CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2025
Cassazione n. 36626/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 16 maggio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 13 novembre 2024, che lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in data 12/12/2019; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare la mancanza di riscontri alla tesi accusatoria e la sussistenza di elementi a sostegno della tesi difensiva del non avere egli sentito il campanello, e per avere negato con motivazione contraddittoria la concedibilità della sostituzione della pena, omettendo di tenere conto della sopravvenuta nascita di una figlia; rilevato che il ricorrente ha depositato una memoria, in data 05/09/2025, con cui ribadisce la recente nascita della figlia e censura l'omessa valutazione delle proprie condizioni familiari ai fini della concessione di una sanzione sostitutiva, e l'omessa valutazione della maggiore efficacia riabilitativa di una simile sanzione; ritenuto che il primo motivo di ricorso sia inammissibile perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre una questione già ampiamente valutata dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, circa la sufficienza della prova in merito alla sussistenza dei reato e alla responsabilità del ricorrente per esso, affermando non esservi ragioni valide per ritenere che il campanello non funzionasse correttamente ed essendo palesemente irrilevante la ricerca della sua auto per verificare la sua presenza o meno all'interno dell'abitazione, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto che il ricorso sia inammissibile, per mancanza di specificità, anche quanto alla doglianza per l'omessa concessione di una sanzione sostitutiva, limitandosi a contestare la decisione della sentenza impugnata in modo generico e facendo riferimento allo stato di paternità, che ai sensi dell'art. 58 legge n. 689/1981 incide solo sulla scelta della sanzione sostitutiva, dopo che sia stata valutata la sua applicabilità, e senza confrontarsi con quest'ultima valutazione, avendo la sentenza escluso il beneficio ritenendo una sanzione diversa da quella detentiva non idonea per la rieducazione del ricorrente, stante la sua pericolosità sociale dimostrata dai molti precedenti penali, e il fallimento di ogni percorso alternativo di risocializzazione già tentato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]