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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34379/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI L'AQUILAnel ricorso a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila impugna l'ordinanza in data 20712/2021 con cui il Tribunale di L'aquila non ha convalidato l'arresto in flagranza di reato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rissa, lesioni e altro variamente contestati agli indagati.

Deduce:

1.1. "Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - art. 60, comma 1, lett. e) c.p.p.

Erronea applicazione dell'art. 382 c.p.p. - Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.".

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il giudice ha escluso lo stato di flagranza o di quasi-flagranza in maniera contraddittoria e illogica rispetto a quanto emergente dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni rese in udienza dell'operante di PG e dalle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza, da dove emergeva che; i tre soggetti erano tutti e tre ancora presenti nel luogo del delitto; b) due su tre sanguinavano copiosamente dal volto; c) lo stato dei luoghi presentava una vettura con lunotto rotto, una mazza a terra e copiosissime tracce di sangue a terra.

Rimarca, quindi, che «la RG. procedente, presa aul:onoma e diretta cognizione di tali tracce ha, senza soluzione di continuità, proceduto alle indagini successive e alla visione delle nitidissime immagini di sorveglianza, senza interruzioni tra primo contatto della scena del crimine e attività successiva», mentre il giudice ha negato la convalida sulla base di osservazioni illogiche e di principi di diritto non conferenti.

1.2. "Erronea applicazione dell'art. 392 c.p.p - Art. 606, comma 1, lett.

B), c.p.p.".

Con il secondo motivo il Pubblico ministero ricorrente che il Tribunale ha svolto valutazioni nel merito che, invece, non gli competono, visto che in sede di convalida la verifica giudiziale si sostanzia in "un controllo estrinseco limitato dalla legge alla corretta qualificazione del fatto, alla sussistenza o meno della flagranza, alla non manifesta irragionevolezza dell'esercizio del potere, in caso di arresto facoltativo". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nel senso di seguito specificato.

1.1. Va premesso che «in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito). (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego della convalida dell'arresto che aveva compiuto pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della versione dei fatti rappresentata dall'indagato, anche giungendo a ritenere non perfezionato, in ragione di tali giustificazioni, l'elemento soggettivo del reato)», (Sez. 6, Senl:enza n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 - 01).

1.2. Alla luce di tali coordinate, si riscontra nel provvedimento impugnato il vizio di violazione di legge, in quanto con esso si nega la convalida sulla base di valutazioni riferibili piuttosto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza o a un giudizio di responsabilità circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], Claradonna e Hysa alla rissa oggetto del procedimento, così che vengono travalicati i limiti del controllo giudiziale richiesto in sede di convalidai dell'arresto.

Vizio che appare vistoso ove si consideri che dalla lettura del verbale di arresto si evince che la pattuglia dei Carabinieri è arrivata sul luogo dei fatti nell'immediatezza degli eventi, tanto da osservare direttamente la colluttazione, per come -peraltro- riconosciuto dallo stesso tribunale, che pure sottolinea che l'operante di Polizia giudiziaria scorgeva e assisteva alla colluttazione, sia pure «dal lato opposto dalla strada».

Già tale sola notazione -rilevata dallo stesso giudice- dimostra come la Polizia giudiziaria intervenisse sul luogo della rissa quando quella era ancora in corso, assistendo direttamente alla colluttazione, con la conseguenza che il fatto di ritrovare gli arrestati sul luogo dove si stava svolgendo il real:o, con delle ferite sul volto erano circostanze del tutto idonee a giustificare uno stato di quasi - flagranza, se non di flagranza ove l'azione delittuosa fosse stata interrotta proprio dal sopravvenire della Polizia.

Tanto ancor di più ove si consideri lo stato dei luoghi, in cui si riscontravano una vettura con lunotto rotto, una mazza a terra e copiosissime tracce di sangue a terra.

A fronte di tutta una serie di elementi ragionevolmente conducenti nel senso di ritenere la partecipazione al reato delle persone trovate sanguinanti e ferite, sul luogo della rissa direttamente osservata dalla Polizia, il giudice nega la convalida sulla base di una mera congettura, secondo la quale le lesioni riscontrate sugli arrestati potrebbero essere il frutto di un'aggressione e non di una rissa.

Congettura che -oltre a essere illogica, perché non fondata su elementi concreti emergenti dagli atti- dimostra come il giudice abbia negato la convalida sulla base di argomentazioni che riguardano la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza o che impingono un giudizio di merito sulla responsabilità, così ponendosi al di fuori del perimetro di giudizio richiesto in sede di convalida dell'arresto in flagranza di reato.

Da ciò discende la fondatezza del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per essere stato legittimamente eseguito l'arresto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI L'AQUILAnel ricorso a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila impugna l'ordinanza in data 20712/2021 con cui il Tribunale di L'aquila non ha convalidato l'arresto in flagranza di reato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rissa, lesioni e altro variamente contestati agli indagati. Deduce: 1.1. "Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - art. 60, comma 1, lett. e) c.p.p. Erronea applicazione dell'art. 382 c.p.p. - Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il giudice ha escluso lo stato di flagranza o di quasi-flagranza in maniera contraddittoria e illogica rispetto a quanto emergente dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni rese in udienza dell'operante di PG e dalle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza, da dove emergeva che; i tre soggetti erano tutti e tre ancora presenti nel luogo del delitto; b) due su tre sanguinavano copiosamente dal volto; c) lo stato dei luoghi presentava una vettura con lunotto rotto, una mazza a terra e copiosissime tracce di sangue a terra. Rimarca, quindi, che «la RG. procedente, presa aul:onoma e diretta cognizione di tali tracce ha, senza soluzione di continuità, proceduto alle indagini successive e alla visione delle nitidissime immagini di sorveglianza, senza interruzioni tra primo contatto della scena del crimine e attività successiva», mentre il giudice ha negato la convalida sulla base di osservazioni illogiche e di principi di diritto non conferenti. 1.2. "Erronea applicazione dell'art. 392 c.p.p - Art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p.". Con il secondo motivo il Pubblico ministero ricorrente che il Tribunale ha svolto valutazioni nel merito che, invece, non gli competono, visto che in sede di convalida la verifica giudiziale si sostanzia in "un controllo estrinseco limitato dalla legge alla corretta qualificazione del fatto, alla sussistenza o meno della flagranza, alla non manifesta irragionevolezza dell'esercizio del potere, in caso di arresto facoltativo". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nel senso di seguito specificato. 1.1. Va premesso che «in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito). (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego della convalida dell'arresto che aveva compiuto pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della versione dei fatti rappresentata dall'indagato, anche giungendo a ritenere non perfezionato, in ragione di tali giustificazioni, l'elemento soggettivo del reato)», (Sez. 6, Senl:enza n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 - 01). 1.2. Alla luce di tali coordinate, si riscontra nel provvedimento impugnato il vizio di violazione di legge, in quanto con esso si nega la convalida sulla base di valutazioni riferibili piuttosto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza o a un giudizio di responsabilità circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], Claradonna e Hysa alla rissa oggetto del procedimento, così che vengono travalicati i limiti del controllo giudiziale richiesto in sede di convalidai dell'arresto. Vizio che appare vistoso ove si consideri che dalla lettura del verbale di arresto si evince che la pattuglia dei Carabinieri è arrivata sul luogo dei fatti nell'immediatezza degli eventi, tanto da osservare direttamente la colluttazione, per come -peraltro- riconosciuto dallo stesso tribunale, che pure sottolinea che l'operante di Polizia giudiziaria scorgeva e assisteva alla colluttazione, sia pure «dal lato opposto dalla strada». Già tale sola notazione -rilevata dallo stesso giudice- dimostra come la Polizia giudiziaria intervenisse sul luogo della rissa quando quella era ancora in corso, assistendo direttamente alla colluttazione, con la conseguenza che il fatto di ritrovare gli arrestati sul luogo dove si stava svolgendo il real:o, con delle ferite sul volto erano circostanze del tutto idonee a giustificare uno stato di quasi - flagranza, se non di flagranza ove l'azione delittuosa fosse stata interrotta proprio dal sopravvenire della Polizia. Tanto ancor di più ove si consideri lo stato dei luoghi, in cui si riscontravano una vettura con lunotto rotto, una mazza a terra e copiosissime tracce di sangue a terra. A fronte di tutta una serie di elementi ragionevolmente conducenti nel senso di ritenere la partecipazione al reato delle persone trovate sanguinanti e ferite, sul luogo della rissa direttamente osservata dalla Polizia, il giudice nega la convalida sulla base di una mera congettura, secondo la quale le lesioni riscontrate sugli arrestati potrebbero essere il frutto di un'aggressione e non di una rissa. Congettura che -oltre a essere illogica, perché non fondata su elementi concreti emergenti dagli atti- dimostra come il giudice abbia negato la convalida sulla base di argomentazioni che riguardano la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza o che impingono un giudizio di merito sulla responsabilità, così ponendosi al di fuori del perimetro di giudizio richiesto in sede di convalida dell'arresto in flagranza di reato. Da ciò discende la fondatezza del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per essere stato legittimamente eseguito l'arresto. Così de
Decreto Cassazione n. 34379/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris