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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32869/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Lecce il 18 maggio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen., per aver cagionato con colpa, in violazione delle norme dettate in materia di circolazione stradale, la morte di un motociclista.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per difetto di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente trascura che, secondo il consolidato orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità» (così Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; più di recente Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635).

Inoltre, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738) che, in caso di sospensione della patente di guida applicata con sentenza di patteggiamento, l'obbligo di motivazione sul punto sussiste solo quando la misura si discosta dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincide, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, come nel caso in esame.

In tal caso, infatti, è sufficiente una motivazione implicita.

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Lecce il 18 maggio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen., per aver cagionato con colpa, in violazione delle norme dettate in materia di circolazione stradale, la morte di un motociclista. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per difetto di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente trascura che, secondo il consolidato orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità» (così Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; più di recente Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635). Inoltre, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738) che, in caso di sospensione della patente di guida applicata con sentenza di patteggiamento, l'obbligo di motivazione sul punto sussiste solo quando la misura si discosta dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincide, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, come nel caso in esame. In tal caso, infatti, è sufficiente una motivazione implicita. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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