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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 16241/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Messina del 17-11-2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Merlino, che chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato essendo stati valorizzati dei semplici indizi. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato oltre che reiterativo di aspetti già analiticamente confutati dalla corte di merito e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero la corte di appello ha desunto la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni dalle modalità di vendita dei prodotti recanti marchi contraffatti e dall'assenza di qualsiasi documentazione a sostegno degli stessi e della loro origine; in tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 11 aprile 2023 DEPOSrrATo [OSCURATO:PERSONA]' SECONDA SEZIONE PENALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Messina del 17-11-2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Merlino, che chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato essendo stati valorizzati dei semplici indizi. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato oltre che reiterativo di aspetti già analiticamente confutati dalla corte di merito e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero la corte di appello ha desunto la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni dalle modalità di vendita dei prodotti recanti marchi contraffatti e dall'assenza di qualsiasi documentazione a sostegno degli stessi e della loro origine; in tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 11 aprile 2023 DEPOSrrATo [OSCURATO:PERSONA]' SECONDA SEZIONE PENALE
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