CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta in epigrafe, il Tribunale di Catania - incomposizione monocratica e nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha disattesol’istanza a mezzo della quale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva domandato ilriconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le seguentisentenze: a) sentenza del 26/03/2019 del Tribunale di Catania, riformata dallaCorte di appello con decisione del 24/02/2025 e passata in giudicato il28/03/2025, di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro260,00 di multa per i reati di cui agli artt. 385, 624-625. 56-624-625 cod. pen.posti in essere il 12/12/2018; b) sentenza del 10/06/2021 del Tribunale diCatania, confermata dalla Corte d’appello in data 15/05/2023 e divenutairrevocabile il 15/06/2023, di condanna alla pena di anni uno, mesi uno e giornidieci di reclusione, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., posto in essere il18/08/2020; c) sentenza del 19/05/2022 del Tribunale di Catania, confermata indata 08/05/2024 dalla Corte di appello e passata in giudicato il 26/03/2025, dicondanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento dimulta, per i reati di cui agli artt. 385, 624-625, 56-624-625 cod. pen., posti inessere il 15/11/2021.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite ildifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo manifesta illogicità dellamotivazione, in relazione al diniego della continuazione, essendosi ignorato sia ildato della breve distanza intercorrente fra i plurimi episodi, sia l’incidenza dellacondizione di tossicodipendente nella quale versava il soggetto.3. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo il costante insegnamentodi questa Corte, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato qualeelemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo areati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istitutoprevisto dall'art. 81 comma secondo cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014,Iannella, Rv. 261490).Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente motivatoin ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi alcunelemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i qualiappaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali econtingenti.Il provvedimento avversato ha, in effetti, preso in considerazione anchelo stato di tossicodipendenza del soggetto, ma ha ritenuto che tale condizionenon possa rappresentare elemento sufficiente per ritenere sussistente il vincolodella continuazione, alla luce della mancanza degli altri indici c.d. rivelatori di undisegno unitario.4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato, in quanto lerelative doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delleargomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita inquesta sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601),denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione deveessere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine,deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione deidati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.