 ; cfr., in precedenza, Cass., Sez. 5, n. 5068/2015,Rv. 635340 –01, Cass., Sez. 5, n. 15555/2010 , Rv. 613811 - 01 e Cass., Sez. 5, n. 16702/2007 , Rv. 599482 - 01). Le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, adottato a norma del precedente art. 52,possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno, infatti , natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli artt. 62bis e 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., Sez. 5, n. 9135/2005, Rv. 583459 -01; Cass., Sez. 5, n. 11171/2010, Rv. 612834 -01; in tal senso anche Cass., Sez. 5, n. 15198 del 2021, precedente intercorso tra le medesime parti avente ad oggetto il medesimo tributo per la diversa annualità del 2010). 1.3. In linea con i principi ora richiamati la sentenza impugnata ha affermato che ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), i comuni possono con regolamento determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commerciodelle aree fabbricabili. Non è, tuttavia , corretta la conclusione cui è pervenuta di escludere l’efficaciadei regolamenti in epoca antecedente al 1° gennaio dell’anno rispetto al quale sonostati adottati. Tali regolamenti, come sopra evidenziato, non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma comunquehanno la valenza di una presunzione semplice. In tal senso deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità, resa in analoghe fattispecie di accertamenti fondati su parametri e studi di settore, per la quale il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresadall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards , mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standardprescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (Cass., Sez. U, n. 26635/2009, Rv. 610691 - 01; tra le tante, Cass., Sez. 5, n. 27617/2018, Rv. 651218 -01). Tali principi ben possono essere trasposti nel caso di specie riguardante l’avviso di accertamento per il pagamento dell’Ici fondato sul parametro fissato dalle delibere del consiglio comunale.Si ritiene, pertanto, che il contribuente ha l’onere di provare liberamente la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione del suo bene immobiledalle aree cui possono essere applicati i valori standardprevisti dalle delibere comunali. Da ciò si deduce, inoltre,che la necessità di integrare la valenza probatoria presuntiva dei parametri sorge solo per contrastare le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio (in tal senso ancheCass., Sez. 5, n . 15198 del 2021 , cit. ) . Nel caso di specie la sentenza ha erroneamente negato l’efficacia, sia pure presuntiva, della delibera n. 59 del 2012, laddove avrebbe dovuto esaminare la valenza dei criteri previsti dalla delibera applicata al bene della controricorrente, nonché il contenuto dell’avviso di accertamento e le contestazioni sollevate dallacontribuente, odierna cont roricorrente, in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata.In altri termini, avrebbe dovuto verificare sulla base di quali elementi i valori medi per le aree edificabili assunti con la delibera del 2012 potessero assurgere ugualmente ad indici presuntivi per la determinazione della base imponibili ai fini ICI per l'anno 2009, con riferimento all'area edificabileoggetto del presente giudizio. 2. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’applicazione dei principi sopra esposti. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
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