CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 32223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il ottobre 2022 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 20 luglio 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in ossequio a quanto previsto dalla c.d. "riforma Cartabia"; inosservanza e mancata applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., eccependo il mancato avviso alle parti, subito dopo la lettura del dispositivo, della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che, con riguardo alla seconda censura, non risulta che nel giudizio di appello il Giuffrida abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen. Ne consegue, allora, l'applicazione del troncante principio, espresso da parte di questa Suprema Corte, per cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello, da ciò discendendo che se il difensore, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive, non può poi, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 dell'art. 545-bis cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-02; Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491). 2.1. Con riguardo, poi, alla prima doglianza, deve essere osservato come - a prescindere da ogni valutazione circa la configurabilità, nel caso di specie, di un reato perseguibile a querela - l'inammissibilità del ricorso precluda la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità, e quindi la possibilità di prendere in considerazione la mancanza di querela, richiesta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155-01). Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). È, pertanto, inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]