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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 22778/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16301-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che le rappresentano e dife nd ono; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] a tempo determinato Compenso incentivante.

R.G.N. 16301/2018 Cron.

Rep.

Ud. 22/06/2023 CC avverso la sentenza n. 7779/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/12/2017 R.G.N. 7033/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, confermando la decisione assunta dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda delle parti ricorrenti indicate in epigrafe, dipendenti a tempo determinato della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CRI), volta ad ottenere il compenso incentivante per il periodo 1.1.2004-30.6.2009.

2. La Corte territoriale ha precisato che l’emolumento retributivo per cui è causa compete anche ai dipendenti a tempo determinato quali sono i ricorrenti .

T uttavia, ha nella specie escluso la fondatezza della pretesa alla luce dell’interpretazione dell’art. 32, comma 1, del c.c.n.l. 1998/2001.

3. Ha osservato al riguardo che la norma innanzi ricordata, per il riconoscimento del compenso incentivante, richiede non solo la partecipazione a specifici progetti o piani, ma anche il raggiungimento di specifici obiettivi, tanto emergendo dalla interpreta zione delle disposizioni contrattual i e, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 19 e 32 del c.c.n.l. innanzi ricordato.

Ha rilevato, pertanto , che il compenso incentivante non ha carattere fisso, essendo parametrato a criteri di produttività collettiva e merito individuale e, conseguentemente , ha concluso che la corresponsione “a pioggia” a tutto il personale sarebbe illegittima, alla luce del portato normativo delle disposizioni innanzi richiamate.

Stante il carattere premiale dell’emolumento, non avendo le lavoratrici partecipato ad alcun progetto, la sentenza qui impugnata ha, pertanto , escluso la fondatezza della pretesa.

4. Ricorrono le lav oratrici con un motivo di ricorso.

5. Resta intimata la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare il Collegio rileva la nullità della notifica disposta nei confronti dell’Avvocatura distrettuale di Napoli, anziché presso l’Avvocatura Generale.

Le ragioni di seguito esposte, che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tuttavia, esimono dalla rinnovazione della notifica nulla in applicazione del principio della “ragionevole durata del processo”, cardine costituzionale del nostro ordinamento processuale.

1.1. Con il primo ed unico motivo i dipendenti a tempo determinato di [OSCURATO:PERSONA] de duc ono la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Richiamato l’insegnamento del giudice di legittimità in tema di principio di non discriminazione, insistono nella f ondatezza del loro diritto alla percezione del compenso e ciò in ragione dell’assunto che esso spetterebbe a prescindere dalla partecipazione a specifici progetti, secondo quanto ritenuto dalla Sez.

L. n. 152 del 2016.

Rilevano che il principio della parit à di trattamento, ricollegandosi alla medesimezza delle mansioni svolte, supera ogni questione relativa ai progetti svolti ed impone l’accoglimento della domanda.

2. Il ricorso è inammissibile.

Procedendo ordinatamente, va in primo luogo rilevato che la Co rte territoriale ha affermato, in armonia con gli insegnamenti della S.C. (cfr. Sez.

L, n. 715/2020, rv. 656482-01), il diritto anche dei lavoratori a tempo determinato alla percezione dei compensi incentivanti , al ricorrere dei presupposti della normativa contrattuale.

Nello specifico, ha ritenuto che l’interpretazione degli artt. 19 e 32 del c.c.n.l. rende evidente che il diritto al compenso incentivante compete, anche ai dipendenti a termine, se hanno partecipato a specifici progetti o piani e se hanno raggiunti specifici obiettivi; l’emolumento, ha aggiunto, non ha carattere fisso, è parametrato a criteri di produttività collettiva e merito individuale, sicché non va erogato “a pioggia”.

Tale essendo la motivazione della Corte di appello, essa non risulta aggredita dal mezzo che - riportandosi al percorso argomentativo di Sez.

L. n. 152 del 2016 - pretende , invece, di sovrapporre la fattispecie esaminata in quel giudizio, con quella qui all’attenzione che si palesa del tutto differente .

In disparte la correttezza o meno dell’affermazione contenuta in Sez.

L. n. 152 del 2016, va precisato che in detta pronunzia il diritto dei lavoratori a termine a percepire l’emolumento in oggetto veniva fatto discendere dal rilievo che essi, in quel giudizio, risultavano aver svolto esattamente le medesime mansioni dei lavoratori a tempo indeterminato cui l’emolumento era stato riconosciuto.

Solo per questo motivo nella pronunzia innanzi richiamata veniva affermata l’ irrilevanza del la prova alla partecipazione a piani o progetti ai fini della corresponsione del compenso per cui è causa.

La fattispecie qui all’attenzione non è,tuttavia, affatto sovrapponibile, a quella esaminata in Sez.

L, n. 152 del 2016, in quanto nel presente giudizio in alcun modo è stato dedotto ed accertato che le parti ricorrenti abbiano svolto le medesime mansioni di dipendenti a tempo indeterminato cui l’emolumento è stato riconosciuto.

2.1. In limine, va aggiunto che risulta irrilevante anche il richiamo contenuto nel ricorso per cassazione ad altre pronunzie (ad es.

Sez.

L, n. 3871/2011), trattandosi di decisioni, tutte, che riaffermano la generale applicazione del principio di non discriminazione (anche in altri ambiti, diversi da quello qui all’attenzione, ad es. in tema di per messi studio), laddove, come anticipato, il principio di non discriminazione giammai è stato messo in discussione dalla pronunzia di appello.

Ne consegue che anche sotto tale profilo il motivo non si confronta con il percorso motivazi onal e della pronunzia impugnata.

2.2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.3.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, essendo rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 113 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16301-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che le rappresentano e dife nd ono; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] a tempo determinato Compenso incentivante. R.G.N. 16301/2018 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC avverso la sentenza n. 7779/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/12/2017 R.G.N. 7033/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, confermando la decisione assunta dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda delle parti ricorrenti indicate in epigrafe, dipendenti a tempo determinato della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CRI), volta ad ottenere il compenso incentivante per il periodo 1.1.2004-30.6.2009. 2. La Corte territoriale ha precisato che l’emolumento retributivo per cui è causa compete anche ai dipendenti a tempo determinato quali sono i ricorrenti . T uttavia, ha nella specie escluso la fondatezza della pretesa alla luce dell’interpretazione dell’art. 32, comma 1, del c.c.n.l. 1998/2001. 3. Ha osservato al riguardo che la norma innanzi ricordata, per il riconoscimento del compenso incentivante, richiede non solo la partecipazione a specifici progetti o piani, ma anche il raggiungimento di specifici obiettivi, tanto emergendo dalla interpreta zione delle disposizioni contrattual i e, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 19 e 32 del c.c.n.l. innanzi ricordato. Ha rilevato, pertanto , che il compenso incentivante non ha carattere fisso, essendo parametrato a criteri di produttività collettiva e merito individuale e, conseguentemente , ha concluso che la corresponsione “a pioggia” a tutto il personale sarebbe illegittima, alla luce del portato normativo delle disposizioni innanzi richiamate. Stante il carattere premiale dell’emolumento, non avendo le lavoratrici partecipato ad alcun progetto, la sentenza qui impugnata ha, pertanto , escluso la fondatezza della pretesa. 4. Ricorrono le lav oratrici con un motivo di ricorso. 5. Resta intimata la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare il Collegio rileva la nullità della notifica disposta nei confronti dell’Avvocatura distrettuale di Napoli, anziché presso l’Avvocatura Generale. Le ragioni di seguito esposte, che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tuttavia, esimono dalla rinnovazione della notifica nulla in applicazione del principio della “ragionevole durata del processo”, cardine costituzionale del nostro ordinamento processuale. 1.1. Con il primo ed unico motivo i dipendenti a tempo determinato di [OSCURATO:PERSONA] de duc ono la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Richiamato l’insegnamento del giudice di legittimità in tema di principio di non discriminazione, insistono nella f ondatezza del loro diritto alla percezione del compenso e ciò in ragione dell’assunto che esso spetterebbe a prescindere dalla partecipazione a specifici progetti, secondo quanto ritenuto dalla Sez. L. n. 152 del 2016. Rilevano che il principio della parit à di trattamento, ricollegandosi alla medesimezza delle mansioni svolte, supera ogni questione relativa ai progetti svolti ed impone l’accoglimento della domanda. 2. Il ricorso è inammissibile. Procedendo ordinatamente, va in primo luogo rilevato che la Co rte territoriale ha affermato, in armonia con gli insegnamenti della S.C. (cfr. Sez. L, n. 715/2020, rv. 656482-01), il diritto anche dei lavoratori a tempo determinato alla percezione dei compensi incentivanti , al ricorrere dei presupposti della normativa contrattuale. Nello specifico, ha ritenuto che l’interpretazione degli artt. 19 e 32 del c.c.n.l. rende evidente che il diritto al compenso incentivante compete, anche ai dipendenti a termine, se hanno partecipato a specifici progetti o piani e se hanno raggiunti specifici obiettivi; l’emolumento, ha aggiunto, non ha carattere fisso, è parametrato a criteri di produttività collettiva e merito individuale, sicché non va erogato “a pioggia”. Tale essendo la motivazione della Corte di appello, essa non risulta aggredita dal mezzo che - riportandosi al percorso argomentativo di Sez. L. n. 152 del 2016 - pretende , invece, di sovrapporre la fattispecie esaminata in quel giudizio, con quella qui all’attenzione che si palesa del tutto differente . In disparte la correttezza o meno dell’affermazione contenuta in Sez. L. n. 152 del 2016, va precisato che in detta pronunzia il diritto dei lavoratori a termine a percepire l’emolumento in oggetto veniva fatto discendere dal rilievo che essi, in quel giudizio, risultavano aver svolto esattamente le medesime mansioni dei lavoratori a tempo indeterminato cui l’emolumento era stato riconosciuto. Solo per questo motivo nella pronunzia innanzi richiamata veniva affermata l’ irrilevanza del la prova alla partecipazione a piani o progetti ai fini della corresponsione del compenso per cui è causa. La fattispecie qui all’attenzione non è,tuttavia, affatto sovrapponibile, a quella esaminata in Sez. L, n. 152 del 2016, in quanto nel presente giudizio in alcun modo è stato dedotto ed accertato che le parti ricorrenti abbiano svolto le medesime mansioni di dipendenti a tempo indeterminato cui l’emolumento è stato riconosciuto. 2.1. In limine, va aggiunto che risulta irrilevante anche il richiamo contenuto nel ricorso per cassazione ad altre pronunzie (ad es. Sez. L, n. 3871/2011), trattandosi di decisioni, tutte, che riaffermano la generale applicazione del principio di non discriminazione (anche in altri ambiti, diversi da quello qui all’attenzione, ad es. in tema di per messi studio), laddove, come anticipato, il principio di non discriminazione giammai è stato messo in discussione dalla pronunzia di appello. Ne consegue che anche sotto tale profilo il motivo non si confronta con il percorso motivazi onal e della pronunzia impugnata. 2.2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.3. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, essendo rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 113 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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