CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1998 avverso la sentenza dell'il giugno 2021 del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecco ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di minaccia e danneggiamento su un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, per essere i reati estinti per intervenuta remissione di querela. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il pubblico ministero deducendo violazione di legge poiché nella sentenza si dà atto che il pubblico ministero procedeva a riqualificazione delle imputazioni, escludendo per entrambi i reati le contestate aggravanti. Deduce il ricorrente che tale operazione, secondo univoca giurisprudenza di questa Corte, è illegittima poiché comporta una evidente violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale. Con memoria trasmessa il 28 ottobre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nominato d'ufficio per l'imputata ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria trasmessa il 30 novembre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nominata difensore di fiducia dall'imputata il 18 novembre 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione resa con il provvedimento impugnato dal tribunale che ha escluso la ricorrenza in punto di fatto delle aggravanti contestate. E' vero che viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale l'eliminazione da parte del P.M., in corso di dibattimento, di una circostanza aggravante, ritualmente indicata nell'originaria imputazione, trattandosi di potere spettante unicamente al giudice e non al P.M., cui è riconosciuto il solo potere di integrare l'accusa. (Nella specie, a seguito dell'eliminazione dell' aggravante dell'art. 61, n. 11 cod. pen., il reato di appropriazione indebita era stato dichiarato estinto per remissione di querela). (Sez. 2, Sentenza n. 18617 del 08/02/2017 Ud. (dep. 13/04/2017) Rv. 269743 - 01) E tuttavia nel caso in esame l'esclusione è avvenuta ad opera del giudice di merito che in sentenza ha affermato, sia pure in modo apodittico, che le condotte non risultano sussumibili nelle fattispecie aggravate e ha condiviso e fatto propria l'esclusione delle aggravanti disposta dal pubblico ministero. Va detto, peraltro, che la sentenza incorre in un ulteriore errore di diritto poiché la fattispecie del danneggiamento semplice è stata depenalizzata con il decreto legislativo n.7 del 2016, sicché l'esposizione a pubblica fede dell'oggetto danneggiato, che prima della novella del 2016 costituiva una circostanza aggravante, è diventata elemento essenziale del reato che dall'entrata in vigore del decreto legislativo numero 7 del 15 gennaio 2016 è sempre perseguibile d'ufficio e pertanto non è passibile di estinzione per remissione di querela. Ciononostante la sentenza impugnata non può essere annullata, poiché il ricorrente non ha dedotto censure in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato. ma si è limitato a criticare la diversa qualificazione giuridica operata dalla pubblica accusa, senza devolvere a questa corte il tenore della motivazione con cui il giudice ha fatto propria tale statuizione. Quanto al delitto di minaccia, deve osservarsi che a seguito del decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018 il reato previsto dall'articolo 612 codice penale è perseguibile a querela anche se grave, ad eccezione dei casi in cui la minaccia sia stata fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 cod.pen., che non ricorrono nel caso in esame. Ne consegue che l'intervenuta remissione di querela avrebbe comunque prodotto l'estinzione del reato, anche se la contestata aggravante della minaccia grave non fosse stata esclusa dal pubblico ministero o dal giudice. Pertanto anche se l'operazione svolta dal pubblico ministero non è corretta, il giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza, non potrebbe che prendere atto della intervenuta remissione di querela che estingue comunque il reato, anche se aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 612 codice penale. Il ricorso del pubblico ministero deve di conseguenza ritenersi inammissibile su detto capo per carenza di interesse, in quanto il suo accoglimento non sortirebbe effetti giuridici di alcun tipo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 14 dicembre 2021 il consigliere estenso