CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11065/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] cui ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giudicedell’Udienza Preliminare del Tribunale di Treviso di condanna, ex art. 442 cod.proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] in ordine: al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9ottobre 1990 n. 309 commesso in Dosson di Casier il 30 marzo 2022 (capo 1), alreato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso in Dosson di Casierdal maggio 2018 a fine anno 2021 (capo 2); al reato di cui all’art. 73 comma 5commesso in Dosson di Casier nell’estate del 2020 (capo 3) alla pena ritenuta digiustizia.Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che in esito alla perquisizionedomiciliare presso l’ abitazione dell’imputato erano stati rinvenuti gr. 121 lordidi sostanza stupefacente del tipo cocaina custoditi in quattro buste termosaldate,oggetto della contestazione di cui al capo 1). Attraverso l’analisi del telefonocellulare in uso al ricorrente la polizia giudiziaria aveva individuato due acquirentidi sostanza stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo avevariferito di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni negli anni dal 2018 al 2021sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantitativi di 0,80 grammi alla volta(cessioni contestate al capo 2); il secondo aveva riferito di avere acquistato daTrieshi nel corso dell’anno 2020 in almeno cinque occasioni un quantitativo pari a0,80 gr. alla volta di cocaina ( cessioni contestate al capo 3).In sede di discussione del giudizio abbreviato in primo grado il PubblicoMinistero aveva chiesto riqualificarsi il fatto di cui al capo 1), originariamenteindicato come reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, nella fattispeciedi cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90; in senso conforme aveva deciso ilgiudice, pronunciando condanna per i reati su indicati, unificati dal vincolo dellacontinuazione.2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso, a mezzo del propriodifensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ein specie dell’art. 111 Cost e art. 6 [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla riqualificazione del fatto.La Corte di appello aveva ritenuto non essersi verificata alcuna compressionedel diritto di difesa in ragione, da un lato, della sufficiente prevedibilità di taleriqualificazione e, dall’altro, della possibilità per il difensore di interloquire, dopola requisitoria del Pubblico Ministero, in sede di discussione finale. Secondo ilricorrente tale assunto sarebbe errato, in quanto l'imputazione contestata aTrieshi era sempre stata quella di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 etale era rimasta sino alla discussione finale, sicché la riqualificazione era semmaiintervenuta a giudizio ormai definito.La stessa Corte di Cassazione – prosegue il difensore - ha affermato che nelcaso in cui il processo sia definito con rito abbreviato è possibile la modificazionedell'imputazione da parte del giudice, id est riqualificazione giuridica del fatto,solamente per i fatti che siano emersi a seguito di integrazione probatorie, allacui effettuazione era condizionatamente subordinata la richiesta di accedere alrito, ovvero a seguito dell'integrazione istruttoria disposta ad ufficio ai sensi del441 comma 5 cod. proc. pen. nei limiti comunque fissati dall'articolo 423 cod.proc. pen. Laddove, invece, come nel caso di specie, la riqualificazione siaintervenuta in esito al giudizio abbreviato non condizionato, essa si pone incontrasto con l'art. 111 Cost. e con l'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 38821 del 25giugno 2019).La pronuncia impugnata sarebbe, dunque, illegittima, in quanto fondata suuna diversa qualificazione della condotta operata in assenza della preventivasollecitazione del contraddittorio tra le parti sulla specifica questione, nel rispettodi quanto previsto con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, nonché conle pronunce della Suprema Corte Sez. 6 n. 45807/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv 241754 en. 36322, [OSCURATO:PERSONA], Rv 244974.2. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA],ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.2. La Corte di appello ha premesso che il potere di riqualificazionegiuridica all'esito del giudizio abbreviato non può prescindere dalla valutazione dicompatibilità di tale operazione con i principi direttivi fissati dall'art. 111 Cost edall’art. 6 [OSCURATO:PERSONA] in tema di diritto al contraddittorio e salvaguardia dei diritti didifesa e che, a tale fine, si deve verificare: a) se in concreto fossesufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulatafosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbepotuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusaformulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusasulla determinazione della pena.Applicando detti principi, la Corte ha rilevato che nel caso di specie lapossibilità di riqualificazione del fatto contestato era sufficientemente prevedibile,ed era rimasto immutato nel corso delle indagini; la riqualificazione non era stataoperata a sorpresa, ma al contrario la relativa questione era stata prospettata dalpubblico ministero nel corso della discussione e sul tema la difesa aveva avuto,dunque, ampiamente modo di esporre le proprie ragioni.3.Il percorso argomentativo adottato non si presta alle censure dedotte.3.1.Al fine dell’inquadramento del tema sollecitato dal motivo in esame,occorre ricordare che negli artt. 516 e ss cod. proc. pen. (contenuti nel capo IVintitolato nuove contestazioni) sono dettate le regole da osservarsi in dibattimentonel caso in cui il fatto risulti diverso da come descritto nel decreto che dispone ilgiudizio, nel caso in cui emerga un reato connesso a norma dell’art. 12 comma 1lett. b) o una circostanze aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto chedispone il giudizio e nel caso in cui risulti un fatto nuovo: tali regole prevedono lacontestazione della imputazione modificata da parte del Pubblico Ministero o, peril fatto nuovo, la possibilità della contestazione, condizionata oltre che al consensodell’imputato anche al fatto che non derivi pregiudizio per la speditezza delprocesso. L’art. 521 cod. proc. pen. è la norma di chiusura che, enunciando ilprincipio della correlazione fra imputazione e sentenza, stabilisce al comma 1 cheil giudice ha sempre il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa daquella enunciata nella imputazione (purché il reato non ecceda la sua competenza,né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichémonocratica) e al comma 2 che il giudice deve disporre con ordinanza latrasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso dacome descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nelle contestazioneeffettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.. L’art. 522 cod. proc.pen. stabilisce che la inosservanza delle disposizioni precedenti è causa di nullità.Dunque, secondo il codice di rito il giudice può dare la fatto una definizionegiuridica diversa, immutato il fatto stesso.3.2.La giurisprudenza di legittimità, esaminando la incidenza della modificadella qualificazione giuridica sull'osservanza del diritto al contraddittorio, sancitodall'art. 111, comma 3, Cost. e dall'art. 6 [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. qualora la nuova definizione del reato sia nota o comunqueprevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti delladifesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U,n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 – 01). In linea di continuità con taleaffermazione si è posta la giurisprudenza successiva. Si è affermato che, in temadi correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuatadal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del dirittoal contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU, 11dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarlanel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020,Rv. 278093 - 01). Tali principi sono stati ribaditi anche in tema di rito abbreviato,essendosi affermato, fra l’altro proprio con la sentenza citata dal ricorrente, cheviola il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e alcontraddittorio, ex artt. 111 Cost. e 6 [OSCURATO:PERSONA], la riqualificazione, all'esito delgiudizio abbreviato incondizionato, dell'originaria imputazione di reato tentato inconsumato se essa non sia stata, in concreto, prevedibile per l'imputato(Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Rv. 277047 – 01). La giurisprudenza, dunque,è costante nell’individuare quale unico limite al potere del giudice di merito didiversa, anche più grave, la prevedibilità di tale riqualificazione da partedell’imputato. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito chenon sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando l'imputato abbia avutomodo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attraversol'ordinario rimedio dell'impugnazione, e non solo davanti al giudice di secondogrado, ma anche davanti al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020,Rv. 279772 – 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01; Sez. 5,n. 19380 del 12/02/2018, Rv. 273204 - 01; Sez. 2, n. 45795 del 13/11/2012,Rv. 254357; Sez. 4, n. 42613 del 11/09/2024, non mass).3.3. Il quadro non è mutato per effetto della sentenza della Corte di Giustiziadell'U.E. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], BK (causa C-175/22), secondo cui l'art. 6, par. 4, delladirettiva 2012/13/UE deve essere interpretato nel senso che tale disposizione ostaa una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nelmerito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatticontestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, senzainformare tempestivamente l'imputato della nuova qualificazione che deve essereprospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporreefficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona lapossibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo inrelazione a tale nuova qualificazione. La Corte di giustizia UE, nella pronunciarichiamata, ha sottolineato che «i considerando da 27 a 29 della direttiva 2012/13,mirano a garantire l'equità del procedimento e a consentire l'esercizio effettivo deidiritti della difesa» (punto 34), e da tale premessa ha tratto la conclusione per cuiciò che conta è che l'imputato possa esercitare pienamente i diritti della difesa,essendo invece priva di rilievo, al fine di verificarne la violazione dell'equità, lamaggiore o minore severità della pena comminata (punto 46).In proposito questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in ogni caso,il tema della violazione dei diritti di difesa dell'imputato, per effetto della cd.decisione a sorpresa del giudice, non può essere posto sul piano astratto, madeve essere declinato in concreto, enunciando la violazione di prerogativedifensive che l'imputato non abbia potuto esercitare per effetto della decisione delgiudice di sussumere la condotta ascritta in altra fattispecie di reato(Sez.6, n. 3358 del 22/10/2025, dep. 2026, Rv. 289258 – 01).4.Tirando le fila, può dunque affermarsi che non è ipotizzabile alcunaviolazione del diritto ad un equo processo e del diritto al contraddittorio qualoranell'imputazione figurino ab origine elementi di fatto che rendano prevedibile ladiversa qualificazione giuridica come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio,in relazione al quale il difensore abbia avuto la possibilità di interloquire. Nel casoche ci occupa il capo di imputazione contiene l’indicazione del peso ponderaledella sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. Inoltre, lariqualificazione è stata operata in sentenza, ma ancor prima è stata sollecitatadal pubblico ministero nel corso della discussione, sicché la difesa è stata messanelle condizioni di contraddire su tale profilo, sia in sede di discussione, sia neisuccessivi gradi di giudizio. Il ricorrente, peraltro, ha invocato in astratto la lesionedel diritto di difesa, senza indicare nello specifico in che senso tale lesioni si siain concreto determinata e quali prerogative difensive l'imputato non abbia potutoesercitare per effetto della decisione del giudice.5.Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11065/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 333/2026LUCIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1035/2026ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -DAVIDE LAUROha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] cui ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giudicedell’Udienza Preliminare del Tribunale di Treviso di condanna, ex art. 442 cod.proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] in ordine: al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9ottobre 1990 n. 309 commesso in Dosson di Casier il 30 marzo 2022 (capo 1), alreato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso in Dosson di Casierdal maggio 2018 a fine anno 2021 (capo 2); al reato di cui all’art. 73 comma 5commesso in Dosson di Casier nell’estate del 2020 (capo 3) alla pena ritenuta digiustizia.Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che in esito alla perquisizionedomiciliare presso l’ abitazione dell’imputato erano stati rinvenuti gr. 121 lordidi sostanza stupefacente del tipo cocaina custoditi in quattro buste termosaldate,oggetto della contestazione di cui al capo 1). Attraverso l’analisi del telefonocellulare in uso al ricorrente la polizia giudiziaria aveva individuato due acquirentidi sostanza stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo avevariferito di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni negli anni dal 2018 al 2021sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantitativi di 0,80 grammi alla volta(cessioni contestate al capo 2); il secondo aveva riferito di avere acquistato daTrieshi nel corso dell’anno 2020 in almeno cinque occasioni un quantitativo pari a0,80 gr. alla volta di cocaina ( cessioni contestate al capo 3).In sede di discussione del giudizio abbreviato in primo grado il PubblicoMinistero aveva chiesto riqualificarsi il fatto di cui al capo 1), originariamenteindicato come reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, nella fattispeciedi cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90; in senso conforme aveva deciso ilgiudice, pronunciando condanna per i reati su indicati, unificati dal vincolo dellacontinuazione.2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso, a mezzo del propriodifensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ein specie dell’art. 111 Cost e art. 6 [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla riqualificazione del fatto.La Corte di appello aveva ritenuto non essersi verificata alcuna compressionedel diritto di difesa in ragione, da un lato, della sufficiente prevedibilità di taleriqualificazione e, dall’altro, della possibilità per il difensore di interloquire, dopola requisitoria del Pubblico Ministero, in sede di discussione finale. Secondo ilricorrente tale assunto sarebbe errato, in quanto l'imputazione contestata aTrieshi era sempre stata quella di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 etale era rimasta sino alla discussione finale, sicché la riqualificazione era semmaiintervenuta a giudizio ormai definito.La stessa Corte di Cassazione – prosegue il difensore - ha affermato che nelcaso in cui il processo sia definito con rito abbreviato è possibile la modificazionedell'imputazione da parte del giudice, id est riqualificazione giuridica del fatto,solamente per i fatti che siano emersi a seguito di integrazione probatorie, allacui effettuazione era condizionatamente subordinata la richiesta di accedere alrito, ovvero a seguito dell'integrazione istruttoria disposta ad ufficio ai sensi del441 comma 5 cod. proc. pen. nei limiti comunque fissati dall'articolo 423 cod.proc. pen. Laddove, invece, come nel caso di specie, la riqualificazione siaintervenuta in esito al giudizio abbreviato non condizionato, essa si pone incontrasto con l'art. 111 Cost. e con l'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 38821 del 25giugno 2019).La pronuncia impugnata sarebbe, dunque, illegittima, in quanto fondata suuna diversa qualificazione della condotta operata in assenza della preventivasollecitazione del contraddittorio tra le parti sulla specifica questione, nel rispettodi quanto previsto con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, nonché conle pronunce della Suprema Corte Sez. 6 n. 45807/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv 241754 en. 36322, [OSCURATO:PERSONA], Rv 244974.2. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA],ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.2. La Corte di appello ha premesso che il potere di riqualificazionegiuridica all'esito del giudizio abbreviato non può prescindere dalla valutazione dicompatibilità di tale operazione con i principi direttivi fissati dall'art. 111 Cost edall’art. 6 [OSCURATO:PERSONA] in tema di diritto al contraddittorio e salvaguardia dei diritti didifesa e che, a tale fine, si deve verificare: a) se in concreto fossesufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulatafosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbepotuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusaformulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusasulla determinazione della pena.Applicando detti principi, la Corte ha rilevato che nel caso di specie lapossibilità di riqualificazione del fatto contestato era sufficientemente prevedibile,ed era rimasto immutato nel corso delle indagini; la riqualificazione non era stataoperata a sorpresa, ma al contrario la relativa questione era stata prospettata dalpubblico ministero nel corso della discussione e sul tema la difesa aveva avuto,dunque, ampiamente modo di esporre le proprie ragioni.3.Il percorso argomentativo adottato non si presta alle censure dedotte.3.1.Al fine dell’inquadramento del tema sollecitato dal motivo in esame,occorre ricordare che negli artt. 516 e ss cod. proc. pen. (contenuti nel capo IVintitolato nuove contestazioni) sono dettate le regole da osservarsi in dibattimentonel caso in cui il fatto risulti diverso da come descritto nel decreto che dispone ilgiudizio, nel caso in cui emerga un reato connesso a norma dell’art. 12 comma 1lett. b) o una circostanze aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto chedispone il giudizio e nel caso in cui risulti un fatto nuovo: tali regole prevedono lacontestazione della imputazione modificata da parte del Pubblico Ministero o, peril fatto nuovo, la possibilità della contestazione, condizionata oltre che al consensodell’imputato anche al fatto che non derivi pregiudizio per la speditezza delprocesso. L’art. 521 cod. proc. pen. è la norma di chiusura che, enunciando ilprincipio della correlazione fra imputazione e sentenza, stabilisce al comma 1 cheil giudice ha sempre il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa daquella enunciata nella imputazione (purché il reato non ecceda la sua competenza,né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichémonocratica) e al comma 2 che il giudice deve disporre con ordinanza latrasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso dacome descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nelle contestazioneeffettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.. L’art. 522 cod. proc.pen. stabilisce che la inosservanza delle disposizioni precedenti è causa di nullità.Dunque, secondo il codice di rito il giudice può dare la fatto una definizionegiuridica diversa, immutato il fatto stesso.3.2.La giurisprudenza di legittimità, esaminando la incidenza della modificadella qualificazione giuridica sull'osservanza del diritto al contraddittorio, sancitodall'art. 111, comma 3, Cost. e dall'art. 6 [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. qualora la nuova definizione del reato sia nota o comunqueprevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti delladifesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U,n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 – 01). In linea di continuità con taleaffermazione si è posta la giurisprudenza successiva. Si è affermato che, in temadi correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuatadal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del dirittoal contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU, 11dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarlanel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020,Rv. 278093 - 01). Tali principi sono stati ribaditi anche in tema di rito abbreviato,essendosi affermato, fra l’altro proprio con la sentenza citata dal ricorrente, cheviola il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e alcontraddittorio, ex artt. 111 Cost. e 6 [OSCURATO:PERSONA], la riqualificazione, all'esito delgiudizio abbreviato incondizionato, dell'originaria imputazione di reato tentato inconsumato se essa non sia stata, in concreto, prevedibile per l'imputato(Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Rv. 277047 – 01). La giurisprudenza, dunque,è costante nell’individuare quale unico limite al potere del giudice di merito didiversa, anche più grave, la prevedibilità di tale riqualificazione da partedell’imputato. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito chenon sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando l'imputato abbia avutomodo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attraversol'ordinario rimedio dell'impugnazione, e non solo davanti al giudice di secondogrado, ma anche davanti al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020,Rv. 279772 – 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01; Sez. 5,n. 19380 del 12/02/2018, Rv. 273204 - 01; Sez. 2, n. 45795 del 13/11/2012,Rv. 254357; Sez. 4, n. 42613 del 11/09/2024, non mass).3.3. Il quadro non è mutato per effetto della sentenza della Corte di Giustiziadell'U.E. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], BK (causa C-175/22), secondo cui l'art. 6, par. 4, delladirettiva 2012/13/UE deve essere interpretato nel senso che tale disposizione ostaa una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nelmerito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatticontestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, senzainformare tempestivamente l'imputato della nuova qualificazione che deve essereprospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporreefficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona lapossibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo inrelazione a tale nuova qualificazione. La Corte di giustizia UE, nella pronunciarichiamata, ha sottolineato che «i considerando da 27 a 29 della direttiva 2012/13,mirano a garantire l'equità del procedimento e a consentire l'esercizio effettivo deidiritti della difesa» (punto 34), e da tale premessa ha tratto la conclusione per cuiciò che conta è che l'imputato possa esercitare pienamente i diritti della difesa,essendo invece priva di rilievo, al fine di verificarne la violazione dell'equità, lamaggiore o minore severità della pena comminata (punto 46).In proposito questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in ogni caso,il tema della violazione dei diritti di difesa dell'imputato, per effetto della cd.decisione a sorpresa del giudice, non può essere posto sul piano astratto, madeve essere declinato in concreto, enunciando la violazione di prerogativedifensive che l'imputato non abbia potuto esercitare per effetto della decisione delgiudice di sussumere la condotta ascritta in altra fattispecie di reato(Sez.6, n. 3358 del 22/10/2025, dep. 2026, Rv. 289258 – 01).4.Tirando le fila, può dunque affermarsi che non è ipotizzabile alcunaviolazione del diritto ad un equo processo e del diritto al contraddittorio qualoranell'imputazione figurino ab origine elementi di fatto che rendano prevedibile ladiversa qualificazione giuridica come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio,in relazione al quale il difensore abbia avuto la possibilità di interloquire. Nel casoche ci occupa il capo di imputazione contiene l’indicazione del peso ponderaledella sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. Inoltre, lariqualificazione è stata operata in sentenza, ma ancor prima è stata sollecitatadal pubblico ministero nel corso della discussione, sicché la difesa è stata messanelle condizioni di contraddire su tale profilo, sia in sede di discussione, sia neisuccessivi gradi di giudizio. Il ricorrente, peraltro, ha invocato in astratto la lesionedel diritto di difesa, senza indicare nello specifico in che senso tale lesioni si siain concreto determinata e quali prerogative difensive l'imputato non abbia potutoesercitare per effetto della decisione del giudice.5.Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] MontagniP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]