CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 dicembre 1997
Cassazione n. 39491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MRENC) nato il 24/12/1997 avverso la sentenza del 26/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 26 ottobre 2022 il giudice di pace di Milano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8.000 euro di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998, accertato in data 08 novembre 2017 (come precisato nella motivazione). Il giudice ha ritenuto provato che l'imputato, cittadino extracomunitario, si è trattenuto in Italia irregolarmente, omettendo senza un giustificato motivo di ottemperare all'ordine di espulsione emesso dal Questore di Milano e a lui notificato il 06 luglio 2017. Nella motivazione il giudice ha dato atto che, successivamente all'accertamento del reato, egli ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, scaduto il 08 ottobre 2021, e gli ha concesso le attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per avere il giudice omesso di rilevare la mancanza dell'elemento oggettivo del reato. Dall'istruttoria è emerso che in data 06 luglio 2017 gli era stata respinta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, presentata il 21 dicembre 2015, e gli era stato notificato il decreto di espulsione, ma in seguito, in data non precisata, egli aveva ottenuto detto permesso per motivi familiari, con validità sino all'08 ottobre 2021. L'irregolarità accertata in data 08 novembre 2017 è quindi venuta meno, a seguito di un atto emesso successivamente, essendo sopravvenuto un titolo che legittimava la sua permanenza in Italia. L'affermazione del giudice, secondo cui l'imputato non versa in ipotesi di inespellibilità e non sussistono motivi che impediscano il suo allontanamento, è inconferente, essendo provata l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza, con rinvio per un nuovo giudizio. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento, «respinte le contrarie istanze del PG». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché privo di autosufficienza, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente non nega di avere violato il decreto di espulsione a lui notificato il 06 luglio 2017, e non fornisce alcuna giustificazione per tale comportamento, ma sostiene l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato per avere egli, successivamente a tale data, ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino all'08 ottobre 2021, che però non ha depositato né esibito. La sua affermazione è manifestamente errata. L'ottenimento di un permesso di soggiorno successivamente alla commissione del reato, per motivi diversi dalla protezione umanitaria, è irrilevante e non incide sulla sussistenza del reato stesso, che è stato consumato alla data del 06 luglio 2017. Infatti il rilascio di un permesso per motivi familiari è presumibilmente dovuto a fatti sopravvenuti, ad esempio la nascita di un figlio, e non può incidere sul reato contestato, che è stato già interamente commesso. Lo stesso ricorrente afferma, nel ricorso, che una precedente richiesta di permesso di soggiorno gli era stata rigettata proprio in data 06 luglio 2017, ed è quindi evidente che le condizioni che, in seguito, hanno consentito il rilascio del predetto permesso di soggiorno erano, in quel momento, inesistenti. Deve quindi applicarsi il condivisibile principio di questa Corte, secondo cui «In tema di disciplina penale dell'immigrazione, la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non è esclusa dall'avere lo straniero, successivamente alla disposta espulsione rimasta inottemperata, formulato istanza di riconoscimento del diritto di asilo ed ottenuto, in conseguenza di essa, un permesso di soggiorno provvisorio sino all'esito del procedimento, atteso che il carattere necessitato di detto permesso non costituisce una giustificazione per la precedente illecita permanenza» (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Rv. 276810). Ancora meno idoneo a rendere lecita la precedente permanenza in Italia è il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, potendo questi ultimi, come detto, costituire delle circostanze sopravvenute, che non incidono sulla condotta tenuta in precedenza. 3. E noto il diverso principio giurisprudenziale, secondo cui «Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 14, comma quinto bis D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 13 L. n. 189 del 2002 (inosservanza dell'ordine di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato senza giustificato motivo) qualora la successiva concessione del permesso di soggiorno si fondi su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione, in quanto, in tal caso, l'inosservanza del detto ordine è priva di valenza offensiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha considerato la successiva regolarizzazione dello straniero, fondata su condizioni preesistenti all'ordine di allontanamento, al mero fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo integrato il reato in questione)» (Sez. 5, n. 11611 del 14/02/2008, Rv. 239477). Nel presente caso, però, il motivo del successivo rilascio del permesso di soggiorno e il suo mancato rinnovo alla scadenza, nonché il precedente diniego riferito dal ricorrente, rendono non credibile che esso si fondi su condizioni personali preesistenti al decreto di espulsione, e che sia conseguentemente applicabile il principio di diritto sopra richiamato. 4. L'impossibilità di verificare se il permesso di soggiorno successivamente rilasciato si fondi su condizioni preesistenti che legittimavano la permanenza del ricorrente in Italia deriva, peraltro, dalla mancata produzione del documento. Deve infatti dichiararsi l'inammissibilità del ricorso anche per il mancato rispetto del principio di autosufficienza. Il ricorso, in particolare, è inammissibile laddove lamenta l'omessa valutazione della rilevanza del predetto permesso di soggiorno, perché la sua omessa allegazione ha impedito al giudice di verificarne non tanto l'esistenza, quanto l'esatto contenuto, indispensabile per valutare la sua eventuale incidenza sul reato contestato. Questa Corte ha infatti, costantemente, stabilito che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali)». (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053). Era quindi onere del ricorrente allegare al presente ricorso una copia del citato permesso, essendo altrimenti inammissibile ogni questione relativa all'omessa valutazione di tale documento. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas