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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2022

Cassazione n. 40930/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: RICCI Marta, n. a Massa il 1/01/1960, avverso la ordinanza del 29/1/2022 del Tribunale di Massa, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, replicando alle argomentazioni del P.G. con diffusa memoria riepilogativa, ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Massa rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento del GIP in sede, che, in data 27 dicembre 2021, rigettava la richiesta di restituzione dell'autocarro tg.

ET47ONG, oggetto di sequestro preventivo emesso dallo stesso giudice per le indagini preliminari in data 28 luglio 2021, quale provento del reato di bancarotta fraudolenta, contestato al coniuge della ricorrente e riciclaggio, contestato alla ricorrente, avendo questa contribuito con la propria condotta a trasferire ed allontanare dalla sua genesi illecita l'autocarro oggetto del reato di bancarotta fraudolenta distratto dal coniuge, già amministratore unico della fallita "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

Quest'ultimo, una volta acquistato l'autocarro il 30 marzo 2016, avrebbe infatti ceduto (a prezzo vile) l'autocarro alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", della quale era pure amministratore unico, che lo ha a sua volta ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lo ha ceduto infine alla [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata, della quale è amministratrice la ricorrente.

1.1. Il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. ex art. 321 cod. proc. pen., 240 bis cod. pen. (che ha inserito nella sistematica codicistica il disposto dell'art. 12 sexies

I. 356/92 in virtù del principio di riserva di codice di cui all'art. 3 bis cod. pen.), già confermato in sede di riesame, attingeva veicoli commerciali e denaro contante oggetto di distrazione dalla massa fallimentare.

1.3. Il tribunale del controllo cautelare reale, adito con l'appello, motivava il provvedimento di rigetto valorizzando il contenuto della nota G. di F. in data 12 maggio 2021, con la quale la polizia giudiziaria informava che l'autocarro, già oggetto di locazione finanziaria (tra Mercedes-[OSCURATO:PERSONA] e la fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), risultava acquistato, in data 30 marzo 2016, dalla società fallita, al prezzo di euro 120.000,00.

La società fallita avrebbe quindi distratto il bene mobile registrato cedendolo a società compiacenti, fino al compimento del circuito dissimulatorio culminato con l'acquisto della società amministrata dalla ricorrente, nei confronti della quale son pertanto in corso indagini per il reato di riciclaggio.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagata, a ministero del difensore di fiducia, che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, del codice di rito, i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. violazione della legge penale e di quella da essa richiamata, motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, avendo il tribunale per il riesame rigettato l'appello proposto avverso ordinanza di rigetto della richiesta restituzione mobiliare in assenza di qualsivoglia elemento idoneo a sostenere l'ipotesi di riciclaggio (in capo alla ricorrente) e quella di bancarotta per distrazione (in capo al coniuge), atteso che dalla documentazione esibita, prima al GIP e poi al tribunale per il riesame, si possono agevolmente ricostruire le cessioni onerose dell'autocarro in sequestro; tali cessioni (come emerge dagli allegati del PRA al ricorso) non hanno mai visto attivarsi in qualità di proprietaria del veicolo la società a r.l. fallita (in data 12 gennaio 2016), in quanto è stata la stessa società locatrice e proprietaria del veicolo ([OSCURATO:PERSONA] services Italia) che, preso atto della decisione della curatela di voler recedere dal contratto di leasing, cedeva a terzi ([OSCURATO:SOCIETA].) in data 27/6/2016 l'autocarro, senza alcun intervento della società fallita.

Donde l'insussistenza strutturale ed ontologica della ipotesi di bancarotta per distrazione e, conseguentemente, di quella di riciclaggio.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione (intesa quale tratto grafico) in riferimento al secondo motivo di appello dedotto innanzi al tribunale per il riesame, con il quale si faceva rilevare l'assoluto difetto di pertinenzialità dell'autocarro rispetto alla ipotesi di reato contestata alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1. Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen..

La difesa si duole proprio della errata lettura delle norme sostanziali che disciplinano il contratto di locazione finanziaria e del conseguente errore nella qualificazione penalistica della condotta.

1.2. Il tribunale della cautela reale, trincerandosi dietro l'accertamento allegato alla informativa della G. di F., non si è confrontato con la documentazione allegata all'appello ed oggi nuovamente allegata al ricorso, non ha così colto l'equivoco sul quale fonda l'accertamento della polizia giudiziaria.

La [OSCURATO:SOCIETA]. fallita avrebbe infatti acquistato (recte riscattato) il veicolo (il 30.3.2016) condotto in locazione finanziaria allorquando era già stato dichiarato il fallimento (il 12 gennaio 2016), il che non è giuridicamente possibile, mentre come si evince dall'analisi dei documenti allegati al ricorso, il detto veicolo fu alienato a terzi ([OSCURATO:SOCIETA].) dallo stesso locatore finanziario (Mercedes F. S. I.), dopo che questi aveva preso atto del rifiuto della curatela di subentrare nel contratto di leasing in corso.

Il veicolo, acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., fu poi ceduto ad altre società fino a giungere alla compagine presso il quale fu sequestrato.

L'autocarro tg.

ET47ONG, nel legittimo possesso della società amministrata dalla ricorrente, che lo ha acquistato a titolo derivativo da altra compagine, che lo aveva acquistato a sua volta da società acquirente dall'originaria proprietaria e locatrice finanziaria è stato pertanto sottoposto a vincolo reale presso una società terza, che deriva il suo diritto (per via mediata) dall'originario titolare e locatore finanziario.

1.3. Il rilievo è assorbente rispetto al secondo motivo dedotto.

2. L'ordinanza impugnata, va pertanto annullata senza rinvio, in uno al decreto del GIP del tribunale di Massa in data 28 luglio 2021.

Consegue la restituzione dell'autocarro tg.

ET47ONG alla [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro del 28.

7. 2021 limitatamente all'autocarro TG.

ET47ONG e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: RICCI Marta, n. a Massa il 1/01/1960, avverso la ordinanza del 29/1/2022 del Tribunale di Massa, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, replicando alle argomentazioni del P.G. con diffusa memoria riepilogativa, ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Massa rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento del GIP in sede, che, in data 27 dicembre 2021, rigettava la richiesta di restituzione dell'autocarro tg. ET47ONG, oggetto di sequestro preventivo emesso dallo stesso giudice per le indagini preliminari in data 28 luglio 2021, quale provento del reato di bancarotta fraudolenta, contestato al coniuge della ricorrente e riciclaggio, contestato alla ricorrente, avendo questa contribuito con la propria condotta a trasferire ed allontanare dalla sua genesi illecita l'autocarro oggetto del reato di bancarotta fraudolenta distratto dal coniuge, già amministratore unico della fallita "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Quest'ultimo, una volta acquistato l'autocarro il 30 marzo 2016, avrebbe infatti ceduto (a prezzo vile) l'autocarro alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", della quale era pure amministratore unico, che lo ha a sua volta ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lo ha ceduto infine alla [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata, della quale è amministratrice la ricorrente. 1.1. Il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. ex art. 321 cod. proc. pen., 240 bis cod. pen. (che ha inserito nella sistematica codicistica il disposto dell'art. 12 sexies I. 356/92 in virtù del principio di riserva di codice di cui all'art. 3 bis cod. pen.), già confermato in sede di riesame, attingeva veicoli commerciali e denaro contante oggetto di distrazione dalla massa fallimentare. 1.3. Il tribunale del controllo cautelare reale, adito con l'appello, motivava il provvedimento di rigetto valorizzando il contenuto della nota G. di F. in data 12 maggio 2021, con la quale la polizia giudiziaria informava che l'autocarro, già oggetto di locazione finanziaria (tra Mercedes-[OSCURATO:PERSONA] e la fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), risultava acquistato, in data 30 marzo 2016, dalla società fallita, al prezzo di euro 120.000,00. La società fallita avrebbe quindi distratto il bene mobile registrato cedendolo a società compiacenti, fino al compimento del circuito dissimulatorio culminato con l'acquisto della società amministrata dalla ricorrente, nei confronti della quale son pertanto in corso indagini per il reato di riciclaggio. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagata, a ministero del difensore di fiducia, che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, del codice di rito, i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione della legge penale e di quella da essa richiamata, motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, avendo il tribunale per il riesame rigettato l'appello proposto avverso ordinanza di rigetto della richiesta restituzione mobiliare in assenza di qualsivoglia elemento idoneo a sostenere l'ipotesi di riciclaggio (in capo alla ricorrente) e quella di bancarotta per distrazione (in capo al coniuge), atteso che dalla documentazione esibita, prima al GIP e poi al tribunale per il riesame, si possono agevolmente ricostruire le cessioni onerose dell'autocarro in sequestro; tali cessioni (come emerge dagli allegati del PRA al ricorso) non hanno mai visto attivarsi in qualità di proprietaria del veicolo la società a r.l. fallita (in data 12 gennaio 2016), in quanto è stata la stessa società locatrice e proprietaria del veicolo ([OSCURATO:PERSONA] services Italia) che, preso atto della decisione della curatela di voler recedere dal contratto di leasing, cedeva a terzi ([OSCURATO:SOCIETA].) in data 27/6/2016 l'autocarro, senza alcun intervento della società fallita. Donde l'insussistenza strutturale ed ontologica della ipotesi di bancarotta per distrazione e, conseguentemente, di quella di riciclaggio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione (intesa quale tratto grafico) in riferimento al secondo motivo di appello dedotto innanzi al tribunale per il riesame, con il quale si faceva rilevare l'assoluto difetto di pertinenzialità dell'autocarro rispetto alla ipotesi di reato contestata alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.. La difesa si duole proprio della errata lettura delle norme sostanziali che disciplinano il contratto di locazione finanziaria e del conseguente errore nella qualificazione penalistica della condotta. 1.2. Il tribunale della cautela reale, trincerandosi dietro l'accertamento allegato alla informativa della G. di F., non si è confrontato con la documentazione allegata all'appello ed oggi nuovamente allegata al ricorso, non ha così colto l'equivoco sul quale fonda l'accertamento della polizia giudiziaria. La [OSCURATO:SOCIETA]. fallita avrebbe infatti acquistato (recte riscattato) il veicolo (il 30.3.2016) condotto in locazione finanziaria allorquando era già stato dichiarato il fallimento (il 12 gennaio 2016), il che non è giuridicamente possibile, mentre come si evince dall'analisi dei documenti allegati al ricorso, il detto veicolo fu alienato a terzi ([OSCURATO:SOCIETA].) dallo stesso locatore finanziario (Mercedes F. S. I.), dopo che questi aveva preso atto del rifiuto della curatela di subentrare nel contratto di leasing in corso. Il veicolo, acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., fu poi ceduto ad altre società fino a giungere alla compagine presso il quale fu sequestrato. L'autocarro tg. ET47ONG, nel legittimo possesso della società amministrata dalla ricorrente, che lo ha acquistato a titolo derivativo da altra compagine, che lo aveva acquistato a sua volta da società acquirente dall'originaria proprietaria e locatrice finanziaria è stato pertanto sottoposto a vincolo reale presso una società terza, che deriva il suo diritto (per via mediata) dall'originario titolare e locatore finanziario. 1.3. Il rilievo è assorbente rispetto al secondo motivo dedotto. 2. L'ordinanza impugnata, va pertanto annullata senza rinvio, in uno al decreto del GIP del tribunale di Massa in data 28 luglio 2021. Consegue la restituzione dell'autocarro tg. ET47ONG alla [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro del 28. 7. 2021 limitatamente all'autocarro TG. ET47ONG e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nel
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