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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 49443/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili o comunque infondati i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, eccependo altresì la prescrizione, che si assume maturata il 10 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 marzo 2020 dalla Corte di appello di Trieste, che ha riformato — limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del o Tribunale di Pordenone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale — i primi tre — e per la sola bancarotta fraudolenta patrimoniale — gli ultimi due.

I fatti riguardano il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] dichiarato dal Tribunale di Pordenone il 7 ottobre 2009, società di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore unico dal 29 marzo 2002 al 4 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati consiglieri di amministrazione dal 4 gennaio 2008 e [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto fin dal periodo precedente. [OSCURATO:PERSONA], invece, nelle loro qualità di presidente e vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] inc., sono stati riconosciuti responsabili per aver concorso, quali extranei, ad una delle condotte distrattive imputate ai Magri.

2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un unico atto.

L'unico argomento di censura attiene al vizio motivazionale che inficerebbe la negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., dal momento che il debito sociale era stato soddisfatto da esecuzioni su quattro immobili personali dei Magri e mobiliari con pignoramenti presso terzi (circostanza evidenziata dal Tribunale); ciò aveva consentito di soddisfare i creditori sociali e la curatela, tanto che quest'ultima non si era costituita parte civile, segno che il danno per il ceto creditorio era divenuto modesto.

Secondo i ricorrenti, la Corte di merito non avrebbe argomentato sulla circostanza specifica, ma avrebbe rigettato la domanda sulla base di un tema diverso, legato alla pluralità di distrazioni.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione con il ministero del comune difensore di fiducia, affidati a due distinti ma identici atti, che possono quindi essere sintetizzati unitariamente.

I ricorrenti hanno fatto precedere all'illustrazione dei motivi la riproduzione di stralci della sentenza di primo grado e di quella di appello, nonché della testimonianza del teste Comelli e del consulente Leita, in tesi pretermesse dai Giudici di merito.

3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova e del fatto e cio dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Le testimonianze Comelli e Leita — sostengono i ricorrenti — avevano chiarito che Zeno, quale procuratore della Quakelong ltd, aveva trattato l'acquisizione del ramo d'azienda della società poi fallita e le lettere di credito rilasciate a garanzia dell'operazione non erano state incassate solo perché sospette e non in quanto false; anzi, la loro esistenza comprovava quella della società cui si riferivano.

Erroneamente si era data per inesistente la Quakelong ltd solo per l'errata indicazione del codice fiscale riportato sulla fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] al teste Comelli, anche Danelli ha riferito dell'interesse di una società inglese per la [OSCURATO:PERSONA].

Il naufragio della trattativa non può essere imputato agli Zeno.

3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova e del fatto e violazione dell'art. 216 legge fall. e dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Dopo una premessa su due possibili opzioni esegetiche in punto di coefficiente soggettivo del concorso dell'extraneus al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, i ricorrenti sostengono la mancata dimostrazione del dolo della fattispecie, richiamando «quanto testualmente riportato nelle premesse del presente ricorso». [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Quanto ai ricorsi dei Magri, l'unica ragione di censura attiene al vizio motivazionale che inficerebbe la negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe fornito una risposta eccentrica rispetto all'argomento difensivo che le parti avevano sviluppato.

1.1. Ebbene, va in primo luogo osservato che il riferimento, che si legge nei ricorsi, alla pag. 19, capoverso 6 della sentenza di primo grado non consente di trovare riscontro alla descrizione in fatto delle vicende che hanno riguardato i beni personali degli imputati e che avrebbero, in tesi, ridotto le pretese creditorie.

Peraltro vi è da dire anche che il riferimento alla circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. è singolare, data la vigenza della norma speciale di cui all'art. 219, comma 3 legge fall., che avrebbe teorica prevalenza applicativa rispetto al reato di bancarotta.

In secondo luogo la risposta della Corte territoriale non appare viziata, laddove ha fatto riferimento ad un dato di contrasto alla tesi della portata interamente satisfattiva delle vicende postfallimentari, alludendo ad un ammontare della debitoria ben più ampio di quello coperto dalle azioni esecutive intraprese dai creditori nei riguardi delle persone fisiche.Ciò non di meno, il motivo di ricorso è comunque inammissibile perché era manifestamente infondato il motivo di appello del cui esame ci si duole.

In tal senso si condivide quanto osservato dal Procuratore generale, giacché la circostanza attenuante deve essere valutata rispetto al momento in cui il reato viene commesso, che coincide con quello in cui vengono attuate le distrazioni, o, al più, al momento della dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496); al contrario, la responsabilità dell'autore di esse è insensibile alle vicende che si collocano dopo la dichiarazione di fallimento e che, nel momento in cui l'azione illecita è stata commessa, non erano neanche preventiva bili.

Deve pertanto ritenersi che, anche ove la risposta della Corte di appello non fosse ineccepibile, ciò non condurrebbe comunque all'annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

1.2. A proposito dell'eccezione di prescrizione formulata in sede di conclusioni scritte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità dei ricorsi determina l'impossibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).

2. Anche i ricorsi dei fratelli Zeno sono inammissibili.

2.1. In primo luogo, per entrambi i motivi, il Collegio osserva che le impugnative presentano un difetto di impostazione perché — senza le dovute specificazioni — lamentano tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica; non si può, infatti, attribuire al Giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, giacché i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

2.2. In secondo luogo, le impugnative si risolvono in osservazioni sparse, fondate sulla pretesa di una diversa interpretazione delle fonti di prova, dando luogo peraltro ad un'impostazione sorda al costrutto della Corte di merito che aveva individuato plurimi indicatori della fittizietà dell'attività di consulenza svolta dei fratelli Zeno e che aveva comportato l'elargizione, a loro favore, della somma di 40.000 euro; indicatori che, in generale, avevano rivelato l'esistenza di una più articolata operazione spoliativa, che aveva coinvolto i due ricorrenti (ancorché ad essi sia contestata solo la distrazione della somma pagata per la fattura relativa ad attività di consulenza).

In particolare, la Corte di merito, con rigore logico argomentativo, ha rilevato che l'operazione di cessione di ramo di azienda che avrebbe giustificato le attività consulenziali dei fratelli Zeno era anomala.

I dati della Quakelong ltd riportati nella fattura emessa dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." erano, infatti, corrispondenti ad altra società, la lettera di credito non era stata accettata dal sistema bancario in quanto ritenuta anomala, il valore dei beni che la Quakelong ltd avrebbe dovuto acquistare, indicato nella fattura per la consulenza Zeno (a giustificazione dell'importo del compenso), non corrispondeva alle reali capacità della [OSCURATO:PERSONA], la vendita alla Quakelong ltd per cui era stata emessa fattura non risultava corrispondere ad una transazione effettivamente avvenuta, mentre l'immobile presso il quale era stato trasferito abusivamente parte del magazzino della fallita era nella disponibilità proprio dei fratelli Zeno.

Di fronte a queste argomentazioni, che pongono in luce come la posizione degli imputati ricorrenti si atteggi in termini ben diversi da quella di meri consulenti, i ricorsi non fanno altro che opporre le dichiarazioni di un teste della difesa e del consulente di quest'ultima, proponendo così non già una critica specifica che evidenzi un travisamento della prova nel senso richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte o vizi motivazionali rilevanti ex art. 606, comma 2 lett. e) cod. proc. pen., ma un'inammissibile istanza di rivisitazione del ragionamento probatorio, peraltro frutto di una prospettiva aspecifica e soggettivamente orientata.

2.3. Quanto al propugnato difetto di motivazione sul coefficiente soggettivo, deve dirsi che non vi era specifico motivo di appello sul punto, che, per entrambi i prevenuti, si limitava a contestare l'esistenza di un accordo fraudolento con i Magri, ma non dubitava della sussistenza del dolo dell'extraneus.Ne consegue una prima ragione di inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

A ciò si aggiunga che i ricorsi sono entrambi marcatamente generici, limitandosi all'evocazione di indirizzi esegetici ed al richiamo alla premessa dei ricorsi, ove erano riportate testimonianze in tesi favorevoli agli imputati e non già rilievi critici alla sentenza impugnata nel solco dei motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

Non solo.

La stessa natura ingiustificata del pagamento del compenso agli Zeno — ampiamente argomentata dalla Corte territoriale — rende evidente la loro consapevolezza di partecipare alla sottrazione di una somma alla garanzia del ceto creditorio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., integrando tale consapevolezza il coefficiente soggettivo della fattispecie.

A questo proposito, va, infatti, ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa sezione, il dolo del concorrente extraneus nella bancarotta distrattiva dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837).

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. 6 Q Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili o comunque infondati i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, eccependo altresì la prescrizione, che si assume maturata il 10 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 marzo 2020 dalla Corte di appello di Trieste, che ha riformato — limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del o Tribunale di Pordenone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale — i primi tre — e per la sola bancarotta fraudolenta patrimoniale — gli ultimi due. I fatti riguardano il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] dichiarato dal Tribunale di Pordenone il 7 ottobre 2009, società di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore unico dal 29 marzo 2002 al 4 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati consiglieri di amministrazione dal 4 gennaio 2008 e [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto fin dal periodo precedente. [OSCURATO:PERSONA], invece, nelle loro qualità di presidente e vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] inc., sono stati riconosciuti responsabili per aver concorso, quali extranei, ad una delle condotte distrattive imputate ai Magri. 2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un unico atto. L'unico argomento di censura attiene al vizio motivazionale che inficerebbe la negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., dal momento che il debito sociale era stato soddisfatto da esecuzioni su quattro immobili personali dei Magri e mobiliari con pignoramenti presso terzi (circostanza evidenziata dal Tribunale); ciò aveva consentito di soddisfare i creditori sociali e la curatela, tanto che quest'ultima non si era costituita parte civile, segno che il danno per il ceto creditorio era divenuto modesto. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito non avrebbe argomentato sulla circostanza specifica, ma avrebbe rigettato la domanda sulla base di un tema diverso, legato alla pluralità di distrazioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione con il ministero del comune difensore di fiducia, affidati a due distinti ma identici atti, che possono quindi essere sintetizzati unitariamente. I ricorrenti hanno fatto precedere all'illustrazione dei motivi la riproduzione di stralci della sentenza di primo grado e di quella di appello, nonché della testimonianza del teste Comelli e del consulente Leita, in tesi pretermesse dai Giudici di merito. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova e del fatto e cio dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Le testimonianze Comelli e Leita — sostengono i ricorrenti — avevano chiarito che Zeno, quale procuratore della Quakelong ltd, aveva trattato l'acquisizione del ramo d'azienda della società poi fallita e le lettere di credito rilasciate a garanzia dell'operazione non erano state incassate solo perché sospette e non in quanto false; anzi, la loro esistenza comprovava quella della società cui si riferivano. Erroneamente si era data per inesistente la Quakelong ltd solo per l'errata indicazione del codice fiscale riportato sulla fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] al teste Comelli, anche Danelli ha riferito dell'interesse di una società inglese per la [OSCURATO:PERSONA]. Il naufragio della trattativa non può essere imputato agli Zeno. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova e del fatto e violazione dell'art. 216 legge fall. e dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Dopo una premessa su due possibili opzioni esegetiche in punto di coefficiente soggettivo del concorso dell'extraneus al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, i ricorrenti sostengono la mancata dimostrazione del dolo della fattispecie, richiamando «quanto testualmente riportato nelle premesse del presente ricorso». [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Quanto ai ricorsi dei Magri, l'unica ragione di censura attiene al vizio motivazionale che inficerebbe la negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe fornito una risposta eccentrica rispetto all'argomento difensivo che le parti avevano sviluppato. 1.1. Ebbene, va in primo luogo osservato che il riferimento, che si legge nei ricorsi, alla pag. 19, capoverso 6 della sentenza di primo grado non consente di trovare riscontro alla descrizione in fatto delle vicende che hanno riguardato i beni personali degli imputati e che avrebbero, in tesi, ridotto le pretese creditorie. Peraltro vi è da dire anche che il riferimento alla circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. è singolare, data la vigenza della norma speciale di cui all'art. 219, comma 3 legge fall., che avrebbe teorica prevalenza applicativa rispetto al reato di bancarotta. In secondo luogo la risposta della Corte territoriale non appare viziata, laddove ha fatto riferimento ad un dato di contrasto alla tesi della portata interamente satisfattiva delle vicende postfallimentari, alludendo ad un ammontare della debitoria ben più ampio di quello coperto dalle azioni esecutive intraprese dai creditori nei riguardi delle persone fisiche.Ciò non di meno, il motivo di ricorso è comunque inammissibile perché era manifestamente infondato il motivo di appello del cui esame ci si duole. In tal senso si condivide quanto osservato dal Procuratore generale, giacché la circostanza attenuante deve essere valutata rispetto al momento in cui il reato viene commesso, che coincide con quello in cui vengono attuate le distrazioni, o, al più, al momento della dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496); al contrario, la responsabilità dell'autore di esse è insensibile alle vicende che si collocano dopo la dichiarazione di fallimento e che, nel momento in cui l'azione illecita è stata commessa, non erano neanche preventiva bili. Deve pertanto ritenersi che, anche ove la risposta della Corte di appello non fosse ineccepibile, ciò non condurrebbe comunque all'annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 1.2. A proposito dell'eccezione di prescrizione formulata in sede di conclusioni scritte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità dei ricorsi determina l'impossibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266). 2. Anche i ricorsi dei fratelli Zeno sono inammissibili. 2.1. In primo luogo, per entrambi i motivi, il Collegio osserva che le impugnative presentano un difetto di impostazione perché — senza le dovute specificazioni — lamentano tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica; non si può, infatti, attribuire al Giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, giacché i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2.2. In secondo luogo, le impugnative si risolvono in osservazioni sparse, fondate sulla pretesa di una diversa interpretazione delle fonti di prova, dando luogo peraltro ad un'impostazione sorda al costrutto della Corte di merito che aveva individuato plurimi indicatori della fittizietà dell'attività di consulenza svolta dei fratelli Zeno e che aveva comportato l'elargizione, a loro favore, della somma di 40.000 euro; indicatori che, in generale, avevano rivelato l'esistenza di una più articolata operazione spoliativa, che aveva coinvolto i due ricorrenti (ancorché ad essi sia contestata solo la distrazione della somma pagata per la fattura relativa ad attività di consulenza). In particolare, la Corte di merito, con rigore logico argomentativo, ha rilevato che l'operazione di cessione di ramo di azienda che avrebbe giustificato le attività consulenziali dei fratelli Zeno era anomala. I dati della Quakelong ltd riportati nella fattura emessa dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." erano, infatti, corrispondenti ad altra società, la lettera di credito non era stata accettata dal sistema bancario in quanto ritenuta anomala, il valore dei beni che la Quakelong ltd avrebbe dovuto acquistare, indicato nella fattura per la consulenza Zeno (a giustificazione dell'importo del compenso), non corrispondeva alle reali capacità della [OSCURATO:PERSONA], la vendita alla Quakelong ltd per cui era stata emessa fattura non risultava corrispondere ad una transazione effettivamente avvenuta, mentre l'immobile presso il quale era stato trasferito abusivamente parte del magazzino della fallita era nella disponibilità proprio dei fratelli Zeno. Di fronte a queste argomentazioni, che pongono in luce come la posizione degli imputati ricorrenti si atteggi in termini ben diversi da quella di meri consulenti, i ricorsi non fanno altro che opporre le dichiarazioni di un teste della difesa e del consulente di quest'ultima, proponendo così non già una critica specifica che evidenzi un travisamento della prova nel senso richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte o vizi motivazionali rilevanti ex art. 606, comma 2 lett. e) cod. proc. pen., ma un'inammissibile istanza di rivisitazione del ragionamento probatorio, peraltro frutto di una prospettiva aspecifica e soggettivamente orientata. 2.3. Quanto al propugnato difetto di motivazione sul coefficiente soggettivo, deve dirsi che non vi era specifico motivo di appello sul punto, che, per entrambi i prevenuti, si limitava a contestare l'esistenza di un accordo fraudolento con i Magri, ma non dubitava della sussistenza del dolo dell'extraneus.Ne consegue una prima ragione di inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). A ciò si aggiunga che i ricorsi sono entrambi marcatamente generici, limitandosi all'evocazione di indirizzi esegetici ed al richiamo alla premessa dei ricorsi, ove erano riportate testimonianze in tesi favorevoli agli imputati e non già rilievi critici alla sentenza impugnata nel solco dei motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Non solo. La stessa natura ingiustificata del pagamento del compenso agli Zeno — ampiamente argomentata dalla Corte territoriale — rende evidente la loro consapevolezza di partecipare alla sottrazione di una somma alla garanzia del ceto creditorio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., integrando tale consapevolezza il coefficiente soggettivo della fattispecie. A questo proposito, va, infatti, ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa sezione, il dolo del concorrente extraneus nella bancarotta distrattiva dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837). 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. 6 Q Dichiara
Sentenza Cassazione n. 49443/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris