CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40259/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 14/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena inflitta dal primo giudice a due anni e quattro mesi di reclusione per avere detenuto una pistola cal. 6.35 con matricola abrasa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'irrogazione di una pena eccessiva. Il ricorrente ha lamentato che tali determinazioni siano state assunte senza il previo vaglio degli specifici argomenti difensivi illustrati nel gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi vietati dalla legge, trattandosi della riproposizione di tematiche già valutate dalla Corte territoriale e contrastate dal ricorrente con notazioni fattuali e confutative. 1.1. La negazione delle circostanze attenuanti generiche risponde ai criteri dettati dall'esegesi di legittimità, che in termini generali ha affermato che "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Inoltre, "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod, pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nella specie, le ragioni della negazione delle invocate attenuanti generiche sono state indicate nella irrilevanza della confessione resa dall'imputato di fronte all'evidenza dei fatti, e nel suo carattere meramente opportunistico, e dunque in conformità all'indirizzo giurisprudenziale (citato dallo stesso ricorrente) che riconosce che «l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un 'semplice' fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso "indicatore" di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi.» (Sez. 1., n. 46432 del 13.9.2019, n.m.; Sez. 6, n. 11732 del 27.1.2012, Rv. 252229; Sez. 6, n. 3018 del 11.10.1990, Rv. 186592). 1.2. È stato dunque affermato, in termini generali, che «In tema di circostanze attenuanti generiche, la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria.» (Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di una prova già granitica della responsabilità, riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione). 2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]