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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07116/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29643/2021 R.G. propostoEDP [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,nella sua qualità di procuratrice e mandataria diNumero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026ANGERA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 446/2021depositata il 21/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 446/2021, la Corte d’appello di Torino, nelladichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA].P.A. e con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) qualeprocuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. – cessionaria delcredito dell’appallata contumace – ha respinto l’appello proposto dagliodierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ROBERTOAlessandria n. 216/2019, pubblicata in data 5 marzo 2019.2.

Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione avverso ildecreto ingiuntivo n. 607/2011, ottenuto nei loro confronti daUNICREDIT [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per l’importo di €180.827,40, quale debito della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –garantito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – derivantedallo scoperto di un conto corrente e da un finanziamento.I ricorrenti avevano sia contestato la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. a gestire crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., sia contestato la rappresentanza in giudizio delSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026procuratore, sia l’inidoneità della documentazione prodotta, sia lapresenza di addebiti non dovuti, sia la violazione, quanto ai garanti,dell’informazione in ordine al credito accordato alla debitriceprincipale.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. edespletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Alessandriaaveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti allacorresponsione della minor somma di € 137.578,533.

La Corte d’appello di Torino ha disatteso i motivi di gravame,osservando, in sintesi che:− vi era adeguata prova della cessione dei crediti daUNICREDIT SPA alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. concontestuale conferimento da parte di quest’ultima a DOBANKSPA – poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] - dell’incarico di riscossionedei crediti;− parimenti vi era prova del precedente incarico di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA].P.A. per la gestione ed incasso dei crediti;− infondate erano le contestazioni relative alla procura alle liticonferita da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.al proprio legale;− erano ammissibili le produzioni documentali dell’opposta inordine all’andamento dei rapporti dovendosi osservareperaltro che proprio gli odierni ricorrenti avevano formulatoordine di esibizione di tale documentazione ex art. 210 c.p.c.;− risultavano generiche le contestazioni degli odierni ricorrentiin ordine alla completezza di tale documentazione.Sez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/20264.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torinoricorrono [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA],Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].)quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrentehanno depositato memorie.I primi hanno dato atto dell’intervenuta apertura della proceduradi liquidazione giudiziale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato ad una serie di motivi, ulteriormentearticolati in distinte sotto-ipotesi.Pertanto, si esamineranno separatamente queste ultime,individuabili nel numero di sette, quali autonomi motivi.1.1.

Con il motivo sub lettera A il ricorso deduce, in relazioneall’art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame (…) di fatti decisivi ai finidella corretta qualificazione delle parti in causa.”.Si censura la decisione impugnata deducendo che la Corted’Appello di Torino avrebbe erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:SOCIETA].) fosse solo procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., laddove la stessa era anche la nuovadenominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.1.2.

Con il motivo sub lettera B il ricorso deduce “Violazione dilegge ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per esser stato malapplicato dalla Corte d’Appello di Torino l’onere della prova conSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026riferimento alla normativa sulla cartolarizzazione dei crediti (L. n.130/1999) allorché ha affermato che nelle cessioni di crediti in bloccoil (preteso) cessionario possa astenersi dal fornire la provadell’esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto,anche quando gli venga contestata la legittimazione sostanziale dal(preteso) debitore ceduto.”.1.3.

Con il motivo sub lettera B1 – formulato in via subordinatarispetto al motivo sub B - il ricorso deduce “nullità della sentenza odel procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,perché la Corte d’Appello non ha sanzionato l’avversario ricorso adifese tardive e addirittura a documenti nuovi con le note di replica aconclusionale in seconde cure.”.Si censura la decisione impugnata sempre in ordine al profilo dellaprova da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’inclusione deicrediti verso gli odierni ricorrenti: i ricorrenti deducono in particolarela tardività della produzione dell’elenco dei crediti ceduti in sede didifese conclusionali.1.4.

Con il motivo sub lettera C il ricorso, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., dichiara di “contrastare la statuizione della Corted’Appello di Torino, secondo cui sarebbe stato un errore materiale lastatuizione del Tribunale di Alessandria nel senso che UCMB èdei crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di atto a rogito NotaioGanelli di Torino del 19.10.2010 rep. n. 19430, assumendo chequell’errore “comunque non inficia l’apparato motivazionale”.”.I ricorrenti argomentano che la Corte territoriale, nel valutare lecontestazioni in ordine alla idoneità di una procura [OSCURATO:PERSONA] del19 ottobre 2010 quale fonte dei poteri di rappresentanza e gestionedel credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,Sez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026anziché della procura [OSCURATO:PERSONA] del 22 gennaio 2008, avrebbeerroneamente ritenuto la sussistenza di un mero errore materialeladdove si sarebbe trattato di un errore di giudizio.1.5.

Con il motivo sub lettera C.1 – formulato in via subordinatarispetto al motivo sub C - il ricorso deduce “l’omesso esame ex art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. di fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione fra le parti, per essersi resa da parte della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] una motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile relativamente all’affermazione del Tribunale diAlessandria che il rogito Ganelli 19.10.2010 consentisse all’UCMB digestire il recupero dei crediti della [OSCURATO:PERSONA].”.1.6.

Con il motivo sub lettera D, “si lamenta l’omesso esame conriferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. e si rinnova il gravame – disattesoin seconde cure ma per motivazioni diverse da quelle emergenti dallasentenza del Tribunale di Alessandria - nel senso che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe potuto validamente rappresentare l’UCMB in prime cure,visto che la procura generale alle liti in suo favore non conteneva inecessari poteri sostanziali per rappresentare tale Società.”.1.7.

Con il motivo sub lettera E, “Si lamenta altresì l’omessoesame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. anche la statuizione della Corte d’Appello secondo cui sarebbestata completa/adeguata la documentazione versata tardivamente (e,per l’effetto, subito contestata dagli esponenti) dall’UCMB in primecure, quantunque controparte abbia utilizzato anche documenti chenon erano un estratto conto “in senso proprio, bensì semplici stampemovimenti prive di validità giuridica””.2.

Si deve preliminarmente prendere atto dell’intervenutaapertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dellaEDP [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., essendo tuttavia sufficienteSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026richiamare, al riguardo, il principio per cui in tema di giudizio diCassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti nondetermina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere diriassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare,essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio(Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6642 del 13/03/2024; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.3630 del 12/02/2021), principio enunciato in relazione alla proceduradi fallimento ma del tutto mutuabile per la procedura di liquidazionegiudiziale che – nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cuial D. Lgs. n. 14/2019 – ha sostituito il primo istituto.3.

Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è radicalmente inammissibile.3.1.

Inammissibile è il primo motivo, essendo sufficienterichiamare il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che ladecisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersidistaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né partericorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenzan. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).A tale considerazione, del resto, si aggiunge quella, duplice, percui, da un lato, il ricorso omette radicalmente di specificare, ex art.366 c.p.c., la sede processuale nella quale il profilo sarebbe statosollevato (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez.6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.9253 del 11/04/2017) e, dall’altro lato, la circostanza dedotta nelmotivo risulta del tutto priva di concreta rilevanza, non sussistendoSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026alcun interesse dei ricorrenti ad operarne la deduzione, una voltaconstatata la regolare integrazione del contraddittorio.3.2.

Inammissibile è il secondo motivo, il quale non deduce, nelconcreto, alcun inadeguato governo delle norme di diritto, limitandosilo stesso a censurare la valutazione in fatto, compiuta dalla Corteterritoriale, in ordine alla sussistenza di adeguata prova dellacessione, dovendosi qui richiamare il principio, recentementeespresso da questa Corte, per cui, in tema di cessione di crediti inblocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione visia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere èquestione che compete al giudice di merito il quale, in assenza dilimiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che divolta in volta ritiene persuasivi (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 33966del 24/12/2025).3.3.

Inammissibile è il terzo motivo, il quale risulta del tuttocarente dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto lostesso si limita ad un generico richiamo agli atti processuali, nonaccompagnato da adeguata riproduzione e localizzazione degli stessi,risultando in tal modo precluso l'esercizio, ad opera del giudice dilegittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, in quanto è necessariamente all’ammissibilità del motivo diricorso che viene ad essere subordinato l’esercizio di tale potere-dovere (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass.Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez.

U, Sentenzan. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del10/09/2012).3.4.

Inammissibile è il quarto motivo, in quanto lo stesso, al di làdella reiterata carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., si sostanziaancora una volta in un sindacato rivolto ad un giudizio in fatto svoltoSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026dalla Corte territoriale circa la sussistenza di un mero errore diindividuazione del documento corretto da parte del giudice di primecure, giudizio pienamente rientrante nei poteri del giudice di appello,una volta che la questione cui il documento si riferiva gli era statadevoluta con il gravame.3.5.

Inammissibile è il quinto motivo.Lo stesso, invero, sovrappone due piani che devono essere invecetenuti distinti, e cioè, da un lato, l’omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, contemplato all’art. 360,n. 5), c.p.c., e, dall’altro lato, il difetto assoluto di motivazione,riconducibile all’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c.Operata tale premessa, risulta in primo luogo evidente – perragioni già esposte – che la deduzione dell’ipotesi di cui all’art. 360,n. 5), c.p.c. risulta radicalmente preclusa dall’art. 348-ter c.p.c.Quanto al vizio di motivazione questa Corte va costantementerichiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 –il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d."minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi dettaanomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultaSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026invece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Orbene - contrariamente a quanto apoditticamente dedotto nelmotivo di ricorso, con il richiamo alla categoria della “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, peraltro affermato inmodo del tutto apodittico e non argomentato - nessuna delle carenzeestreme poc’anzi elencate risulta ravvisabile nella motivazione delladecisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco,comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora unavolta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica delmerito della decisione.3.6.

Inammissibile è il sesto motivo.Da un lato, invero, opera – ancora una volta – la preclusione dicui all’art. 348-ter c.p.c. – dovendosi osservare che il percorsomotivazionale seguito dalla Corte d’appello non si rivela difforme daquello del giudice di prime cure (cfr. pag. 14 della motivazione:“correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto (…)”), diversamenteda quanto asserito nel motivo; dall’altro lato, è agevole osservare cheil profilo è stato direttamente ed espressamente esaminato dallaCorte d’appello che, semmai, non lo ha risolto nel senso atteso dairicorrenti.Quanto alla tesi per cui la Corte territoriale sarebbe incorsa in unainadeguata comprensione del motivo (come dedotto a pag. 15 delricorso), è da rammentare che il mancato o insufficiente esame delleargomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativoall'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione delprovvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momentoSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026decisorio (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass. Sez.

L, Sentenzan. 1360 del 26/01/2016).3.7.

Inammissibile, infine, è il settimo motivo.realtà, si colloca ampiamente al di fuori dell’ambito di operativitàdell’art. 360, n. 5), c.p.c., in quanto, da un lato, si sostanzia in unamera censura di merito rivolta alla valutazione, espressa dalla Corteterritoriale, circa l’idoneità della documentazione prodotta in giudizioa condurre alla decisione della controversia e, dall’altro lato censura ilgiudizio di genericità ed inammissibilità delle contestazioni mosse dairicorrenti alla documentazione medesima, senza in alcun modosmentire tale giudizio mediante l’adeguata riproduzione elocalizzazione degli atti di causa, dai quali si dovrebbe dedurre ilcarattere puntuale delle contestazioni medesime.Nessuna censura, poi, viene mossa alla ratiio decidendi costituitadall’osservazione fatta dalla Corte d’appello – come, ancor prima, dalTribunale – per cui le produzioni ed acquisizioni documentalicostituivano riscontro all’istanza di esibizione formulata dai medesimiricorrenti nel corso del giudizio.4.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna di ricorrenti alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo, sulla base del valore desumibile dagli atti,e cioè l’originaria condanna per € 137.578,53.5.

La palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce ex seelemento idoneo e sufficiente per considerare l’impugnazione,proposta con il ricorso medesimo, temeraria ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c., in conformità ai parametri reiteratamenteSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026enunciati da questa Corte con specifico riferimento al giudizio diCassazione (Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022;Cass.

Sez. 3 - Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021), dovendosi in particolarerichiamare il principio per cui in tema di responsabilità aggravata, exart. 96, terzo comma, c.p.c., costituisce abuso del diritto diimpugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorsoper cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine aragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motiviinammissibili, poiché ciò pone in evidenza il mancato impiego delladoverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame (Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020).Questa Corte, in particolare, ha osservato che la proposizione diun ricorso per cassazione fondato su motivi palesementeinammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadroordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantirel'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra,deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivirispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto,costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso delprocesso", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistemaprocessuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad esseresanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favoredella controparte, di una somma equitativamente determinata, aisensi dell'art.96, terzo comma, c.p.c., la quale configura una sanzionedi carattere pubblicistico che non richiede l'accertamentodell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente maSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva,consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez.3 - Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021 ma si vedano anche Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenzan. 19285 del 29/09/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3376 del22/02/2016Nel caso di specie, la proposizione di un ricorso: I) basato suun’articolazione non lineare dei motivi di censura; II) affidato, in benquattro motivi su sette, al richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5),c.p.c., pur nell’evidente operatività della preclusione di cui all’art.348-ter in alcun modo superata dalle deduzioni del ricorso; III)imperniato, in altri due motivi di ricorso, sul formale richiamo all’art.360, n. 3), c.p.c., privo, tuttavia, della concreta deduzione di uninadeguato governo delle previsioni di diritto e riferito esclusivamentea profili in fatto; IV) caratterizzato complessivamente da marcatecarenze nel rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.,vale ad evidenziare come l’impugnazione sia stata proposta con gravecolpa e si sia tradotta nell’abuso processuale dello strumento delricorso in sede di legittimità.Pertanto, in applicazione della menzionata disposizione, si stima dicondannare parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di un ulteriore importo che si ritiene di determinare,equitativamente, nella stessa misura dell’importo liquidato a titolo dicompenso per le spese del giudizio.6.

Stante il tenore della pronuncia, infine, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,Sez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: ContrattibancariALESSANDRA [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereSILVIA VITRO’ - ConsigliereMAURA CAPRIOLI - ConsigliereUd. 11/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29643/2021 R.G. propostoEDP [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,nella sua qualità di procuratrice e mandataria diNumero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026ANGERA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 446/2021depositata il 21/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 446/2021, la Corte d’appello di Torino, nelladichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA].P.A. e con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) qualeprocuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. – cessionaria delcredito dell’appallata contumace – ha respinto l’appello proposto dagliodierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ROBERTOAlessandria n. 216/2019, pubblicata in data 5 marzo 2019.2.

Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione avverso ildecreto ingiuntivo n. 607/2011, ottenuto nei loro confronti daUNICREDIT [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per l’importo di €180.827,40, quale debito della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –garantito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – derivantedallo scoperto di un conto corrente e da un finanziamento.I ricorrenti avevano sia contestato la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. a gestire crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., sia contestato la rappresentanza in giudizio delSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026procuratore, sia l’inidoneità della documentazione prodotta, sia lapresenza di addebiti non dovuti, sia la violazione, quanto ai garanti,dell’informazione in ordine al credito accordato alla debitriceprincipale.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. edespletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Alessandriaaveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti allacorresponsione della minor somma di € 137.578,533.

La Corte d’appello di Torino ha disatteso i motivi di gravame,osservando, in sintesi che:− vi era adeguata prova della cessione dei crediti daUNICREDIT SPA alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. concontestuale conferimento da parte di quest’ultima a DOBANKSPA – poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] - dell’incarico di riscossionedei crediti;− parimenti vi era prova del precedente incarico di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA].P.A. per la gestione ed incasso dei crediti;− infondate erano le contestazioni relative alla procura alle liticonferita da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.al proprio legale;− erano ammissibili le produzioni documentali dell’opposta inordine all’andamento dei rapporti dovendosi osservareperaltro che proprio gli odierni ricorrenti avevano formulatoordine di esibizione di tale documentazione ex art. 210 c.p.c.;− risultavano generiche le contestazioni degli odierni ricorrentiin ordine alla completezza di tale documentazione.Sez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/20264.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torinoricorrono [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA],Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].)quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrentehanno depositato memorie.I primi hanno dato atto dell’intervenuta apertura della proceduradi liquidazione giudiziale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato ad una serie di motivi, ulteriormentearticolati in distinte sotto-ipotesi.Pertanto, si esamineranno separatamente queste ultime,individuabili nel numero di sette, quali autonomi motivi.1.1.

Con il motivo sub lettera A il ricorso deduce, in relazioneall’art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame (…) di fatti decisivi ai finidella corretta qualificazione delle parti in causa.”.Si censura la decisione impugnata deducendo che la Corted’Appello di Torino avrebbe erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:SOCIETA].) fosse solo procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., laddove la stessa era anche la nuovadenominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.1.2.

Con il motivo sub lettera B il ricorso deduce “Violazione dilegge ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per esser stato malapplicato dalla Corte d’Appello di Torino l’onere della prova conSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026riferimento alla normativa sulla cartolarizzazione dei crediti (L. n.130/1999) allorché ha affermato che nelle cessioni di crediti in bloccoil (preteso) cessionario possa astenersi dal fornire la provadell’esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto,anche quando gli venga contestata la legittimazione sostanziale dal(preteso) debitore ceduto.”.1.3.

Con il motivo sub lettera B1 – formulato in via subordinatarispetto al motivo sub B - il ricorso deduce “nullità della sentenza odel procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,perché la Corte d’Appello non ha sanzionato l’avversario ricorso adifese tardive e addirittura a documenti nuovi con le note di replica aconclusionale in seconde cure.”.Si censura la decisione impugnata sempre in ordine al profilo dellaprova da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’inclusione deicrediti verso gli odierni ricorrenti: i ricorrenti deducono in particolarela tardività della produzione dell’elenco dei crediti ceduti in sede didifese conclusionali.1.4.

Con il motivo sub lettera C il ricorso, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., dichiara di “contrastare la statuizione della Corted’Appello di Torino, secondo cui sarebbe stato un errore materiale lastatuizione del Tribunale di Alessandria nel senso che UCMB èdei crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di atto a rogito NotaioGanelli di Torino del 19.10.2010 rep. n. 19430, assumendo chequell’errore “comunque non inficia l’apparato motivazionale”.”.I ricorrenti argomentano che la Corte territoriale, nel valutare lecontestazioni in ordine alla idoneità di una procura [OSCURATO:PERSONA] del19 ottobre 2010 quale fonte dei poteri di rappresentanza e gestionedel credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,Sez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026anziché della procura [OSCURATO:PERSONA] del 22 gennaio 2008, avrebbeerroneamente ritenuto la sussistenza di un mero errore materialeladdove si sarebbe trattato di un errore di giudizio.1.5.

Con il motivo sub lettera C.1 – formulato in via subordinatarispetto al motivo sub C - il ricorso deduce “l’omesso esame ex art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. di fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione fra le parti, per essersi resa da parte della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] una motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile relativamente all’affermazione del Tribunale diAlessandria che il rogito Ganelli 19.10.2010 consentisse all’UCMB digestire il recupero dei crediti della [OSCURATO:PERSONA].”.1.6.

Con il motivo sub lettera D, “si lamenta l’omesso esame conriferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. e si rinnova il gravame – disattesoin seconde cure ma per motivazioni diverse da quelle emergenti dallasentenza del Tribunale di Alessandria - nel senso che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe potuto validamente rappresentare l’UCMB in prime cure,visto che la procura generale alle liti in suo favore non conteneva inecessari poteri sostanziali per rappresentare tale Società.”.1.7.

Con il motivo sub lettera E, “Si lamenta altresì l’omessoesame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. anche la statuizione della Corte d’Appello secondo cui sarebbestata completa/adeguata la documentazione versata tardivamente (e,per l’effetto, subito contestata dagli esponenti) dall’UCMB in primecure, quantunque controparte abbia utilizzato anche documenti chenon erano un estratto conto “in senso proprio, bensì semplici stampemovimenti prive di validità giuridica””.2.

Si deve preliminarmente prendere atto dell’intervenutaapertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dellaEDP [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., essendo tuttavia sufficienteSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026richiamare, al riguardo, il principio per cui in tema di giudizio diCassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti nondetermina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere diriassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare,essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio(Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6642 del 13/03/2024; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.3630 del 12/02/2021), principio enunciato in relazione alla proceduradi fallimento ma del tutto mutuabile per la procedura di liquidazionegiudiziale che – nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cuial D. Lgs. n. 14/2019 – ha sostituito il primo istituto.3.

Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è radicalmente inammissibile.3.1.

Inammissibile è il primo motivo, essendo sufficienterichiamare il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che ladecisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersidistaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né partericorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenzan. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).A tale considerazione, del resto, si aggiunge quella, duplice, percui, da un lato, il ricorso omette radicalmente di specificare, ex art.366 c.p.c., la sede processuale nella quale il profilo sarebbe statosollevato (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez.6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.9253 del 11/04/2017) e, dall’altro lato, la circostanza dedotta nelmotivo risulta del tutto priva di concreta rilevanza, non sussistendoSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026alcun interesse dei ricorrenti ad operarne la deduzione, una voltaconstatata la regolare integrazione del contraddittorio.3.2.

Inammissibile è il secondo motivo, il quale non deduce, nelconcreto, alcun inadeguato governo delle norme di diritto, limitandosilo stesso a censurare la valutazione in fatto, compiuta dalla Corteterritoriale, in ordine alla sussistenza di adeguata prova dellacessione, dovendosi qui richiamare il principio, recentementeespresso da questa Corte, per cui, in tema di cessione di crediti inblocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione visia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere èquestione che compete al giudice di merito il quale, in assenza dilimiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che divolta in volta ritiene persuasivi (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 33966del 24/12/2025).3.3.

Inammissibile è il terzo motivo, il quale risulta del tuttocarente dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto lostesso si limita ad un generico richiamo agli atti processuali, nonaccompagnato da adeguata riproduzione e localizzazione degli stessi,risultando in tal modo precluso l'esercizio, ad opera del giudice dilegittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, in quanto è necessariamente all’ammissibilità del motivo diricorso che viene ad essere subordinato l’esercizio di tale potere-dovere (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass.Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez.

U, Sentenzan. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del10/09/2012).3.4.

Inammissibile è il quarto motivo, in quanto lo stesso, al di làdella reiterata carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., si sostanziaancora una volta in un sindacato rivolto ad un giudizio in fatto svoltoSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026dalla Corte territoriale circa la sussistenza di un mero errore diindividuazione del documento corretto da parte del giudice di primecure, giudizio pienamente rientrante nei poteri del giudice di appello,una volta che la questione cui il documento si riferiva gli era statadevoluta con il gravame.3.5.

Inammissibile è il quinto motivo.Lo stesso, invero, sovrappone due piani che devono essere invecetenuti distinti, e cioè, da un lato, l’omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, contemplato all’art. 360,n. 5), c.p.c., e, dall’altro lato, il difetto assoluto di motivazione,riconducibile all’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c.Operata tale premessa, risulta in primo luogo evidente – perragioni già esposte – che la deduzione dell’ipotesi di cui all’art. 360,n. 5), c.p.c. risulta radicalmente preclusa dall’art. 348-ter c.p.c.Quanto al vizio di motivazione questa Corte va costantementerichiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 –il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d."minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi dettaanomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultaSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026invece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Orbene - contrariamente a quanto apoditticamente dedotto nelmotivo di ricorso, con il richiamo alla categoria della “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, peraltro affermato inmodo del tutto apodittico e non argomentato - nessuna delle carenzeestreme poc’anzi elencate risulta ravvisabile nella motivazione delladecisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco,comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora unavolta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica delmerito della decisione.3.6.

Inammissibile è il sesto motivo.Da un lato, invero, opera – ancora una volta – la preclusione dicui all’art. 348-ter c.p.c. – dovendosi osservare che il percorsomotivazionale seguito dalla Corte d’appello non si rivela difforme daquello del giudice di prime cure (cfr. pag. 14 della motivazione:“correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto (…)”), diversamenteda quanto asserito nel motivo; dall’altro lato, è agevole osservare cheil profilo è stato direttamente ed espressamente esaminato dallaCorte d’appello che, semmai, non lo ha risolto nel senso atteso dairicorrenti.Quanto alla tesi per cui la Corte territoriale sarebbe incorsa in unainadeguata comprensione del motivo (come dedotto a pag. 15 delricorso), è da rammentare che il mancato o insufficiente esame delleargomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativoall'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione delprovvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momentoSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026decisorio (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass. Sez.

L, Sentenzan. 1360 del 26/01/2016).3.7.

Inammissibile, infine, è il settimo motivo.realtà, si colloca ampiamente al di fuori dell’ambito di operativitàdell’art. 360, n. 5), c.p.c., in quanto, da un lato, si sostanzia in unamera censura di merito rivolta alla valutazione, espressa dalla Corteterritoriale, circa l’idoneità della documentazione prodotta in giudizioa condurre alla decisione della controversia e, dall’altro lato censura ilgiudizio di genericità ed inammissibilità delle contestazioni mosse dairicorrenti alla documentazione medesima, senza in alcun modosmentire tale giudizio mediante l’adeguata riproduzione elocalizzazione degli atti di causa, dai quali si dovrebbe dedurre ilcarattere puntuale delle contestazioni medesime.Nessuna censura, poi, viene mossa alla ratiio decidendi costituitadall’osservazione fatta dalla Corte d’appello – come, ancor prima, dalTribunale – per cui le produzioni ed acquisizioni documentalicostituivano riscontro all’istanza di esibizione formulata dai medesimiricorrenti nel corso del giudizio.4.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna di ricorrenti alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo, sulla base del valore desumibile dagli atti,e cioè l’originaria condanna per € 137.578,53.5.

La palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce ex seelemento idoneo e sufficiente per considerare l’impugnazione,proposta con il ricorso medesimo, temeraria ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c., in conformità ai parametri reiteratamenteSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026enunciati da questa Corte con specifico riferimento al giudizio diCassazione (Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022;Cass.

Sez. 3 - Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021), dovendosi in particolarerichiamare il principio per cui in tema di responsabilità aggravata, exart. 96, terzo comma, c.p.c., costituisce abuso del diritto diimpugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorsoper cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine aragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motiviinammissibili, poiché ciò pone in evidenza il mancato impiego delladoverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame (Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020).Questa Corte, in particolare, ha osservato che la proposizione diun ricorso per cassazione fondato su motivi palesementeinammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadroordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantirel'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra,deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivirispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto,costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso delprocesso", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistemaprocessuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad esseresanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favoredella controparte, di una somma equitativamente determinata, aisensi dell'art.96, terzo comma, c.p.c., la quale configura una sanzionedi carattere pubblicistico che non richiede l'accertamentodell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente maSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva,consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez.3 - Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021 ma si vedano anche Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenzan. 19285 del 29/09/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3376 del22/02/2016Nel caso di specie, la proposizione di un ricorso: I) basato suun’articolazione non lineare dei motivi di censura; II) affidato, in benquattro motivi su sette, al richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5),c.p.c., pur nell’evidente operatività della preclusione di cui all’art.348-ter in alcun modo superata dalle deduzioni del ricorso; III)imperniato, in altri due motivi di ricorso, sul formale richiamo all’art.360, n. 3), c.p.c., privo, tuttavia, della concreta deduzione di uninadeguato governo delle previsioni di diritto e riferito esclusivamentea profili in fatto; IV) caratterizzato complessivamente da marcatecarenze nel rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.,vale ad evidenziare come l’impugnazione sia stata proposta con gravecolpa e si sia tradotta nell’abuso processuale dello strumento delricorso in sede di legittimità.Pertanto, in applicazione della menzionata disposizione, si stima dicondannare parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di un ulteriore importo che si ritiene di determinare,equitativamente, nella stessa misura dell’importo liquidato a titolo dicompenso per le spese del giudizio.6.

Stante il tenore della pronuncia, infine, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,Sez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;condanna i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., acorrispondere alla controricorrente l’ulteriore importo di € 8.000,00;Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 14 di 14P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;condanna i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., acorrispondere alla controricorrente l’ulteriore importo di € 8.000,00;Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29643/2021 R.G. propostoEDP [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,nella sua qualità di procuratrice e mandataria diNumero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026ANGERA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 446/2021depositata il 21/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 446/2021, la Corte d’appello di Torino, nelladichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA].P.A. e con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) qualeprocuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. – cessionaria delcredito dell’appallata contumace – ha respinto l’appello proposto dagliodierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ROBERTOAlessandria n. 216/2019, pubblicata in data 5 marzo 2019.2. Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione avverso ildecreto ingiuntivo n. 607/2011, ottenuto nei loro confronti daUNICREDIT [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per l’importo di €180.827,40, quale debito della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –garantito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – derivantedallo scoperto di un conto corrente e da un finanziamento.I ricorrenti avevano sia contestato la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. a gestire crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., sia contestato la rappresentanza in giudizio delSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026procuratore, sia l’inidoneità della documentazione prodotta, sia lapresenza di addebiti non dovuti, sia la violazione, quanto ai garanti,dell’informazione in ordine al credito accordato alla debitriceprincipale.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. edespletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Alessandriaaveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti allacorresponsione della minor somma di € 137.578,533. La Corte d’appello di Torino ha disatteso i motivi di gravame,osservando, in sintesi che:− vi era adeguata prova della cessione dei crediti daUNICREDIT SPA alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. concontestuale conferimento da parte di quest’ultima a DOBANKSPA – poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] - dell’incarico di riscossionedei crediti;− parimenti vi era prova del precedente incarico di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA].P.A. per la gestione ed incasso dei crediti;− infondate erano le contestazioni relative alla procura alle liticonferita da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.al proprio legale;− erano ammissibili le produzioni documentali dell’opposta inordine all’andamento dei rapporti dovendosi osservareperaltro che proprio gli odierni ricorrenti avevano formulatoordine di esibizione di tale documentazione ex art. 210 c.p.c.;− risultavano generiche le contestazioni degli odierni ricorrentiin ordine alla completezza di tale documentazione.Sez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/20264. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torinoricorrono [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA],Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].)quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrentehanno depositato memorie.I primi hanno dato atto dell’intervenuta apertura della proceduradi liquidazione giudiziale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato ad una serie di motivi, ulteriormentearticolati in distinte sotto-ipotesi.Pertanto, si esamineranno separatamente queste ultime,individuabili nel numero di sette, quali autonomi motivi.1.1. Con il motivo sub lettera A il ricorso deduce, in relazioneall’art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame (…)  di fatti decisivi ai finidella corretta qualificazione delle parti in causa.”.Si censura la decisione impugnata deducendo che la Corted’Appello di Torino avrebbe erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:SOCIETA].) fosse solo procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., laddove la stessa era anche la nuovadenominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.1.2. Con il motivo sub lettera B il ricorso deduce “Violazione dilegge ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per esser stato malapplicato dalla Corte d’Appello di Torino l’onere della prova conSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026riferimento alla normativa sulla cartolarizzazione dei crediti (L. n.130/1999) allorché ha affermato che nelle cessioni di crediti in bloccoil (preteso) cessionario possa astenersi dal fornire la provadell’esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto,anche quando gli venga contestata la legittimazione sostanziale dal(preteso) debitore ceduto.”.1.3. Con il motivo sub lettera B1 – formulato in via subordinatarispetto al motivo sub B - il ricorso deduce “nullità della sentenza odel procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,perché la Corte d’Appello non ha sanzionato l’avversario ricorso adifese tardive e addirittura a documenti nuovi con le note di replica aconclusionale in seconde cure.”.Si censura la decisione impugnata sempre in ordine al profilo dellaprova da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’inclusione deicrediti verso gli odierni ricorrenti: i ricorrenti deducono in particolarela tardività della produzione dell’elenco dei crediti ceduti in sede didifese conclusionali.1.4. Con il motivo sub lettera C il ricorso, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., dichiara di “contrastare la statuizione della Corted’Appello di Torino, secondo cui sarebbe stato un errore materiale lastatuizione del Tribunale di Alessandria nel senso che UCMB èdei crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di atto a rogito NotaioGanelli di Torino del 19.10.2010 rep. n. 19430, assumendo chequell’errore “comunque non inficia l’apparato motivazionale”.”.I ricorrenti argomentano che la Corte territoriale, nel valutare lecontestazioni in ordine alla idoneità di una procura [OSCURATO:PERSONA] del19 ottobre 2010 quale fonte dei poteri di rappresentanza e gestionedel credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,Sez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026anziché della procura [OSCURATO:PERSONA] del 22 gennaio 2008, avrebbeerroneamente ritenuto la sussistenza di un mero errore materialeladdove si sarebbe trattato di un errore di giudizio.1.5. Con il motivo sub lettera C.1 – formulato in via subordinatarispetto al motivo sub C - il ricorso deduce “l’omesso esame ex art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. di fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione fra le parti, per essersi resa da parte della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] una motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile relativamente all’affermazione del Tribunale diAlessandria che il rogito Ganelli 19.10.2010 consentisse all’UCMB digestire il recupero dei crediti della [OSCURATO:PERSONA].”.1.6. Con il motivo sub lettera D, “si lamenta l’omesso esame conriferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. e si rinnova il gravame – disattesoin seconde cure ma per motivazioni diverse da quelle emergenti dallasentenza del Tribunale di Alessandria - nel senso che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe potuto validamente rappresentare l’UCMB in prime cure,visto che la procura generale alle liti in suo favore non conteneva inecessari poteri sostanziali per rappresentare tale Società.”.1.7. Con il motivo sub lettera E, “Si lamenta altresì l’omessoesame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. anche la statuizione della Corte d’Appello secondo cui sarebbestata completa/adeguata la documentazione versata tardivamente (e,per l’effetto, subito contestata dagli esponenti) dall’UCMB in primecure, quantunque controparte abbia utilizzato anche documenti chenon erano un estratto conto “in senso proprio, bensì semplici stampemovimenti prive di validità giuridica””.2. Si deve preliminarmente prendere atto dell’intervenutaapertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dellaEDP [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., essendo tuttavia sufficienteSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026richiamare, al riguardo, il principio per cui in tema di giudizio diCassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti nondetermina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere diriassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare,essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio(Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6642 del 13/03/2024; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.3630 del 12/02/2021), principio enunciato in relazione alla proceduradi fallimento ma del tutto mutuabile per la procedura di liquidazionegiudiziale che – nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cuial D. Lgs. n. 14/2019 – ha sostituito il primo istituto.3. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è radicalmente inammissibile.3.1. Inammissibile è il primo motivo, essendo sufficienterichiamare il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che ladecisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersidistaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né partericorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenzan. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).A tale considerazione, del resto, si aggiunge quella, duplice, percui, da un lato, il ricorso omette radicalmente di specificare, ex art.366 c.p.c., la sede processuale nella quale il profilo sarebbe statosollevato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez.6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.9253 del 11/04/2017) e, dall’altro lato, la circostanza dedotta nelmotivo risulta del tutto priva di concreta rilevanza, non sussistendoSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026alcun interesse dei ricorrenti ad operarne la deduzione, una voltaconstatata la regolare integrazione del contraddittorio.3.2. Inammissibile è il secondo motivo, il quale non deduce, nelconcreto, alcun inadeguato governo delle norme di diritto, limitandosilo stesso a censurare la valutazione in fatto, compiuta dalla Corteterritoriale, in ordine alla sussistenza di adeguata prova dellacessione, dovendosi qui richiamare il principio, recentementeespresso da questa Corte, per cui, in tema di cessione di crediti inblocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione visia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere èquestione che compete al giudice di merito il quale, in assenza dilimiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che divolta in volta ritiene persuasivi (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 33966del 24/12/2025).3.3. Inammissibile è il terzo motivo, il quale risulta del tuttocarente dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto lostesso si limita ad un generico richiamo agli atti processuali, nonaccompagnato da adeguata riproduzione e localizzazione degli stessi,risultando in tal modo precluso l'esercizio, ad opera del giudice dilegittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, in quanto è necessariamente all’ammissibilità del motivo diricorso che viene ad essere subordinato l’esercizio di tale potere-dovere (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass.Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenzan. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del10/09/2012).3.4. Inammissibile è il quarto motivo, in quanto lo stesso, al di làdella reiterata carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., si sostanziaancora una volta in un sindacato rivolto ad un giudizio in fatto svoltoSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026dalla Corte territoriale circa la sussistenza di un mero errore diindividuazione del documento corretto da parte del giudice di primecure, giudizio pienamente rientrante nei poteri del giudice di appello,una volta che la questione cui il documento si riferiva gli era statadevoluta con il gravame.3.5. Inammissibile è il quinto motivo.Lo stesso, invero, sovrappone due piani che devono essere invecetenuti distinti, e cioè, da un lato, l’omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, contemplato all’art. 360,n. 5), c.p.c., e, dall’altro lato, il difetto assoluto di motivazione,riconducibile all’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c.Operata tale premessa, risulta in primo luogo evidente – perragioni già esposte – che la deduzione dell’ipotesi di cui all’art. 360,n. 5), c.p.c. risulta radicalmente preclusa dall’art. 348-ter c.p.c.Quanto al vizio di motivazione questa Corte va costantementerichiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 –il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d."minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi dettaanomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultaSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026invece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Orbene - contrariamente a quanto apoditticamente dedotto nelmotivo di ricorso, con il richiamo alla categoria della “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, peraltro affermato inmodo del tutto apodittico e non argomentato - nessuna delle carenzeestreme poc’anzi elencate risulta ravvisabile nella motivazione delladecisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco,comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora unavolta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica delmerito della decisione.3.6. Inammissibile è il sesto motivo.Da un lato, invero, opera – ancora una volta – la preclusione dicui all’art. 348-ter c.p.c. – dovendosi osservare che il percorsomotivazionale seguito dalla Corte d’appello non si rivela difforme daquello del giudice di prime cure (cfr. pag. 14 della motivazione:“correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto (…)”), diversamenteda quanto asserito nel motivo; dall’altro lato, è agevole osservare cheil profilo è stato direttamente ed espressamente esaminato dallaCorte d’appello che, semmai, non lo ha risolto nel senso atteso dairicorrenti.Quanto alla tesi per cui la Corte territoriale sarebbe incorsa in unainadeguata comprensione del motivo (come dedotto a pag. 15 delricorso), è da rammentare che il mancato o insufficiente esame delleargomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativoall'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione delprovvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momentoSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026decisorio (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenzan. 1360 del 26/01/2016).3.7. Inammissibile, infine, è il settimo motivo.realtà, si colloca ampiamente al di fuori dell’ambito di operativitàdell’art. 360, n. 5), c.p.c., in quanto, da un lato, si sostanzia in unamera censura di merito rivolta alla valutazione, espressa dalla Corteterritoriale, circa l’idoneità della documentazione prodotta in giudizioa condurre alla decisione della controversia e, dall’altro lato censura ilgiudizio di genericità ed inammissibilità delle contestazioni mosse dairicorrenti alla documentazione medesima, senza in alcun modosmentire tale giudizio mediante l’adeguata riproduzione elocalizzazione degli atti di causa, dai quali si dovrebbe dedurre ilcarattere puntuale delle contestazioni medesime.Nessuna censura, poi, viene mossa alla ratiio decidendi costituitadall’osservazione fatta dalla Corte d’appello – come, ancor prima, dalTribunale – per cui le produzioni ed acquisizioni documentalicostituivano riscontro all’istanza di esibizione formulata dai medesimiricorrenti nel corso del giudizio.4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna di ricorrenti alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo, sulla base del valore desumibile dagli atti,e cioè l’originaria condanna per € 137.578,53.5. La palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce ex seelemento idoneo e sufficiente per considerare l’impugnazione,proposta con il ricorso medesimo, temeraria ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c., in conformità ai parametri reiteratamenteSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026enunciati da questa Corte con specifico riferimento al giudizio diCassazione (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022;Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021), dovendosi in particolarerichiamare il principio per cui in tema di responsabilità aggravata, exart. 96, terzo comma, c.p.c., costituisce abuso del diritto diimpugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorsoper cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine aragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motiviinammissibili, poiché ciò pone in evidenza il mancato impiego delladoverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame (Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020).Questa Corte, in particolare, ha osservato che la proposizione diun ricorso per cassazione fondato su motivi palesementeinammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadroordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantirel'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra,deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivirispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto,costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso delprocesso", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistemaprocessuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad esseresanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favoredella controparte, di una somma equitativamente determinata, aisensi dell'art.96, terzo comma, c.p.c., la quale configura una sanzionedi carattere pubblicistico che non richiede l'accertamentodell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente maSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva,consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez.3 - Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021 ma si vedano anche Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenzan. 19285 del 29/09/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3376 del22/02/2016Nel caso di specie, la proposizione di un ricorso: I) basato suun’articolazione non lineare dei motivi di censura; II) affidato, in benquattro motivi su sette, al richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5),c.p.c., pur nell’evidente operatività della preclusione di cui all’art.348-ter in alcun modo superata dalle deduzioni del ricorso; III)imperniato, in altri due motivi di ricorso, sul formale richiamo all’art.360, n. 3), c.p.c., privo, tuttavia, della concreta deduzione di uninadeguato governo delle previsioni di diritto e riferito esclusivamentea profili in fatto; IV) caratterizzato complessivamente da marcatecarenze nel rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.,vale ad evidenziare come l’impugnazione sia stata proposta con gravecolpa e si sia tradotta nell’abuso processuale dello strumento delricorso in sede di legittimità.Pertanto, in applicazione della menzionata disposizione, si stima dicondannare parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di un ulteriore importo che si ritiene di determinare,equitativamente, nella stessa misura dell’importo liquidato a titolo dicompenso per le spese del giudizio.6. Stante il tenore della pronuncia, infine, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,Sez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: ContrattibancariALESSANDRA [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereSILVIA VITRO’ - ConsigliereMAURA CAPRIOLI - ConsigliereUd. 11/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29643/2021 R.G. propostoEDP [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,nella sua qualità di procuratrice e mandataria diNumero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026ANGERA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 446/2021depositata il 21/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 446/2021, la Corte d’appello di Torino, nelladichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA].P.A. e con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) qualeprocuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. – cessionaria delcredito dell’appallata contumace – ha respinto l’appello proposto dagliodierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ROBERTOAlessandria n. 216/2019, pubblicata in data 5 marzo 2019.2. Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione avverso ildecreto ingiuntivo n. 607/2011, ottenuto nei loro confronti daUNICREDIT [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per l’importo di €180.827,40, quale debito della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –garantito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – derivantedallo scoperto di un conto corrente e da un finanziamento.I ricorrenti avevano sia contestato la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. a gestire crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., sia contestato la rappresentanza in giudizio delSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026procuratore, sia l’inidoneità della documentazione prodotta, sia lapresenza di addebiti non dovuti, sia la violazione, quanto ai garanti,dell’informazione in ordine al credito accordato alla debitriceprincipale.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. edespletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Alessandriaaveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti allacorresponsione della minor somma di € 137.578,533. La Corte d’appello di Torino ha disatteso i motivi di gravame,osservando, in sintesi che:− vi era adeguata prova della cessione dei crediti daUNICREDIT SPA alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. concontestuale conferimento da parte di quest’ultima a DOBANKSPA – poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] - dell’incarico di riscossionedei crediti;− parimenti vi era prova del precedente incarico di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA].P.A. per la gestione ed incasso dei crediti;− infondate erano le contestazioni relative alla procura alle liticonferita da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.al proprio legale;− erano ammissibili le produzioni documentali dell’opposta inordine all’andamento dei rapporti dovendosi osservareperaltro che proprio gli odierni ricorrenti avevano formulatoordine di esibizione di tale documentazione ex art. 210 c.p.c.;− risultavano generiche le contestazioni degli odierni ricorrentiin ordine alla completezza di tale documentazione.Sez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/20264. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torinoricorrono [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA],Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].)quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrentehanno depositato memorie.I primi hanno dato atto dell’intervenuta apertura della proceduradi liquidazione giudiziale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato ad una serie di motivi, ulteriormentearticolati in distinte sotto-ipotesi.Pertanto, si esamineranno separatamente queste ultime,individuabili nel numero di sette, quali autonomi motivi.1.1. Con il motivo sub lettera A il ricorso deduce, in relazioneall’art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame (…)  di fatti decisivi ai finidella corretta qualificazione delle parti in causa.”.Si censura la decisione impugnata deducendo che la Corted’Appello di Torino avrebbe erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:SOCIETA].) fosse solo procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., laddove la stessa era anche la nuovadenominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.1.2. Con il motivo sub lettera B il ricorso deduce “Violazione dilegge ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per esser stato malapplicato dalla Corte d’Appello di Torino l’onere della prova conSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026riferimento alla normativa sulla cartolarizzazione dei crediti (L. n.130/1999) allorché ha affermato che nelle cessioni di crediti in bloccoil (preteso) cessionario possa astenersi dal fornire la provadell’esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto,anche quando gli venga contestata la legittimazione sostanziale dal(preteso) debitore ceduto.”.1.3. Con il motivo sub lettera B1 – formulato in via subordinatarispetto al motivo sub B - il ricorso deduce “nullità della sentenza odel procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,perché la Corte d’Appello non ha sanzionato l’avversario ricorso adifese tardive e addirittura a documenti nuovi con le note di replica aconclusionale in seconde cure.”.Si censura la decisione impugnata sempre in ordine al profilo dellaprova da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’inclusione deicrediti verso gli odierni ricorrenti: i ricorrenti deducono in particolarela tardività della produzione dell’elenco dei crediti ceduti in sede didifese conclusionali.1.4. Con il motivo sub lettera C il ricorso, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., dichiara di “contrastare la statuizione della Corted’Appello di Torino, secondo cui sarebbe stato un errore materiale lastatuizione del Tribunale di Alessandria nel senso che UCMB èdei crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di atto a rogito NotaioGanelli di Torino del 19.10.2010 rep. n. 19430, assumendo chequell’errore “comunque non inficia l’apparato motivazionale”.”.I ricorrenti argomentano che la Corte territoriale, nel valutare lecontestazioni in ordine alla idoneità di una procura [OSCURATO:PERSONA] del19 ottobre 2010 quale fonte dei poteri di rappresentanza e gestionedel credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,Sez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026anziché della procura [OSCURATO:PERSONA] del 22 gennaio 2008, avrebbeerroneamente ritenuto la sussistenza di un mero errore materialeladdove si sarebbe trattato di un errore di giudizio.1.5. Con il motivo sub lettera C.1 – formulato in via subordinatarispetto al motivo sub C - il ricorso deduce “l’omesso esame ex art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. di fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione fra le parti, per essersi resa da parte della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] una motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile relativamente all’affermazione del Tribunale diAlessandria che il rogito Ganelli 19.10.2010 consentisse all’UCMB digestire il recupero dei crediti della [OSCURATO:PERSONA].”.1.6. Con il motivo sub lettera D, “si lamenta l’omesso esame conriferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. e si rinnova il gravame – disattesoin seconde cure ma per motivazioni diverse da quelle emergenti dallasentenza del Tribunale di Alessandria - nel senso che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe potuto validamente rappresentare l’UCMB in prime cure,visto che la procura generale alle liti in suo favore non conteneva inecessari poteri sostanziali per rappresentare tale Società.”.1.7. Con il motivo sub lettera E, “Si lamenta altresì l’omessoesame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. anche la statuizione della Corte d’Appello secondo cui sarebbestata completa/adeguata la documentazione versata tardivamente (e,per l’effetto, subito contestata dagli esponenti) dall’UCMB in primecure, quantunque controparte abbia utilizzato anche documenti chenon erano un estratto conto “in senso proprio, bensì semplici stampemovimenti prive di validità giuridica””.2. Si deve preliminarmente prendere atto dell’intervenutaapertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dellaEDP [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., essendo tuttavia sufficienteSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026richiamare, al riguardo, il principio per cui in tema di giudizio diCassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti nondetermina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere diriassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare,essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio(Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6642 del 13/03/2024; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.3630 del 12/02/2021), principio enunciato in relazione alla proceduradi fallimento ma del tutto mutuabile per la procedura di liquidazionegiudiziale che – nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cuial D. Lgs. n. 14/2019 – ha sostituito il primo istituto.3. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è radicalmente inammissibile.3.1. Inammissibile è il primo motivo, essendo sufficienterichiamare il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che ladecisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersidistaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né partericorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenzan. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).A tale considerazione, del resto, si aggiunge quella, duplice, percui, da un lato, il ricorso omette radicalmente di specificare, ex art.366 c.p.c., la sede processuale nella quale il profilo sarebbe statosollevato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez.6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.9253 del 11/04/2017) e, dall’altro lato, la circostanza dedotta nelmotivo risulta del tutto priva di concreta rilevanza, non sussistendoSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026alcun interesse dei ricorrenti ad operarne la deduzione, una voltaconstatata la regolare integrazione del contraddittorio.3.2. Inammissibile è il secondo motivo, il quale non deduce, nelconcreto, alcun inadeguato governo delle norme di diritto, limitandosilo stesso a censurare la valutazione in fatto, compiuta dalla Corteterritoriale, in ordine alla sussistenza di adeguata prova dellacessione, dovendosi qui richiamare il principio, recentementeespresso da questa Corte, per cui, in tema di cessione di crediti inblocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione visia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere èquestione che compete al giudice di merito il quale, in assenza dilimiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che divolta in volta ritiene persuasivi (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 33966del 24/12/2025).3.3. Inammissibile è il terzo motivo, il quale risulta del tuttocarente dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto lostesso si limita ad un generico richiamo agli atti processuali, nonaccompagnato da adeguata riproduzione e localizzazione degli stessi,risultando in tal modo precluso l'esercizio, ad opera del giudice dilegittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, in quanto è necessariamente all’ammissibilità del motivo diricorso che viene ad essere subordinato l’esercizio di tale potere-dovere (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass.Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenzan. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del10/09/2012).3.4. Inammissibile è il quarto motivo, in quanto lo stesso, al di làdella reiterata carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., si sostanziaancora una volta in un sindacato rivolto ad un giudizio in fatto svoltoSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026dalla Corte territoriale circa la sussistenza di un mero errore diindividuazione del documento corretto da parte del giudice di primecure, giudizio pienamente rientrante nei poteri del giudice di appello,una volta che la questione cui il documento si riferiva gli era statadevoluta con il gravame.3.5. Inammissibile è il quinto motivo.Lo stesso, invero, sovrappone due piani che devono essere invecetenuti distinti, e cioè, da un lato, l’omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, contemplato all’art. 360,n. 5), c.p.c., e, dall’altro lato, il difetto assoluto di motivazione,riconducibile all’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c.Operata tale premessa, risulta in primo luogo evidente – perragioni già esposte – che la deduzione dell’ipotesi di cui all’art. 360,n. 5), c.p.c. risulta radicalmente preclusa dall’art. 348-ter c.p.c.Quanto al vizio di motivazione questa Corte va costantementerichiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 –il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d."minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi dettaanomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultaSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicazione 25/03/2026invece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Orbene - contrariamente a quanto apoditticamente dedotto nelmotivo di ricorso, con il richiamo alla categoria della “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, peraltro affermato inmodo del tutto apodittico e non argomentato - nessuna delle carenzeestreme poc’anzi elencate risulta ravvisabile nella motivazione delladecisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco,comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora unavolta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica delmerito della decisione.3.6. Inammissibile è il sesto motivo.Da un lato, invero, opera – ancora una volta – la preclusione dicui all’art. 348-ter c.p.c. – dovendosi osservare che il percorsomotivazionale seguito dalla Corte d’appello non si rivela difforme daquello del giudice di prime cure (cfr. pag. 14 della motivazione:“correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto (…)”), diversamenteda quanto asserito nel motivo; dall’altro lato, è agevole osservare cheil profilo è stato direttamente ed espressamente esaminato dallaCorte d’appello che, semmai, non lo ha risolto nel senso atteso dairicorrenti.Quanto alla tesi per cui la Corte territoriale sarebbe incorsa in unainadeguata comprensione del motivo (come dedotto a pag. 15 delricorso), è da rammentare che il mancato o insufficiente esame delleargomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativoall'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione delprovvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momentoSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026decisorio (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenzan. 1360 del 26/01/2016).3.7. Inammissibile, infine, è il settimo motivo.realtà, si colloca ampiamente al di fuori dell’ambito di operativitàdell’art. 360, n. 5), c.p.c., in quanto, da un lato, si sostanzia in unamera censura di merito rivolta alla valutazione, espressa dalla Corteterritoriale, circa l’idoneità della documentazione prodotta in giudizioa condurre alla decisione della controversia e, dall’altro lato censura ilgiudizio di genericità ed inammissibilità delle contestazioni mosse dairicorrenti alla documentazione medesima, senza in alcun modosmentire tale giudizio mediante l’adeguata riproduzione elocalizzazione degli atti di causa, dai quali si dovrebbe dedurre ilcarattere puntuale delle contestazioni medesime.Nessuna censura, poi, viene mossa alla ratiio decidendi costituitadall’osservazione fatta dalla Corte d’appello – come, ancor prima, dalTribunale – per cui le produzioni ed acquisizioni documentalicostituivano riscontro all’istanza di esibizione formulata dai medesimiricorrenti nel corso del giudizio.4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna di ricorrenti alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo, sulla base del valore desumibile dagli atti,e cioè l’originaria condanna per € 137.578,53.5. La palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce ex seelemento idoneo e sufficiente per considerare l’impugnazione,proposta con il ricorso medesimo, temeraria ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c., in conformità ai parametri reiteratamenteSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026enunciati da questa Corte con specifico riferimento al giudizio diCassazione (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022;Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021), dovendosi in particolarerichiamare il principio per cui in tema di responsabilità aggravata, exart. 96, terzo comma, c.p.c., costituisce abuso del diritto diimpugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorsoper cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine aragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motiviinammissibili, poiché ciò pone in evidenza il mancato impiego delladoverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame (Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020).Questa Corte, in particolare, ha osservato che la proposizione diun ricorso per cassazione fondato su motivi palesementeinammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadroordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantirel'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra,deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivirispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto,costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso delprocesso", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistemaprocessuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad esseresanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favoredella controparte, di una somma equitativamente determinata, aisensi dell'art.96, terzo comma, c.p.c., la quale configura una sanzionedi carattere pubblicistico che non richiede l'accertamentodell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente maSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva,consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez.3 - Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021 ma si vedano anche Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenzan. 19285 del 29/09/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3376 del22/02/2016Nel caso di specie, la proposizione di un ricorso: I) basato suun’articolazione non lineare dei motivi di censura; II) affidato, in benquattro motivi su sette, al richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5),c.p.c., pur nell’evidente operatività della preclusione di cui all’art.348-ter in alcun modo superata dalle deduzioni del ricorso; III)imperniato, in altri due motivi di ricorso, sul formale richiamo all’art.360, n. 3), c.p.c., privo, tuttavia, della concreta deduzione di uninadeguato governo delle previsioni di diritto e riferito esclusivamentea profili in fatto; IV) caratterizzato complessivamente da marcatecarenze nel rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.,vale ad evidenziare come l’impugnazione sia stata proposta con gravecolpa e si sia tradotta nell’abuso processuale dello strumento delricorso in sede di legittimità.Pertanto, in applicazione della menzionata disposizione, si stima dicondannare parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di un ulteriore importo che si ritiene di determinare,equitativamente, nella stessa misura dell’importo liquidato a titolo dicompenso per le spese del giudizio.6. Stante il tenore della pronuncia, infine, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,Sez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 29643/2021Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 7116/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;condanna i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., acorrispondere alla controricorrente l’ulteriore importo di € 8.000,00;Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 14 di 14P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;condanna i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., acorrispondere alla controricorrente l’ulteriore importo di € 8.000,00;Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 29643/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 14 di 14
Sentenza Cassazione n. 07116/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris