CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 22471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anovisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle partiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data 10 dicembre 2025, la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano procedeva alsequestro probatorio dell’autovettura Audi Q3 rinvenuta nella disponibilità diRuslan [OSCURATO:PERSONA] ritenendola corpo del reato di cui all’art. 646 cod. pen.; dettosequestro veniva convalidato con provvedimento emesso dal Pubblico ministeroin data 12 dicembre 2025.2. In data 31 dicembre 2025, il Tribunale di Bolzano, in accoglimento dell'istanzadi riesame proposta dall'indagato, ha annullato il decreto di sequestro probatorioper difetto di motivazione.3. In pari data, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano hadisposto il sequestro preventivo della già menzionata autovettura ai sensi dell’art.321, commi primo e secondo, cod. proc. pen.4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 6 febbraio 2026 con cui il Tribunale di Bolzano ha rigettatoil riesame avverso l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari hadisposto il sequestro preventivo dell’autovettura Audi Q3.5. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degliartt. 125, 321 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.Il Tribunale avrebbe travalicato i limiti della deliberazione sommaria propria dellafase cautelare, pervenendo ad una inammissibile anticipato giudizio dicolpevolezza ed una statuizione in termini di certezza che violerebbe i canoni delgiudizio cautelare.Il percorso argomentativo si fonderebbe su mere congetture e in una letturaaprioristicamente colpevolista degli elementi a disposizione; in particolare igiudici del riesame avrebbero liquidato la giustificazione fornita dal ricorrentecome una fantasiosa tesi difensiva fondata su una valutazione del tutto arbitrariae soggettiva del documento prodotto, documento la cui falsità non sarebbe statacorrettamente accertata.Peraltro, il ricorso al traduttore Google (strumento che, a giudizio della difesa,non offrirebbe alcuna garanzia di affidabilità) unito alla denigrazione dellatraduzione fornita dalla difesa, denoterebbe un approccio superficiale epregiudiziale che renderebbe manifestamente illogica la motivazione.Inoltre, l'affermazione secondo cui il contratto prodotto dal ricorrente sarebbenullo in quanto privo di causa lecita, costituirebbe una valutazione di merito cheesulerebbe dai poteri del giudice del riesame.A giudizio della difesa, il Tribunale avrebbe omesso di valutare la plausibilità dellatesi difensiva, bollandola aprioristicamente come fittizia sulla base diinterpretazioni soggettive e strumenti inidonei, trasformando il giudizio sul fumuscommissi delicti in una affermazione di piena colpevolezza con conseguenteillogicità e contraddittorietà della motivazione, talmente evidente da risolversi inun percorso argomentativo apparente.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazionedegli artt. 125, 321 cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione in ordinealla sussistenza del periculum in mora.La motivazione sarebbe carente in ordine all’attualità e concretezza del periculumin mora in quanto i giudici del riesame avrebbero fatto discendere il pericolodirettamente dalla presunta commissione di reato, trattandolo come unapresunzione in re ipsa, così violando il principio di diritto secondo cui il periculumin mora non può essere presunto ma deve essere ancorato elementi fattualispecifici che rendono probabile la commissione di ulteriori reati ovvero ladispersione del bene.I giudici del riesame avrebbero omesso qualsiasi considerazione in merito allacondotta dell'indagato, alla sua personalità o comunque a specifiche circostanzeche potevano far temere un'imminente cessione del veicolo con conseguenteapparenza della motivazione.Peraltro, il Tribunale avrebbe ignorato che, nel precedente provvedimento diannullamento del sequestro probatorio, era stata affermata la pienadimostrazione della proprietà illecita del veicolo, da ciò conseguirebbe -adopinione della difesa- il venir meno della principale ragione di pericolo consistentenel timore che il bene posso essere ceduto a terzi ignari della sua condizionegiuridica, essendo al contrario la sua storia criminale ormai cristallizzata negli attidel procedimento.4. Il ricorrente, con il terzo motivo, lamenta violazione degli artt. 321 cod. proc.pen. e 648-quater cod. pen.I giudici del riesame, affermando che il veicolo costituirebbe corpo del reato diricettazione e che pertanto non potrebbe essere restituito all'imputato neppurein caso di accoglimento del ricorso, avrebbero erroneamente confermatoun'ordinanza genetica fondata su un presupposto giuridico errato; in particolarela difesa ha evidenziato come il giudice per le indagini preliminari avrebbedisposto il sequestro anche ai fini della confisca obbligatoria, richiamandoespressamente il disposto dell’art. 648-quater cod. pen.Tale deliberazione, oltre a rappresentare un'inammissibile anticipazione digiudizio, comporterebbe un’erronea applicazione della norma ora citata, perchéla stessa prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto oil profitto del reato di ricettazione e non certo dell'oggetto materiale del reatopresupposto (nel caso di specie il reato di appropriazione indebita).Secondo la ricostruzione difensiva, il profitto del reato di ricettazione sarebbecostituito dall'utilità economica che l’agente ricava dall’utilizzo o dalla successivanegoziazione del bene provenienza delittuosa, l'erronea sottoposizione asequestro ai fini di confisca del corpo del reato comporterebbe, di conseguenza,ad un'applicazione analogica in malam partem della normativa sulla confisca inpalese violazione del principio di legalità.5. In data 31 marzo 2026, il difensore del ricorrente ha depositato memoria conla quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso non sono consentiti in sede dilegittimità, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione giàdenunciati con il gravame ed affrontati in termini precisi e concludenti dalTribunale.1.1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammessosolo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores inprocedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenzaradicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione puòintegrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparatoargomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, siafondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del casoconcreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608–01, da ultimo Sez. 2, n. 2248dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bruni, non massimata), inidoneità non ravvisabile nel casooggetto di scrutino.1.2. Ciò posto, occorre evidenziare che la ricorrente, pur lamentandoformalmente violazione di legge e apparenza di motivazione, contesta in realtà laconcreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale e ciò a fronte di un iterargomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici.Il richiamo alla violazione di legge e alla dedotta apparenza della motivazione siappalesa meramente strumentale, risolvendosi, in realtà, nella prospettazione diuna rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.Peraltro, il Tribunale non si è limitato a un mero rinvio per relationemall’ordinanza genetica, ma ha espressamente esaminato e disatteso le doglianzedifensive oggi riproposte, offrendo una motivazione puntuale, coerente e immuneda vizi logici. Ne consegue che l’apparato giustificativo del provvedimentoimpugnato si integra con quello dell’ordinanza applicativa della misura cautelarereale, saldandosi con essa in un unitario e organico tessuto argomentativo.1.3. Il Tribunale ha fornito un apparato motivazionale adeguato e coerente,illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto infondate le censure difensive eritenuto sussistente il fumus commissi delicti con riguardo alla contestata laricettazione, all’esito di una puntuale ricostruzione delle vicende intercorse.In tale contesto, il Tribunale ha evidenziato come i temi d’incolpazione trovinosolido fondamento nella documentazione in atti e nei risultati delle indagini svoltedalla polizia giudiziaria. In particolare, i giudici del riesame, con argomentazionipresenti da vizi logici e giuridici, hanno desunto dal complessivo compendioindiziario la sicura provenienza delittuosa dell'autovettura sottoposta a sequestroe la piena consapevolezza da parte del ricorrente di tale illecita derivazione (cfr.pagg. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata).Deve, di conseguenza, escludersi che il provvedimento impugnato sia affetto daviolazione di legge, neppure sotto il profilo della dedotta carenza di motivazionenei termini sopra delineati. L’ordinanza impugnata presenta, per le ragioni dinanziesposte, un apparato argomentativo articolato e coerente con le risultanzeinvestigative, non riconducibile né alla nozione di motivazione “assente” né aquella di motivazione “apparente”.1.3. Anche in relazione al periculum in mora non è dato ravvisare un vizio dimotivazione in termini di omissione ovvero di apparenza con riferimento alpercorso argomentativo sviluppato dal Tribunale sia in ordine ai dati fattualivalorizzati sia con riguardo alle inferenze logico-giuridiche da essi tratte.Invero, i giudici del riesame, con motivazione esente da vizi di logicità e conformealle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del primo giudice,hanno desunto il periculum in mora dalle modalità delle condotte illecite oggettodi esame nonché dalla circostanza che il ricorrente abbia cercato di occultare laprovenienza delittuosa del veicolo con accorgimenti idonei ad ostacolarnel’identificazione (cfr. pag. 3 del decreto di sequestro preventivo e pagg. 5 e 6dell’ordinanza impugnata), elementi che sono stati ritenuti, con apprezzamentoimmune da censure in questa sede, idonei a evidenziare il concreto rischio didispersione della vettura sottoposta a vincolo reale.La motivazione sul periculum in mora, quindi, lungi dall'essere meramenteapparente o di stile, risulta circostanziata e coerente con gli atti a disposizionedell'autorità procedente. Si tratta, infatti, di una motivazione che spiega le ragioniche rendono necessarie l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alladefinizione del giudizio per l’esistenza di elementi concreti che fanno riteneresussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, quanto sottoposto a sequestrovenga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.A fronte di tale apparato argomentativo, che certamente non può dirsi mancanteo apparente, il motivo in esame, laddove censura la capacità dimostrativa deglielementi addotti a sostegno della sussistenza del periculum, si risolve, a benvedere, in una critica alla congruità della motivazione, che esula dal perimetrosegnato dall'art. 325 cod. proc. pen.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato.Va preliminarmente osservato che il Tribunale ha fornito una motivazionepuntuale ed esaustiva in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimantil’adozione del sequestro preventivo impeditivo dell’autovettura in questione,evidenziando adeguatamente le ragioni per le quali la libera disponibilità del benerisultava idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero adagevolare la commissione di ulteriori illeciti.Di conseguenza non assumono rilievo le deduzioni difensive concernenti l’asseritainsussistenza dei presupposti per l’applicazione del sequestro finalizzato allaconfisca obbligatoria di cui all’art. 648-quater cod. pen.; sul punto, infatti, deverilevarsi come il provvedimento impugnato non contenga alcun riferimento a taleforma di vincolo reale, essendo il sequestro confermato esclusivamente nella suafunzione impeditiva ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.Ne consegue l’irrilevanza delle censure formulate dal ricorrente in ordine alrichiamo, contenuto nel decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice perle indagini preliminari, alla necessità di sottoporre il veicolo a sequestro anche invista della confisca obbligatoria, richiamo ritenuto erroneo dalla difesa sulpresupposto che l’autovettura in questione non costituirebbe prodotto o profittodel delitto di ricettazione e, pertanto, non sarebbe suscettibile di ablazione aisensi dell’art. 648-quater cod. pen.Per altro verso, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità secondo cui la nozione di «cose pertinenti alreato», richiamata dall’art. 321 cod. proc. pen., presenta un’estensioneapplicativa più ampia rispetto a quella di corpo del reato delineata dall’art. 253cod. proc. pen. Essa, infatti, ricomprende non soltanto le cose sulle quali omediante le quali il reato è stato commesso, nonché quelle che ne costituisconoil prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche tutti i beni che presentino uncollegamento, sia pure indiretto, con la fattispecie criminosa, purché tale nessorisulti concretamente apprezzabile e funzionalmente rilevante rispetto alleesigenze cautelari perseguite dalla misura reale (Sez. 3, n. 31415 del15/01/2016, Ganzer, Rv. 267513 – 01; Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, LoModou, Rv. 276660 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 18640 del 15/04/2025, Pace, nonmassimata).Alla luce di tali principi, correttamente i giudici del riesame hanno ritenutoconfigurabile il requisito della pertinenzialità del veicolo di provenienza delittuosarispetto all’ipotesi delittuosa oggetto di contestazione, valorizzando gli elementifattuali illustrati nel provvedimento impugnato e ritenendo conseguentementelegittima l’apposizione del vincolo reale nella forma del sequestro preventivoimpeditivo.3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]