CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19633/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21/03/19673. D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte di Appello di L’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, CristinaMarzagalli, ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili;lette le conclusioni scritte con le quali il difensore dell’imputato D’AlessandroGianni, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 novembre 2025, la Corte di Appello di L’Aquila, inparziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di L’Aquila in data 23 giugno2021: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere per idelitti di cui ai capi D1, F1, G1, H1, I1, O, P, Q, R e S, con riferimento allecontestazioni di danneggiamento di sistemi informatici e telematici perché estintiper prescrizione, nonché alle condotte di furto aggravato per difetto di querela e,per l'effetto, ha rideterminato la pena per i delitti di furto aggravato cui ai capi E1,L1 e di danneggiamento di sistemi informatici o telematici aggravato di cui al capoN, in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 700 di multa; nei confronti diGianni D'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primogrado di condanna alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro1300,00 di multa ciascuno, per i reati di ricettazione di cui agli artt. 110 e 648cod. pen. contestati ai capi C2, D2, E2, E3, F2, G2, H2, I2, L2, M3, W2, W3, W4,W5, Y2, con esclusione della recidiva e riconoscimento del vincolo dellacontinuazione.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia una violazione di legge, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché un vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conriferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7‑bis,cod. pen.Si contesta che la Corte territoriale ne abbia affermato la ricorrenza in modoapodittico, omettendo di verificare sia la natura del bene sottratto sia la suaeffettiva destinazione a un servizio pubblico, né chiarendo in che modo la condottaabbia inciso concretamente sull’erogazione del servizio, in violazione del principiodi necessaria offensività.3.2. Con il secondo motivo, viene dedotta una violazione di legge, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 61, primocomma, n. 5, cod. pen., nonché un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante della minorata difesa.Si censura il fondamento della decisione, ritenuto ancorato al solo dato dellacommissione del fatto in ore notturne, senza adeguato accertamento di unaconcreta situazione di vulnerabilità della persona offesa, né considerazione dielementi idonei a neutralizzare l’impedimento difensivo, quali la presenza disistemi di videosorveglianza.3.3. Con il terzo motivo, è dedotta una violazione di legge, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen., nonchévizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., percarenza e inadeguatezza della motivazione in punto di quantificazione della penae di diniego delle circostanze attenuanti generiche.In particolare, si deduce la sproporzione del trattamento sanzionatoriorispetto alla gravità del fatto e l’omessa valorizzazione degli elementi positivi dellapersonalità e della condotta, censurando altresì la motivazione, ritenutameramente apparente, fondata esclusivamente sui precedenti penali senza uneffettivo bilanciamento con gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].4.1. Con un primo articolato motivo, è denunciata la violazione dell’art. 648cod. pen. in relazione agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., nonché un vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivoe soggettivo, del delitto di ricettazione.In particolare, la difesa censura la decisione della Corte territoriale per avererecepito acriticamente le argomentazioni del primo giudice e gli esiti investigativi,senza una autonoma e unitaria valutazione del compendio probatorio, fondandol’affermazione di responsabilità sulla mera presenza dell’imputato presso la sededella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in occasione della consegna del rame di provenienzafurtiva, senza individuare specifici episodi o condotte materiali idonee a dimostrarel’effettiva ricezione o acquisizione della res. Si contesta, altresì, l’utilizzo dellevideoriprese non acquisite al fascicolo processuale e il cui contenuto sarebbe statoconosciuto dai giudici di merito soltanto mediante la deposizione della poliziagiudiziaria, nonché il ricorso a elementi indiziari (quali dati di localizzazione etraffico telefonico) ritenuti insufficienti e meramente presuntivi, in violazione deicriteri di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen.Nell’ambito del primo motivo, viene denunciato anche il vizio di motivazionein ordine all’elemento soggettivo del reato, affermando che la Corte abbia desuntoil dolo dalla mancata giustificazione della provenienza del materiale, pur in assenzadi prova del possesso giuridico della res o di un ruolo gestorio dell’imputato, cosìdeterminando una indebita inversione dell’onere della prova, in contrasto con iprincìpi regolatori dell’accertamento del dolo.4.2. Con un secondo motivo di ricorso, è dedotta la violazione dell’art. 62-biscod. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordinealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta chela Corte di appello abbia respinto il motivo di gravame con una motivazionemeramente assertiva, omettendo il confronto con le specifiche deduzioni difensiveconcernenti la limitata durata delle condotte, l’incertezza in ordine alla lororeiterazione, la mancata prova del quantitativo e del valore del materiale ricettatoe, conseguentemente, di un danno di particolare rilevanza, nonché valorizzandoin modo automatico precedenti penali risalenti, già esclusi ai fini della recidiva,senza una concreta valutazione della meritevolezza del beneficio.5. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].5.1. Con un primo e articolato motivo, si deduce un vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché una violazione dilegge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art.27 Cost., sotto il profilo dell’affermazione di responsabilità, in assenza di unaccertamento individualizzato della condotta.Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, ritenutameramente presuntiva e cumulativa, in quanto fondata su un compendioprobatorio non specificamente riferibile alla sua posizione, bensì prevalentementea quella del coimputato. In particolare, si deduce che la responsabilità sarebbestata inferita non già da condotte tipiche di ricezione o acquisto del bene diprovenienza illecita, ma da elementi formali - quali la qualità di legalerappresentante della società e una presenza sui luoghi definita “sporadica” -reputati inidonei a dimostrare un contributo causale consapevole eindividualizzato, secondo i princìpi che governano la responsabilità penale e ilconcorso di persone nel reato.Si lamenta, altresì, un’indebita sovrapposizione tra la ricostruzione del reatopresupposto e l’accertamento del delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen., peravere la Corte territoriale trasferito automaticamente la prova del primo alsecondo, senza un autonomo accertamento della condotta tipica ascrivibile alricorrente. La motivazione viene ulteriormente censurata per manifesta illogicità,per aver attribuito rilievo decisivo a elementi fattuali - quali l’accesso ai localiaziendali, la presenza del materiale e le risultanze della videosorveglianza - indifetto di esplicitazione del nesso con una condotta penalmente rilevante.Infine, si deduce il carattere meramente apparente della motivazione, peravere la Corte di appello recepito acriticamente le argomentazioni del primogiudice, omettendo un effettivo confronto con le censure difensive e con lericostruzioni alternative prospettate.5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce un vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche. Lamenta che la Corte di appello abbia rigettatoil motivo di gravame con una motivazione meramente apparente, non calibratasulla posizione individuale dell’imputato, erroneamente valorizzando i precedentipenali, in assenza di adeguata considerazione degli elementi favorevoli dedotti,quali la marginalità del ruolo, la sostanziale incensuratezza, la risalenza delprecedente e il comportamento processuale collaborativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi generici, nonconsentiti e manifestamente infondati.2. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo, con il quale si deduce una violazione di legge e un viziodi motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art.625, primo comma, n. 7‑bis, cod. pen., è manifestamente infondato.2.1.1. Ai fini della configurabilità della predetta circostanza aggravante èrichiesta la concomitante sussistenza di due presupposti: il primo, di naturasoggettiva, attinente alla qualità del soggetto passivo, che deve essere un entepubblico ovvero un privato esercente, in regime concessorio, un servizio pubblico;il secondo, di carattere oggettivo, relativo al nesso funzionale tra la cosa sottrattae l’erogazione del servizio, nel senso che il bene deve inserirsi in modo effettivonell’infrastruttura destinata a tale erogazione (Sez. 4, n. 36063 del 22/10/2025,277602‑01).2.1.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione,rilevando che, presso l’impianto della società dove è stato perpetrato il furto dicavi e piattine in rame, erano installate antenne destinate alla trasmissione delsegnale radio‑televisivo, gestite in regime di concessione pubblica, ed haconseguentemente ritenuto integrati entrambi i requisiti richiesti dallagiurisprudenza di legittimità, evidenziando sia la qualifica soggettiva della personaoffesa quale gestore di servizio pubblico in regime concessorio, sia il rapportofunzionale intercorrente tra il materiale sottratto e l’erogazione del servizio,trattandosi di infrastruttura a tal fine concretamente destinata (pag. 23 sentenzaimpugnata; pag. 51 sentenza di primo grado).2.2. Con il secondo motivo, parimenti manifestamente infondato, sonodedotte una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod.pen.2.2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la commissione delreato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulterioricircostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante dellacosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblicao privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorranocircostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto(Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-01; Sez. 5, n. 12051del 14/01/2021, Grim, Rv. 280812-01).2.2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione ditali princìpi, evidenziando, con motivazione logica e coerente, che i furti sono staticommessi in orario notturno e in contesti non urbanizzati, connotati da isolamento,così determinando una concreta compromissione delle possibilità di difesa. Nérisultava provata l’esistenza di elementi di segno contrario, idonei a neutralizzaretale condizione, atteso che la dedotta presenza di sistemi di videosorveglianza erarimasta del tutto priva di riscontro (pag. 24 sentenza impugnata).Ne consegue che la motivazione impugnata si sottrae a censure, risultandoimmune da vizi logici e giuridici, con conseguente manifesta infondatezza delmotivo di ricorso.2.3. Non supera il vaglio di ammissibilità il terzo motivo, con il quale sonodedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento allaquantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.2.3.1. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, ladiscrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione dellasentenza che ne dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciatidall'art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosiperciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali ilgenerico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato” (Sez. 6,n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01); è consentito far ricorsoesclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo "pena congrua", "penaequa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimiedittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01).2.3.2. Nella fattispecie, risulta del tutto congrua la motivazione della Corte diappello che ha ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio determinato dalgiudice di primo grado con riferimento al ruolo effettivamente svolto dall'imputato,affermando che a nulla rileva il fatto di non avere rivestito il ruolo di esecutoremateriale bensì di “accompagnatore”, trattandosi di condotta eziologicamenterilevante rispetto alla causazione degli illeciti e svolgente certamente una funzioneinsostituibile con riferimento ai medesimi, ed anche tenuto conto che la penaapplicata non si discosta molto dai minimi edittali (pag. 23 della sentenzaimpugnata).Ne consegue l’infondatezza della doglianza, non emergendo vizilogico‑giuridici nella motivazione impugnata.2.3.3. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche, trattasi di doglianza non dedotta in appello, che risulta formulata perla prima volta in questa sede e, costituendo un novum che interrompe la catenadevolutiva, va applicato il disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2,cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016,Menna, Rv. 266202-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini,Rv. 256631-01).3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].3.1. Il primo motivo, con il quale sono denunciati una violazione di legge e unvizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi,oggettivo e soggettivo, del delitto di ricettazione, è inammissibile per difetto dispecificità.3.1.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella mera reiterazionedi quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito,poiché caratterizzati da difetto di specificità e natura meramente apparente,inidonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisioneimpugnata; la carenza di specificità del motivo va, altresì, apprezzata con riguardoalla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelleposte a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confrontocon le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificitàsanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,Giagnorio, Rv. 231708-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01).3.1.2. Nel caso di specie, il motivo di ricorso non si misura con il percorsoargomentativo della sentenza impugnata, la quale ha fornito un’ampia e puntualemotivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo delreato di ricettazione.In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come la responsabilitàdell’imputato sia stata desunta da un quadro indiziario articolato e convergente,fondato sulla dimostrata sistematicità della condotta; le indagini hanno infattiaccertato che, immediatamente dopo la commissione dei furti da parte deicoimputati, la refurtiva veniva regolarmente trasportata presso la sede dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], riconducibile agli odierni imputati, ove veniva scaricata econsegnata.Quanto alle prime condotte, l’avvenuto conferimento del materiale pressol’azienda è stato ricostruito attraverso l’analisi delle celle telefoniche agganciatedai veicoli in uso agli imputati; tale dato ha poi trovato ulteriore e decisivaconferma all’esito dell’installazione di un sistema di videosorveglianza da partedella polizia giudiziaria, che ha consentito di documentare visivamente la reiterataconsegna del rame nelle prime ore del mattino presso il piazzale della società.Le videoriprese hanno inoltre evidenziato la presenza costante di GianniD’[OSCURATO:PERSONA] nella fase di ricezione della merce.Da tali risultanze la Corte territoriale ha tratto, in termini logicamentecoerenti, l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] delle contestate condotte diricettazione, essendo emersa dalle immagini registrate dalle telecamere la suacostante presenza nei momenti di ricezione del materiale. A ciò si è aggiunto ildato, valorizzato dalla sentenza impugnata, dei contatti intrattenuti dall'imputatocon gli autori di furti, risultando egli il soggetto che riceveva telefonate dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA].3.1.3. Quanto al rilievo secondo cui i giudici di merito avrebbero conosciuto ilcontenuto delle videoriprese esclusivamente attraverso la deposizione del testeappartenente alla polizia giudiziaria, va ribadito che tale modalità acquisitiva nonincide sulla legittimità della prova.Le videoriprese, infatti, integrano documenti sicché è pienamente ammissibilela prova testimoniale avente ad oggetto il loro contenuto rappresentativo, nonassumendo rilievo la loro mancata formale acquisizione al fascicolo processuale(Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268787-01). Edinvero, in termini generali, è stato chiarito che il contenuto rappresentativo di undocumento ben può essere comprovato anche mediante dichiarazionetestimoniale, senza che il minor grado di affidabilità tipico della prova dichiarativane comporti l’inutilizzabilità (Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Gaglini, Rv.271210-01).3.1.4. Per quanto riguarda, infine, l’elemento soggettivo, l’orientamentocostante della Corte è nel senso che, ai fini della configurabilità del reato diricettazione, la prova del dolo può essere raggiunta in base a qualsiasi elemento,anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione dellaprovenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 3, n. 40385del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe,Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01).Nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello risulta del tuttocongrua e giuridicamente corretta. Essa, infatti, ha valorizzato il dato decisivosecondo cui, all’atto del controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, gli imputatinon hanno fornito alcuna spiegazione in ordine alla detenzione di ingentiquantitativi di rame, di significativo valore economico, non risultanti nei registricontabili. Da tale circostanza, unitamente all’accertata sistematicità delle condottedi ricezione di materiale provento di furto - priva di qualsiasi supporto documentalegiustificativo - la Corte territoriale ha logicamente inferito la consapevolezza dellaprovenienza delittuosa della merce. L’assenza, anche nel corso del giudizio, dielementi idonei a prospettare un’ipotesi alternativa ragionevole circa la lecitaprovenienza del materiale ha, dunque, condotto a ritenere pienamente integratol’elemento soggettivo del reato di ricettazione (pag. 33-35 sentenza impugnata).3.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione dell’art.62-bis cod. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazionein ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, èmanifestamente infondato.3.2.1. La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche integra ungiudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamente negarneil riconoscimento sulla base delle sole ragioni preponderanti della decisione, senzanecessità di uno specifico apprezzamento di tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, purché la motivazione siacongrua e non contraddittoria, potendo a tal fine valorizzarsi esclusivamente glielementi ritenuti decisivi - anche uno solo tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen.,la mera assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 242419‑01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,Rv. 249163‑01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244‑01; Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549‑02; Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489‑01).3.2.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato ildiniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce delle modalità dicommissione del reato, connotate da «rilevante pericolosità», tenuto conto dellapluralità delle condotte e dei rilevanti quantitativi di merce di provenienzadelittuosa acquistati, e della personalità dell’imputato, desunta dai precedentipenali.3.2.3. Tale valutazione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nonè in contraddizione con la decisione dei giudici di merito di escludere la recidivanei confronti dell’imputato, in quanto i relativi presupposti sono ontologicamentedistinti.La recidiva postula un giudizio prognostico sulla persistente pericolositàsociale dell’imputato, desunta dal fatto che il nuovo reato si ponga comeespressione di una stabile inclinazione a delinquere. Il presupposto decisivo non èil mero dato storico dei precedenti penali, ma la loro significatività in rapporto alnuovo fatto, nel senso che quest’ultimo deve rivelare una continuità criminosa taleda giustificare l’aumento di pena. In difetto di tale rapporto sintomatico, il giudicepuò legittimamente escludere la recidiva, ritenendo che il nuovo reato non siaespressione di una persistente pericolosità.Le circostanze attenuanti generiche, invece, richiedono un giudizio divalutazione complessiva della personalità del reo e delle modalità del fatto, ai sensidegli artt. 62‑bis e 133 cod. pen. Esse presuppongono la riconoscibilità di elementidi segno positivo, idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite,ovvero, quantomeno, l’assenza di elementi ostativi significativi. In tale ambito, iprecedenti penali rilevano non già come indice necessario di pericolosità attuale,ma come fattore valutativo ostativo, legittimamente apprezzabile per escludere lameritevolezza del beneficio.Ne consegue che i precedenti penali dell’imputato possono essere valorizzati,da un lato, ai fini della commisurazione della pena e della valutazione dellapersonalità del reo ai sensi dell’art. 133 cod. pen., nonché, dall’altro, qualielementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, pur in assenza deirequisiti per ritenere il nuovo reato espressione di una persistente pericolosità taleda giustificare l’aumento di pena per recidiva, trattandosi di valutazioni autonome,fondate su presupposti diversi e non necessariamente convergenti (Sez. 3, n.45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963‑01; Sez. 2, n. 106 del 04/11/2009, dep.2010, Marotta, Rv. 246045-01).3.2.4. Pertanto, l’esclusione della recidiva - fondata sulla mancata emersionedi una persistente pericolosità - non preclude al giudice di valorizzare i precedentipenali per negare le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di valutazioniautonome, fondate su parametri diversi e non logicamente sovrapponibili.Il motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato, avendo la Corteterritoriale esercitato il proprio giudizio discrezionale in modo logicamentecoerente e congruamente motivato, nel rispetto dei princìpi affermati da questaCorte di legittimità.4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].4.1. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione e di violazionedi legge sotto il profilo dell’affermazione di responsabilità in assenza di unaccertamento individualizzato della condotta, è inammissibile.4.1.1. In primo luogo, si osserva che le censure ripropongono in modomeramente reiterativo argomenti già esaminati e respinti in appello, senzaconfrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, risultando quindi privedi specificità.4.1.2. Si ribadisce in proposito che, secondo il consolidato orientamento dellaCorte, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi giàdedotti in appello e disattesi, in quanto privo di specificità e che tale carenza ricorreanche ove manchi il necessario confronto con la motivazione della sentenzaimpugnata, incorrendo nel vizio di aspecificità sanzionato dall’art. 591, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22445/2009, cit.; Sez. 5, n. 11933/2005, cit.;Sez. 2, n. 11951/2014, cit.; Sez. 4, n. 256/1998, cit.).4.1.3. Inoltre, si contestano le valutazioni operate dai giudici del merito,proponendone una lettura alternativa, articolando doglianze non consentite perchédi natura fattuale ed implicanti una rivalutazione nel merito della sentenza da partedi questa Corte, impedita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv.234559 -01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01).Ciò in quanto la Corte di cassazione non può sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi digiudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01), restando esclusa la possibilitàdi una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processualio una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o235716-01).4.1.4. La Corte di appello ha, invero, fornito una motivazione puntuale ecoerente in ordine alla responsabilità penale dell’imputato, valorizzandone lapresenza presso il piazzale della società in occasione delle operazioni di scaricodella merce provento di furto, ancorché qualificata come “sporadica” sulla basedella deposizione del testimone di polizia giudiziaria che aveva esaminato leimmagini di videosorveglianza.Nei confronti del ricorrente è stato altresì considerato il rinvenimento, adopera della polizia giudiziaria, di ingenti quantitativi di rame custoditi pressol’azienda, non annotati nei registri di carico e scarico e in relazione ai qualil’imputato, nella sua qualità di legale rappresentante, non è stato in grado difornire alcuna plausibile giustificazione.Da tali elementi, valutati nel loro complesso e nella loro convergenza, i giudicidi merito hanno desunto la prova della colpevolezza, attribuendo rilievo sia allaqualifica soggettiva dell’imputato sia alla sua presenza, seppur non continuativa,presso le aree aziendali durante le operazioni di movimentazione del materialenonché alla circostanza del rinvenimento, presso la società di cui egli era il legalerappresentante, di ingenti quantitativi di rame non annotati nei registri.4.1.5. Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile sia perché privodella specificità necessaria, sia perché volto a sollecitare una nuova e nonconsentita rivalutazione del compendio probatorio, risolvendosi in una censura diapprezzamenti di merito sorretti da motivazione logica, congrua e immune da vizirilevabili in sede di legittimità.4.2. È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale ilricorrente deduce un vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanzeNel richiamare i princìpi e le argomentazioni sopra richiamate, deve ritenersiche la motivazione della Corte di appello sul punto sia del tutto adeguata essendofondata sulle modalità di commissione del reato, connotate da «rilevantepericolosità», tenuto conto della pluralità delle condotte e dei rilevanti quantitatividi merce di provenienza delittuosa acquistati, e sulla personalità dell’imputato,desunta dai precedenti penali, senza che tale valutazione sia in contraddizione conla decisione dei giudici di merito di escludere la recidiva nei confronti dell’imputato,in quanto i relativi presupposti sono ontologicamente distinti.5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000,n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]