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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12146/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in riforma parziale di quella emessa dal Tribunale di Foggia, condannava [OSCURATO:PERSONA] per i seguenti reati, di cui agli artt. 633 e 639-bis n. 2; cod. pen., perché, con la condotta descritta nel capo A), consistente nella realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire, invadeva arbitrariamente il suolo di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] di Foggia (capo B); per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. (capo F), per aver violato i sigilli apposti sull' immobile su cui aveva realizzato le opere edilizie abusive d cui al capo A), già sottoposto a sequestro preventivo ed affidato alla sua custodia, in quanto ne aveva intonacato le facciate esterne.

La Corte di appello dichiarava prescritti i reati di cui ai capi di imputazione A), C) e E), concernenti le violazioni edilizie, accertati il 17/02/2015.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata esclusivamente in ordine alla responsabilità per4reabb di cui al capo B), deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto il giudice di appello non ha tenuto in adeguata considerazione il fatto che il ricorrente non abitava nell'immobile oggetto delle opere edilizie, che l'immobile era di proprietà della di lui madre e che non era l'esecutore dei lavori.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., posto che il giudice, con una sorta di ragionamento a priori concernente l'offesa delle violazioni in materia edilizia e antisismica, non ha valutato in concreto il grado di occupazione del suolo né le conseguenze dell'azione posta in essere. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, con riferimento alla prima doglianza concernente la responsabilità penale, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, 2 sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabill in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato, richiamando la sentenza di primo grado, che gli operanti avevano accertato che il Campanile al momento del sopralluogo stesse eseguendo i lavori, e ha espressamente riportato le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha ritenuto che le imprecisioni delle dichiarazioni dei citati testi in ordine "a cosa stesse materialmente facendo il Campanile al momento del sopralluogo", non fossero affatto rilevanti e influenti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, in quanto entrambi i testi riferiscono senza dubbi che il ricorrente si trovava, al momento del sopralluogo, sul luogo ove venivano eseguite le opere quale committente ed esecutore.

Risultava inoltre accertato dai medesimi operanti che l'opera edilizia abusiva invadeva il suolo di proprietà dell'ARCA di Foggia.

2. In ordine alla seconda doglianza, concernente l'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., si osserva che l'art. 581, lett. c)fcod.proc.pen., richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi in ordine alla minima lesività del danno arrecato, senza muovere, se non con affermazioni generiche ed apodittiche, nessuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581, lett.

O/ cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591 lett. c) cod.proc.pen., quale causa di inammissibilitàciAa- vatrviv-'544" 4-

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in riforma parziale di quella emessa dal Tribunale di Foggia, condannava [OSCURATO:PERSONA] per i seguenti reati, di cui agli artt. 633 e 639-bis n. 2; cod. pen., perché, con la condotta descritta nel capo A), consistente nella realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire, invadeva arbitrariamente il suolo di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] di Foggia (capo B); per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. (capo F), per aver violato i sigilli apposti sull' immobile su cui aveva realizzato le opere edilizie abusive d cui al capo A), già sottoposto a sequestro preventivo ed affidato alla sua custodia, in quanto ne aveva intonacato le facciate esterne. La Corte di appello dichiarava prescritti i reati di cui ai capi di imputazione A), C) e E), concernenti le violazioni edilizie, accertati il 17/02/2015. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata esclusivamente in ordine alla responsabilità per4reabb di cui al capo B), deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto il giudice di appello non ha tenuto in adeguata considerazione il fatto che il ricorrente non abitava nell'immobile oggetto delle opere edilizie, che l'immobile era di proprietà della di lui madre e che non era l'esecutore dei lavori. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., posto che il giudice, con una sorta di ragionamento a priori concernente l'offesa delle violazioni in materia edilizia e antisismica, non ha valutato in concreto il grado di occupazione del suolo né le conseguenze dell'azione posta in essere. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, con riferimento alla prima doglianza concernente la responsabilità penale, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, 2 sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabill in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato, richiamando la sentenza di primo grado, che gli operanti avevano accertato che il Campanile al momento del sopralluogo stesse eseguendo i lavori, e ha espressamente riportato le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha ritenuto che le imprecisioni delle dichiarazioni dei citati testi in ordine "a cosa stesse materialmente facendo il Campanile al momento del sopralluogo", non fossero affatto rilevanti e influenti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, in quanto entrambi i testi riferiscono senza dubbi che il ricorrente si trovava, al momento del sopralluogo, sul luogo ove venivano eseguite le opere quale committente ed esecutore. Risultava inoltre accertato dai medesimi operanti che l'opera edilizia abusiva invadeva il suolo di proprietà dell'ARCA di Foggia. 2. In ordine alla seconda doglianza, concernente l'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., si osserva che l'art. 581, lett. c)fcod.proc.pen., richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi in ordine alla minima lesività del danno arrecato, senza muovere, se non con affermazioni generiche ed apodittiche, nessuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581, lett. O/ cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591 lett. c) cod.proc.pen., quale causa di inammissibilitàciAa- vatrviv-'544" 4- 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ge