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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26465/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43336/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con i motivi di ricorso, attinenti alla mancata esclusione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale, che ha rappresentato la frequenza delle reiterazioni criminose dell'imputato dimostrativa di una inclinazione al delitto sempre più consapevole e determinata; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ma i o Ricciarelli DEPOS 1T, [OSCURATO:PERSONA]. fl V'A Sezione V': 15 LUG 2026DIRETTORF [OSCURATO:PERSONA] Dott.

An 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43336/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con i motivi di ricorso, attinenti alla mancata esclusione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale, che ha rappresentato la frequenza delle reiterazioni criminose dell'imputato dimostrativa di una inclinazione al delitto sempre più consapevole e determinata; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ma i o Ricciarelli DEPOS 1T, [OSCURATO:PERSONA]. fl V'A Sezione V': 15 LUG 2026DIRETTORF [OSCURATO:PERSONA] Dott. An 2
Sentenza Cassazione n. 26465/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris