CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 dicembre 2018
Cassazione n. 14281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19636/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 , presso lo studio dell’avv. M ichele Perroni, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la sentenza n. 8120 /20 18 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 19.12.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma capitale di € 132.847,86, a titolo di ribaltamento di costi nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese (ATI) costituita per aggiudicarsi e per ese guir e un appalto di servizi di ristorazione e pulizia bandito dal Ministero dell’Interno. L’opposizione al decreto ingiuntivo di [OSCURATO:SOCIETA]. venne parzialmente accolto dal Tribunale di Roma, che ridusse a € 107.751,60 l’importo dovuto in linea capitale, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire la maggior somma nel frattempo percepita in forza della concessa provvisoria esecutività del decreto. La sentenza di primo grado venne impugnatada [OSCURATO:SOCIETA]. e, in via incidentale, anche daMA.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Roma rigettò l’impugnazione principale e, in accoglimento di quella incidentale, riformò la sentenza del Tribunale, rigettando integralmente la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. e conseguentemente condannandola alla restituzione delle residue somme percepite in esecuzione del decreto ingiuntivo. Contro la sentenza della Corte territoriale VivendaS.p.A . ha presentato ricorso per cassazione articolato in duemotivi. MA.CA.S.r.l. si è difes a con controricors o . La ricorrenteha depositato altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia«vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti » . Si attribuisce al la Corte d’Appello l’errore di avere presupposto «l’ in esistenza di un fatto – l’inadempimento di MA.CA. rappresentato dalla manifesta volontà di assumere il personale al solo fine di spostarlo dal servizio di ristorazione ed utilizzarlo per l’esecuzione del servizio di pulizia – la cui verità è, invece, positivamente stabilita». 1.1. Il motivo è infondato. 1.1.1. Occorre precisare che le parti stipularono, a margine dell’ATI, un contratto,denominato «patto parasociale», il cui art. 6 prevedeva , in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di assumeretre dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]., riservandosi in alternativa le parti di «convenire» che [OSCURATO:SOCIETA]. potesse emettere fatture mensili , nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per importi corrispondenti al costodel servizio prestato dai medesimi tre dipendenti. La ricorrente allega che non fu possibile procedere al passaggio dei tre lavoratori alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., perché questa pretendeva di destinarli al servizio di pulizia, mentre lo scopo dell’accordo contenuto nell’art. 6 del «patto parasociale» era quello – espressamente riconosciuto anche nella sentenza impugnata – di riequilibrare la posizione delle parti, facendo gravare su [OSCURATO:SOCIETA]. una porzione dei costi del (più oneroso) servizio di ristorazione. Quantunque nel ricorso sia indicato l’ inadempimento all’accordo contenuto nel citato art. 6 quale fatto di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame, tale fatto va più propriamente individuato nella dichiarata intenzione di [OSCURATO:SOCIETA]. di destinare i tre lavoratori al servizio di pulizia, posto che l’inadempimento non è, di per sé, un fatto, bensì l’espressione diun giudizio sul rapporto tra un fatto e un obbligo contrattuale . 1.1.2. Sennonché, la Corte d’Appello di Roma ha in effetti esaminato il fatto in questione, sia pure al fine di qualificarlo come irrilevante rispetto agli argomenti posti a fondamento del rigetto della domanda di VivendaS.p.A. Il giudice del merito ha infattiritenuto che l’accordo tra le parti, per il caso in cui non si fosse dato luogo al trasferimento dei tre dipendenti da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., non consentiva alla prima società di fatturare il relativo costo alla seconda, se non previoun ulteriore accordo, che pacificamente non è mai intervenuto. In quest’ottica, dovendo decidere sull’esistenza del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza dell’art. 6 del «patto parasociale», e avendo ritenuto la domanda non conforme al contenuto del patto, la Corte territoriale ha respinto la domanda «a prescindere da ogni preventiva valutazione sulla effettiva volontà di MA.CA. in merito all’utilizzo delle unità lavorative, questione che eventualmente afferiva all’esecuzione degli accordi» (pag. 7 della sentenza impugnata). In sostanza, [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. all’impegno di assumere i tre dipendenti, riteneva di avere diritto, in forza del «patto parasociale», al pagamento di un importo pari al costo sostenuto per remunerare quei tre dipendenti. [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello – oltre a imputare a [OSCURATO:SOCIETA]. un inadempimento , per non avere indicato il nominativo dei tre dipendenti da trasferire a [OSCURATO:SOCIETA]., che ne faceva richiesta – h a basato la sua decisione sull’assorbente rilievo che comunque quelpatto non consentiva a [OSCURATO:SOCIETA]. di riversare i l costo mediante fatturazione, se non dopo una successiva e apposita convenzione, che pacificamente non è mai intervenuta. 1.1.3. Il fatto di cui si denuncia l’omesso esame è stato quindi esaminato dalla Corte d’Appello, che lo ha tuttavia emarginato come non rilevante rispetto al percorso motivazionale che l’ha portata all’accertamento negativo del credito e al conseguente integrale rigetto della domanda veicolata da [OSCURATO:SOCIETA]. con il ricorso per decreto ingiuntivo. 2. Con il secondo motivosi denuncia , «vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti». La ricorrente si duole dell’interpretazione data dal giudice d’appello all’art. 6 del «patto parasociale», laddove la Corte romana haritenuto che quell’accordo non conferisse a [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, ma rinviasse soltanto a una successiva ulteriore convenzione, nel caso in cui (come avvenuto) non si fosse dato luogo al trasferimento dei tre dipendenti. 2.1. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:SOCIETA]. propone un’interpretazione alternativa del contenuto del contratto, denunciandola violazione «di norme di diritto e dei contratti» in modo generico, senza nemmeno menzionare alcuno dei canoni ermeneutici legali imposti al giudice dagli art. 1362 e ss. c.c. Si deve allora ribadire quanto più volte affermato da questa Corte di legittimità, ovverosia che l’interpretazione del contratto èuna questione di fatto, riservata come tale al giudice del merito, sicchéil ricorso per cassazione può avere ad oggetto soltanto la violazione dei canoni legali di interpretazione, che però deve essere denunciata con la specifica indicazione dei singoli canoni che si assumono violati e del modo in cui il ragionamento del giudice se ne sarebbe discostato ; giammai limitandosi a proporre un ’ interpretazione diversa da quella censurata, sia pure ritenuta migliore e più appropriata (v., da ultimo, Cass. n. 353/2025). 3. Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo . 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bisdell’ art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA]: rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 6.200oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari