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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 15032/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo è generico perché riproduce le stesse doglianze dedotte nei motivi di appello, pur adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, inammissibili in sede di legittimità, avuto riguardo alla completezza e logicità della decisione confermativa della colpevolezza del ricorrente, per la coerente rilevanza attribuita al comportamento del custode quale prova della sottrazione del bene affidato alla sua custodia; ritenuto che la esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata motivata in modo adeguato per la valorizzazione dei precedenti penali, oltre che per il riferimento alle precedenti sospensioni già concesse, in linea con quanto evidenziato sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo è generico perché riproduce le stesse doglianze dedotte nei motivi di appello, pur adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, inammissibili in sede di legittimità, avuto riguardo alla completezza e logicità della decisione confermativa della colpevolezza del ricorrente, per la coerente rilevanza attribuita al comportamento del custode quale prova della sottrazione del bene affidato alla sua custodia; ritenuto che la esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata motivata in modo adeguato per la valorizzazione dei precedenti penali, oltre che per il riferimento alle precedenti sospensioni già concesse, in linea con quanto evidenziato sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15032/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris