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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15784/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17772/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75C16 L303 W). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tempore - INTIMATA - F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 17772/2021 per la cassazione della sentenza n. 2071/19/2021 della Numero sezionale 2698/2025Numero di raccolta generale 15784/2025 Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata in Data pubblicazione 12/06/2025 data 4 giugno 2021.

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]:

1. oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale nella parte in cui, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato (cartella di pagamento) per la ritenuta nullità della notifica dell’atto presupposto, compensava tuttavia le spese del grado di giudizio, «tenuto conto della giurisprudenza contrastante» (così nella sentenza impugnata);

2. avverso tale pronuncia la suindicata società proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 23 giugno 2021, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando, in data 28 marzo 2025, memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.;

3. l’Agenzia delle Entrate è restata intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la notifica del ricorso è stata eseguita tramite posta elettronica certificata ed indirizzata a «[OSCURATO:EMAIL] entrate.it»;

2. che la notifica è da reputarsi nulla in quanto non eseguita all'Avvocatura dello Stato cui compete, in assenza di deroghe, il relativo patrocinio; P.Q.M.

F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 17772/2021 Numero sezionale 2698/2025 la Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine Numero di raccolta generale 15784/2025Data pubblicazione 12/06/2025 di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17772/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75C16 L303 W). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tempore - INTIMATA - F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 17772/2021 per la cassazione della sentenza n. 2071/19/2021 della Numero sezionale 2698/2025Numero di raccolta generale 15784/2025 Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata in Data pubblicazione 12/06/2025 data 4 giugno 2021. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale nella parte in cui, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato (cartella di pagamento) per la ritenuta nullità della notifica dell’atto presupposto, compensava tuttavia le spese del grado di giudizio, «tenuto conto della giurisprudenza contrastante» (così nella sentenza impugnata); 2. avverso tale pronuncia la suindicata società proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 23 giugno 2021, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando, in data 28 marzo 2025, memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.; 3. l’Agenzia delle Entrate è restata intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la notifica del ricorso è stata eseguita tramite posta elettronica certificata ed indirizzata a «[OSCURATO:EMAIL] entrate.it»; 2. che la notifica è da reputarsi nulla in quanto non eseguita all'Avvocatura dello Stato cui compete, in assenza di deroghe, il relativo patrocinio; P.Q.M. F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 17772/2021 Numero sezionale 2698/2025 la Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine Numero di raccolta generale 15784/2025Data pubblicazione 12/06/2025 di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.
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