CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 39076/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25544/2025 -Udienza del 05 novembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Rilevato che il primo motivo di ricorso - che lamenta mancanza di motivazione- è inammissibile in quanto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per l'asserita contraddittorietà del quadro probatorio - non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; considerato che non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; che, nel caso di specie, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, atteso che l'affermazione di responsabilità dell'imputato non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma trova ulteriore e significativo riscontro nel dato oggettivo rappresentato dalla ricezione dei bonifici e dalla mancata restituzione delle somme percepite. Tale elemento oggettivo è, dunque, idoneo a corroborare le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato, confermandone la credibilità e la coerenza logica e fungendo da riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione all'eccessività della durata delle pene accessorie - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la "esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti perché la durata della pena accessoria risulta adeguatamente giustificata, per le ragioni puntualmente esposte dalla Corte territoriale (cfr. in particolare pag. 10 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 novembre 2025 Il consiglier