CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 gennaio 2023
Cassazione n. 32394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG v [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro il 28 febbraio 2022 - 5 gennaio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 5 dicembre 2006 al 6 febbraio 2009 in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'ingresso ed alla permanenza illegali di persone nel territorio nazionale, di introduzione clandestina di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale e di sequestro di persona (artt. 416 cod. pen., 12, comma 3, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, e 630 cod. pen.), accuse da cui è stato assolto dal Tribunale di Crotone con sentenza del 6 dicembre 2011, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2018. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (sotto il profilo della inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o inammissibilità) e vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica. Richiama, anzitutto, la motivazione dell'ordinanza reiettiva, incentrata sul rilievo che un testimone, ufficiale di polizia giudiziaria, ispettore [OSCURATO:PERSONA], ha riferito il contenuto di una conversazione intercettata, tra le plurime conversazioni captate, in cui tale [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco di un'organizzazione criminale, incaricava [OSCURATO:PERSONA] di recarsi a Milano per riscuotere del denaro quale corrispettivo per la liberazione di un cittadino extracomunitario tenuto in ostaggio da altri componenti della consorteria (pp. 3-4 dell'ordinanza impugnata). Si sottopone poi la stessa a valutazione critica. Il ricorrente, infatti, rammenta che sia le ntercettazioni telefoniche che la testimonianza dell'ispettore Bruno erano state cichiarate inutilizzabili da parte del Tribunale di Crotone (la cui sentenza si allega), alle pp. 34 e 45. Sottolinea che il Giudice della cognizione ha preso atto che dall'istruttoria non è emersa la possibilità di abbinare determinate utenze all'imputato, che quanto riferito dal teste Bruno era da attribuirsi ad un'utenza non individuata e che, anche se si riuscisse a collegare l'utenza 329 / 3518025 proprio alla persona del ricorrente, occorrerebbe, comunque, tenere conto che a conversazione richiamata dal testimone non è stata oggetto di perizia trascrittiva. Ciononostante, il Giudice della riparazione ha ritenuto di poter fondare :i rigetto sul contenuto di una conversazione inutilizzabile. Altra critica che si muove al provvedimento consiste nel non avere tenuto conto del contenuto della memoria difensiva (che si allega e il cui contenuto è riferito alle pp. 32-34 della sentenza assolutoria), memoria in cui si spiegava l'errore, essendo giunti presso il centro di accoglienza altri tre individui a nome [OSCURATO:PERSONA], uno dei quali era l'effettivo proprietario del telefono in questione, telefono che il ricorrente aveva usato solo in un paio di occasioni per comunicare con i familiari; nella memoria si spiegava anche che la unica telefonata cui ha fatto riferimento l'ispettore Bruno non solo non era mai stata trascritta ma nemmeno era mai stata reperita agli atti. Di tutto ciò la Corte di appello di Catanzaro non avrebbe tenuto conto Si domanda, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata 3. L'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 4. La Procura Generale della S.C. nelia requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. 5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con memoria del 29 maggio 2023 ha dichiarato di aderire alle argomentazioni e alle richieste della Procura Generale della S.C., insistendo per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 131 ricorso è fondato e deve essere accolto: per le ragioni e nei limiti di cui appresso. 2.La Corte territoriale non ha tenuto conto che, come puntualizzato da Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667, «L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione». Il principio è stato peraltro più volte ribadito dalle Sezioni semplici successive. Infatti: Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 271580: «L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di rigetto del giudice della riparazione che, sulla base del contenuto di • una conversazione telefonica oggetto di captazione, dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto la sussistenza di fattori di dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo)»; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napo i, Rv. 280935: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini a'eila valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili»; Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili"». 3.Discende, di necessità, dalle considerazioni svolte l'annullamento dell'Ordinanza impugnata ed il rinvio, per nuovo iud izio, alla Corte di appello di Catanzaro, che, nel valutare nuovamente la richiesta di equa riparazione, dovrà attenersi al richiamato principio di diritto. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui rimette anche la regoamentazione dell