CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Terni il 18/04/2019 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto previsto dagli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen. per essersi impossessato, al fine di profitto di un'autovettura Lancia Y, sottraendola al proprietario, con recidiva specifica infraquinquennale, in Terni il 21 gennaio 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionei censurando la sentenza, con unico motivo, per erronea applicazione degli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. in riferimento agli artt. 69 e 133 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello non ha accolto il motivo di gravame in punto di determinazione della pena nonché vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto. La Corte ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal proprietario del veicolo circa il fatto che l'autovettura fosse regolarmente posteggiata chiusa. Ma tale assunto è incompatibile con l'effettivo svolgimento dei fatti, in quanto il ricorrente ha rinvenuto l'auto aperta e con le chiavi inserite. La motivazione è viziata in quanto basata sull'erroneo convincimento che l'auto fosse parcheggiata chiusa a chiave, così determinando un vizio nel processo di bilanciamento delle circostanze. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Sotto l'egida della censura del trattamento sanzionatorio, la difesa tenta in realtà di introdurre nel giudizio un tema non devoluto al giudice di appello. Sebbene la versione difensiva contemplasse l'avere l'imputato fatto uso momentaneo dell'autovettura, rinvenuta aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto, tale argomento è stato sottoposto al giudice di appello a sostegno del motivo d'impugnazione tendente a escludere l'elemento soggettivo del reato. L'insussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è questione non specificamente devoluta con i motivi di appello. 4.1. Dalla lettura della sentenza impugnata è, inoltre, possibile desumere che il diniego del giudizio di prevalenza è stato motivato escludendo che fosse emerso «alcun particolare profilo di condotta del prevenuto così positivamente valutabile da autorizzare la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sull'aggravante e sulla recidiva (quest'ultima espressamente menzionata nel dispositivo) contestata in forma specifica-infraquinquennale e ricorrente in base ai numerosissimi precedenti in atti», dunque valorizzando l'assenza di elementi di giudizio favorevoli e la reiterazione di condotte criminose nel tempo. Con il tenore di tale motivazione il ricorso omette di confrontarsi. 4.2. L'inammissibilità del ricorso si manifesta, dunque, in primo luogo perché si fonda su una questione proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità; si richiama, sul punto, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631. Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). 4.3. Ma il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità anche per l'ulteriore ragione che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Confronto nella specie mancante. 5. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass