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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31666/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 11 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello avverso il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o manifeste illogicità, spiegando le ragioni che non consentono di ritenere che in futuro l'imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 11 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello avverso il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o manifeste illogicità, spiegando le ragioni che non consentono di ritenere che in futuro l'imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris