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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33879/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000, lamenta: vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza non avrebbe dato rilievo alla questione della notifica dell'accertamento tributario a persona estranea al nucleo familiare e conseguente violazione di legge per non aver l'imputato potuto fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000; vizio di motivazione per essere stata esclusa la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; Considerata la memoria difensiva depositata dal difensore dell'imputato in vista dell'udienza camerale fissata, che nulla di significativo aggiunge a quanto già dedotto in ricorso; Ritenuta l'inammissibilità di tutti i motivi proposti, perché la prima doglianza è del tutto genericamente argomentata in diritto e non tiene conto della corretta risposta data dalla sentenza impugnata circa l'irrilevanza, ai fini penali, della notificazione dell'accertamento tributario (la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000 non presuppone tale notifica e non v'è dubbio che, stante la non contestata avvenuta notificazione degli atti del procedimento penale, l'imputato sarebbe stato in grado, ove lo avesse voluto, di pagare il dovuto prima dell'apertura del dibattimento e così fruire della causa di non punibilità); la seconda doglianza è assolutamente generica, poiché non contesta le ragioni, non manifestamente illogiche, che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere insussistenti i requisiti di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000, lamenta: vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza non avrebbe dato rilievo alla questione della notifica dell'accertamento tributario a persona estranea al nucleo familiare e conseguente violazione di legge per non aver l'imputato potuto fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000; vizio di motivazione per essere stata esclusa la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; Considerata la memoria difensiva depositata dal difensore dell'imputato in vista dell'udienza camerale fissata, che nulla di significativo aggiunge a quanto già dedotto in ricorso; Ritenuta l'inammissibilità di tutti i motivi proposti, perché la prima doglianza è del tutto genericamente argomentata in diritto e non tiene conto della corretta risposta data dalla sentenza impugnata circa l'irrilevanza, ai fini penali, della notificazione dell'accertamento tributario (la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000 non presuppone tale notifica e non v'è dubbio che, stante la non contestata avvenuta notificazione degli atti del procedimento penale, l'imputato sarebbe stato in grado, ove lo avesse voluto, di pagare il dovuto prima dell'apertura del dibattimento e così fruire della causa di non punibilità); la seconda doglianza è assolutamente generica, poiché non contesta le ragioni, non manifestamente illogiche, che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere insussistenti i requisiti di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 33879/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris