CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da doValue s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore n.q. di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] resa dal Tribunale di Palermo - Sezione misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo - Sezione misure di prevenzione, con decreto del 26 febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'istanza proposta dall'ente qui ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 199, I. n. 228 del 2012, di ammissione del credito da questo vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in forza di un mutuo fondiario garantito da ipoteca su un immobile confiscato in prevenzione alla stessa, nel procedimento intentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'istanza di ammissione al credito è stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 17 dicembre 2019 nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 266/2010 e nella stessa data, in formato cartaceo, è stata trasmessa attraverso il servizio postale con raccomandata ricevuta dal Tribunale di Palermo il 19 dicembre 2019. Si afferma nella sentenza impugnata: che la confisca è diventata definitiva il 10 marzo 2019 non avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello del 13 febbraio 2019 che ha confermato il decreto di confisca; che il creditore istante avrebbe dovuto presentare la domanda di ammissione, a pena di decadenza (ex art. 1, comma 205, legge 24 dicembre 2012, n.228), e tenendo conto dei periodi di sospensione feriale, il 7/10/2019, ossia entro 180 giorni da quando la confisca è divenuta definitiva (trattandosi di beni confiscati dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228) o, quantomeno dedurre, al fine della remissione in termini, di non avere avuto conoscenza del provvedimento o di non essere stato in grado di rispettare il termine; che tale deduzione risulta del tutto omessa; che, essendo stata la domanda per la misura di prevenzione proposta nel 2010, il bene su cui grava l'ipoteca e il correlato diritto di credito vantato dall'istante rientrano tra quelli indicati al comma 194 dell'art. 1 della citata legge, per cui non si applica la disciplina prevista dall'art. 1 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (che fa decorrere, a norma del comma 206, il termine per la presentazione della domanda, dalla comunicazione ai creditori). 2. L'ente ricorrente, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone un unico motivo di ricorso con cui lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 1, comma 205, legge n. 228 del 2012 e, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 206 della medesima legge. Deduce di non aver avuto alcun avviso né del decreto del 13 febbraio 2019, né della mancata impugnazione da parte dell'Orlando; che la notizia non è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e di avere appreso della definitività del provvedimento di confisca nei confronti dell'Orlando solo all'esito della decisione della Corte di cassazione del 20 giugno 2019. Per tali ragioni, egli aveva la facoltà di presentare la domanda, a norma del comma 205 dell'art. 1 della predetta legge, entro 180 giorni dalla sentenza della Corte di cassazione n. 32399 del 20 giugno 2019 poiché solo in tale data aveva appreso la natura definitiva del provvedimento di confisca nei confronti dell'Orlando. Tale circostanza, deduce l'ente ricorrente, risulta sia dall'oggetto dell'atto trasmesso al Tribunale di Palermo ove si legge « Oggetto: domanda di ammissione al pagamento di credito ipotecario nel procedimento di prevenzione n. 266/10 R.M.P. definito con sentenza della Corte di cassazione del 20 giugno 2019», sia nella parte finale del paragrafo 1. dove si fa riferimento, per individuare il momento in cui la confisca è divenuta definitiva, sempre alla medesima sentenza della Corte di cassazione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Sono pacifici gli elementi in fatto e in diritto esposti dal Tribunale di Palermo: la domanda di ammissione al credito è stata avanzata nel dicembre 2019 (depositata, per la Corte d'appello, il 20 dicembre 2019) e trova applicazione, trattandosi di un procedimento già in corso alla data del 13 dicembre 2011, la disciplina transitoria dettata, in sede di prevenzione, in tema di tutela delle posizioni creditorie incise da decisioni di confisca, contenuta nei commi da 194 a 206 dell' art. 1, I. n. 228 del 2012 per cui, a norma del comma 199, il soggetto che si prospetta titolare di una posizione giuridica meritevole di tutela lesa dalla confisca, deve depositare la domanda di ammissione del credito entro 180 giorni da quando il provvedimento di confisca è divenuto definitivo. Il tema su cui questa Corte è chiamata a decidere riguarda la ritenuta decadenza del ricorrente per la proposizione della domanda avendone la Corte d'appello ritenuto la tardività per essere stata la domanda proposta oltre il termine di 180 dalla data in cui la confisca, nei confronti dell'Orlando, di cui il ricorrente è creditore ipotecario, è divenuta definitiva. Il principio da cui occorre partire è quello secondo cui, in via generale, la previsione di una decadenza per l'esercizio di un'azione posta a tutela di un diritto soggettivo implica la conoscibilità per l'interessato del momento di iniziale decorrenza di detto termine poiché egli, solo in tal caso, può utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli per l'esercizio del proprio diritto. Diversamente si va incontro alla violazione dei contenuti di cui all'art. 24 della Costituzione nonché delle disposizioni di diritto sovranazionale secondo cui il soggetto titolare di un diritto reale sul bene oggetto di confisca, anche se non coinvolto direttamente nel procedimento di confisca, deve disporre di effettivi mezzi giuridici di tutela delle proprie ragioni, effettività che presuppone non solo che il procedimento di confisca sia conosciuto dall'interessato, ma anche che egli sia messo in grado di esercitare tutte le prerogative difensive (art. 5 della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 ratificata con I. 9 agosto 1993, n. 328 che impone agli Stati aderenti di adottare «le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che le persone interessate [dalla confisca] dispongono degli effettivi rimedi giuridici a tutela dei propri diritti»; Convenzione delle nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale che, nel consentire l'adozione delle misure necessarie per la confisca, anche per equivalente, dei proventi derivanti dai reati contemplati nella Convenzione, al punto 8 dell'art. 12 stabilisce che «l'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede»). A questi principi si sono attenute le Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato, tra l'altro, con la sentenza n. 39608, del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660, che «in tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. L'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile». Secondo la prospettiva ermeneutica delineata dalla Corte, dunque, è da escludersi che il creditore in buona fede possa essere ingiustificatamente pregiudicato dall'omissione informativa e che la ratio della disciplina transitoria di cui alla legge di stabilità del 2012 — da individuarsi nella necessità di una rapida definizione dei contenziosi pendenti — possa prevalere sulle garanzie fondamentali di chi sia titolare di un diritto tutelabile pregiudicato dalla decisione di confisca. Tra tali garanzie non ultima è certo quella della conoscenza della y fonte del potenziale pregiudizio e, quindi, dell'esistenza di un procedimento pregiudizievole e del suo esito. Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che la Corte d'appello, nel provvedimento qui impugnato, non ha fatto buon governo dei principi sopra affermati in quanto si è limitata ad osservare «che il creditore non ha in alcun modo dedotto di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento di confisca e di non essere stato nelle condizioni di poter rispettare il termine previsto a pena di decadenza» senza considerare che il dies a quo veniva riferito dal ricorrente, attesi i ripetuti richiami alla sentenza della Corte di cassazione, proprio a tale momento e senza motivare in ordine all'irrilevanza o meno di tale data. Si è limitata ad affermare che è onere della parte richiedere la rimessione nei termini, onere che, nella specie, non è stato assolto in quanto per il ricorrente tale termine decadenziale non poteva ritenersi decorso attesa la mancata conoscenza della definitività della confisca. La Corte, dunque, non ha valutato la sussistenza o meno in capo al ricorrente della ritardata conoscenza incolpevole della definitività della confisca nei confronti dell'Orlando, unica parte del procedimento che, a differenza del proposto e dei figli di questo, terzi interessati, non ha presentato ricorso per cassazione. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo perché verifichi, fornendone adeguata motivazione, se la ritardata effettiva conoscenza da parte dell'ente ricorrente della data in cui il provvedimento di confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è divenuto definitivo sia imputabile o meno ad ignoranza incolpevole e perché proceda, nel caso in cui ravvisi la buona fede e la conseguente tempestività della domanda, a deliberare sulla domanda di ammissione del credito proposta, ex art. 1, comma 199, I. n. 228/2012, dalla ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinv