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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31817/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 4 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 12 febbraio 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge (art. 54 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ricorrenza della causa di giustificazione dello stato di necessità: l'imputato non prestava soccorso e si allontanava dal luogo del sinistro per sottrarsi alla violenta reazione della folla radunatasi.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto costruito in fatto e palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), incentrati sull'assenza di prova circa la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona, non integrato dal solo radunarsi di una folla accorsa sul luogo dell'incidente.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 4 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 12 febbraio 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge (art. 54 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ricorrenza della causa di giustificazione dello stato di necessità: l'imputato non prestava soccorso e si allontanava dal luogo del sinistro per sottrarsi alla violenta reazione della folla radunatasi. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto costruito in fatto e palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), incentrati sull'assenza di prova circa la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona, non integrato dal solo radunarsi di una folla accorsa sul luogo dell'incidente. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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