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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 04985/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Antonino, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Melfi, avverso la ordinanza in data 21/7/2022 del Tribunale di Potenza, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale per il riesame di Potenza; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 21 luglio 2022 (motivi dep. il 23 agosto 2022), il Tribunale di Potenza -sezione distrettuale, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.- ha riformato l'ordinanza emessa il 28 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e di quello di concorso in calunnia, contestato al capo 55 della provvisoria imputazione, sostituendo alla misura detentiva inframuraria quella degli arresti domiciliari.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti, secondo le indicazioni offerte dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione, per contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità e travisamento della prova intercettiva (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla divisata gravità indiziaria per il fatto di partecipazione associativa contestato, attesa la già rilevata non riferibilità al ricorrente dell'unica chiamata in correità ([OSCURATO:PERSONA]) e l'assoluta neutralità ed insignificanza della conversazione intercettata il 20 luglio 2020, relativa ad un incontro occasionale e priva di qualsivoglia significato indiziante, se non della mera conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri episodi valorizzati ai fini della gravità indiziaria (conversazione in carcere con il fratello detenuto e lo zio comune dei due) non erano neppure stati enunciati nel momento genetico della cautela e nulla aggiungono in termini di significato indiziante (atteso il manifesto ed assoluto travisamento del dato colloquiale) per la contestata ipotesi di partecipazione associativa;

2.2. inosservanza della legge processuale (art. 274, lett. c, 275 cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale argomentato in ordine alla concretezza delle ritenute esigenze cautelari di prevenzione speciale; dando soltanto conto della presunzione di sussistenza delle dette esigenze, che il Tribunale della cautela ha peraltro ritenuto tutelabili solo con la misura degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il Tribunale della valutazione incidentale ha apprezzato i seguenti elementi indiziari, di natura dichiarativa ed intercettiva, dai quali ha tratto il convincimento (elevata probabilità di colpevolezza valutata allo stato degli atti) della partecipazione "attiva" del ricorrente alla cosca [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], attiva in Melfi e località limitrofe:

1.1. [OSCURATO:PERSONA], interrogato in data 29 settembre 2013, declinava l'organico del sodalizio, indicando -quali partecipi- anche [OSCURATO:PERSONA], il figlio Lorenzo (oggi non ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA], che a pag. 30 della ordinanza il Tribunale spiega non essere l'odierno ricorrente, ma un cugino, quasi omonimo; altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]Amato, interrogato in data 23 aprile 2015 non indicava invece il ricorrente tra i partecipi di quello stesso sodalizio.

1.2. Il ricorrente non partecipa, come invece altri indagati, all'incontro del maggio 2016 con [OSCURATO:PERSONA], appena scarcerato; tale occasione era ritenuta, per altri, significativa di sodalità.

1.3. A pag. 24 della ordinanza impugnata viene poi descritto l'incontro (partecipato anche dal ricorrente) del 20 luglio 2020, cui il Tribunale annette valore dimostrativo, perché tale occasione è "dedicata a un reciproco aggiornamento delle rispettive situazioni giudiziarie e dello stato dei loro affari".

Si incontrano in presenza, in occasione della consumazione di un pasto (la cui preordinazione non sembra evincersi dal contenuto colloquiale riportato in ordinanza), [OSCURATO:PERSONA] (padre del ricorrente), il figlio Antonino, [OSCURATO:PERSONA] e, collegato in video chiamata dall'istituto di detenzione, il padre Angelo.

Quest'ultimo neppure riconosce in volto [OSCURATO:PERSONA], ma una volta inteso (a seguito della indicazione fornita dal figlio) chi fossero gli interlocutori telematici chiede al figlio e a loro stessi notizie sulle loro occupazioni lavorative e come procedevano i lavori agricoli e l'allevamento di ovini (il testo trascritto della conversazione si legge alle pag. da 25 a 27 della ordinanza impugnata).

1.4. A pag. 28 il Tribunale richiama poi una conversazione, intercettata tra presenti (in sala colloqui) il 3 ottobre 2019 e ritenuta gravemente indicativa della partecipazione associativa, tra il ricorrente, il fratello detenuto (Lorenzo) ed uno zio dei due (Giovanni).

Nel corso della conversazione (non trascritta in ordinanza, ma riportata dal difensore nel testo del ricorso ed allegata integralmente ai motivi) il ricorrente avrebbe, ad avviso del Tribunale, informato il fratello detenuto della disponibilità che [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto loro per la soluzione di un problema giudiziario innescato dalla denunzia di un imprenditore agricolo afferente il mercato del fieno da mangime, settore agricolo nel quale la famiglia [OSCURATO:PERSONA] è impegnata.

Il Tribunale osserva che, ancorché la figura del ricorrente fosse stata già ritenuta estranea al contesto estorsivo e perturbativo della concorrenza (imposizione dell'acquisto del fieno), l'interessamento manifestato nel coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] nella soluzione di questioni attinenti alla impresa agricola di famiglia indicasse univocamente l'appartenenza alla consorteria a base familistica.

1.5. Alle pagine 32 e 33 della ordinanza impugnata il Tribunale valorizza inoltre un episodio (definito spedizione punitiva) commesso insieme al fratello Lorenzo in danno dei gestori dell'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA].

La vicenda, che è oggetto di autonoma imputazione per reato di calunnia (v. infra) e che ha visto esclusa, in sede di emissione del titolo, l'aggravante delle finalità di agevolazione mafiosa, non compare tra le condotte sintomatiche di affectio descritte al capo 1, sarebbe tuttavia indice della modalità di affermazione violenta dell'impresa familiare nel territorio.

1.6. A pagina 34, infine, il Tribunale apprezza, sotto il profilo della gravità indiziaria non oggetto di contestazione nella sede incidentale di riesame, l'autonoma imputazione di calunnia (non aggravata dalle finalità di agevolazione mafiosa) descritta al capo 55.

2. Orbene, principiando l'analisi dei motivi di ricorso dalla controversa valutazione della conversazione intercettata tra presenti il 3 ottobre 2019, nella sala colloqui del carcere ove era detenuto [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta dal Tribunale l'elemento più gravemente indiziante), va preliminarmente chiarito che la conversazione non era stata in precedenza apprezzata, quale elemento indiziante, dal giudice che ha emesso la misura.

L'indizio è stato quindi introdotto nel panorama valutativo solo dal Tribunale per il riesame; come tale può pertanto essere oggetto di censura nella sede di legittimità (Sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, Rv. 283777).

Parte ricorrente ha inoltre diligentemente allegato ai motivi di ricorso la trascrizione, operata dalla polizia giudiziaria, della detta conversazione, ne ha incorporato il testo in ricorso e ha altresì indicato le pagine della informativa di polizia giudiziaria ove è stata riportata, così adempiendo all'onere di diligente allegazione al ricorso dell'elemento esterno, asseritamente travisato, sul quale si sollecita l'attenzione della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 25315 del 20/3/2012, Rv. 253073).

Lo stesso ricorrente ha infine sollecitato la Corte ad apprezzare la manifesta illogicità e l'assoluta incongruità della lettura offerta dal Tribunale di quella conversazione (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).

La deduzione è pertanto ammissibile.

Tale diligente allegazione difensiva (trascrizione della conversazione e sintesi della stessa contenuta nella mozione cautelare e nella informativa di polizia giudiziaria, incorporata quest'ultima nel testo del ricorso) dimostra come il dato indiziario, evidenziato peraltro solo in sede di riesame e non valorizzato in alcun modo dal Giudice del momento genetico (il che porta ad escludere che sul punto possa ritenersi formata quella duplice conformità "verticale", che limita fortemente la possibilità di apprezzare il travisamento della prova), sia stato malinteso e del tutto travisato dal Tribunale della cautela, che ha tratto dal testo di una "celia" (piuttosto univoca nel suo significato) partecipata da Antonino (oggi ricorrente) al fratello Lorenzo, detenuto, un significato indiziante assolutamente distante dal solco intellegibile del tratto grafico.

Il testo, accessibile alla Corte in ragione della qualità e della misura del vizio dedotto (Sez. 3, n. 44938/2021, cit.) sembra, per vero, esplicitare un significato del tutto diverso da quello fatto proprio dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] racconta al fratello, detenuto, di essere stato avvicinato da Umberto di Muro (ubriaco e apparentemente sotto effetto di stupefacenti), che sembrava "sapere" (non si chiarisce cosa) e voleva (forse) "dare un consiglio".

L'intervento "petulante" veniva, quindi, respinto con fermezza -ed anche con un certo sprezzo- dal ricorrente.

Orbene, dedurre da tale embrione di conversazione (riportata da fratello a fratello) che il ricorrente avesse manifestato, con le parole trascritte in informativa ed allegate al ricorso, affectio familistico- mafiosa appare davvero arduo.

Nel senso che il testo della trascrizione appare molto lontano da una tale lettura indiziante.

Il Tribunale della cautela è pertanto chiamato, in sede di rinvio, ad argomentare funditus le ragioni per le quali il testo di quella conversazione debba essere letto come univocamente significante della intenzione del [OSCURATO:PERSONA] (tacciato di ubriachezza molesta dal ricorrete) di offrire la sua opera a favore (non del soggetto, ma) del sodalizio.

Una volta compiuta tale operazione chiarirà il Tribunale le ragioni che inducono a ritenere (con grado probabilistico vicino alla certezza) che una tale propalazione, da fratello a fratello, possa manifestare univocamente affectio mafiosa e non solo fraterna.

Solo una volta compiuta tale duplice operazione logica dovrà chiarirsi se il testo di tale conversazione (che appare neutro) possa colorarsi di significato gravemente indiziante, in tema di partecipazione associativa, ove collocato in un diverso e più significativo contesto di dedizione del ricorrente alla "famiglia", intesa quale embrione della compagine mafiosa descritta al capo 1.

2.1. Del pari è a dirsi (in tema di manifesta incongruenza tra il dato intellegibile del testo e la lettura offertane dal giudice del merito) per la conversazione del 20 luglio 2020.

Non è innanzitutto dato cogliere, attraverso l'analisi del senso delle parole trascritte, la natura preordinata dell'incontro; al contrario, l'incontro tra il figlio del detenuto [OSCURATO:PERSONA] ed i due [OSCURATO:PERSONA] pare sortito da una mera occasione fortuita.

Così pure il significato della conversazione, che non appare tradire alcuna particolare affectio solidale tra i colloquianti, men che meno tra il ricorrente ed il detenuto [OSCURATO:PERSONA].

Né si può far leva, per ipotizzare un comune interesse di natura mafiosa, sull'interesse manifestato dal detenuto per l'attività agricola svolta dai [OSCURATO:PERSONA], che non appare in sé illecita e non è pertanto in grado di "macchiare" di partecipata affectio la curiosità informativa espressa dal [OSCURATO:PERSONA] detenuto.

2.2. Infine, neppure la "spedizione punitiva" condotta insieme al fratello Lorenzo pare sintomatica di affectio mafiosa a base familiare.

Innanzitutto, l'episodio non è contestato in imputazione come epifania di mafiosità degli agenti.

Il fatto descritto è parte di una autonoma contestazione di calunnia, per la quale lo stesso Giudice per le indagini preliminari ha escluso la finalità mafiosa della condotta.

Se non inquadrato in un contesto latu senso estorsivo o altrimenti perturbativo della concorrenza, l'episodio è destinato a restare, al più, isolata manifestazione di ritorsione violenta orientata verso altro imprenditore agricolo.

3. Tutti i travisamenti e le illogicità manifeste appena evidenziate erano state opposte dalla difesa con la memoria prodotta in sede di riesame.

Sui punti dedotti la motivazione offerta dal Tribunale non è apparsa né logica, né esaustiva; permanendo, invero, evidenti, macroscopiche e palesi incongruenze storiche e logiche tra quanto sgorga dalle fonti indiziarie utilizzabili e quanto apprezzato dal Tribunale, con parabola argomentativa che ha assunto le forme della iperbole logica.

Ed invero, in assenza di fonti dichiarative che descrivano una condotta sintomatica di affectio mafiosa, ancorché a base familistica, il ricorrente è rimasto avvinto alla imputazione sulla base di elementi colloquiali apertamente travisati.

Conclusivamente, la difesa aveva posto al Tribunale, con la memoria prodotta in udienza, un quesito dirimente: se il ricorrente fosse un figlio e fratello che si informa, commenta, osserva, apprezza o riprova le altrui azioni, allorquando viene attinto il suo nucleo di affetti famigliari, si preoccupa di proteggerli dal pericolo della incriminazione, o fosse invece un callido associato, che usa la solidarietà famigliare per mantenere e accrescere il valore criminale del sodalizio a base genetica.

E' a questa domanda che il Tribunale doveva offrire una risposta fondata sugli atti (logicamente interpretati) ed è a tale interrogativo che ad avviso del Collegio, il Tribunale offre una risposta monca ed ellittica, travisando gli elementi già valorizzati in sede di emissione del titolo cautelare impugnato e addirittura scovandone di diversi, ancor più equivoci di quelli valorizzati con la mozione cautelare e con l'ordinanza genetica.

4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di Potenza, per nuovo esame, che dia conto del tipo di affectio (familiare o mafiosa) resa manifesta dalle condotte oggetto di scrutinio nel merito.

4.1. L'annullamento con rinvio in riferimento al delitto associativo di cui al capo 1 riverbera effetti anche quanto a correttezza della decisione incidentale sul delitto di calunnia contestato al capo

55. Trattandosi di condotta episodica, non aggravata da finalità mafiose, commessa da soggetto che il Tribunale ha già ritenuto immune da seri pregiudizi, la valutazione delle esigenze cautelari dovrà assumere pertanto connotati più stringenti, sia in punto di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, che quanto a scelta della misura.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Antonino, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Melfi, avverso la ordinanza in data 21/7/2022 del Tribunale di Potenza, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale per il riesame di Potenza; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21 luglio 2022 (motivi dep. il 23 agosto 2022), il Tribunale di Potenza -sezione distrettuale, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.- ha riformato l'ordinanza emessa il 28 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e di quello di concorso in calunnia, contestato al capo 55 della provvisoria imputazione, sostituendo alla misura detentiva inframuraria quella degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti, secondo le indicazioni offerte dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione, per contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità e travisamento della prova intercettiva (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla divisata gravità indiziaria per il fatto di partecipazione associativa contestato, attesa la già rilevata non riferibilità al ricorrente dell'unica chiamata in correità ([OSCURATO:PERSONA]) e l'assoluta neutralità ed insignificanza della conversazione intercettata il 20 luglio 2020, relativa ad un incontro occasionale e priva di qualsivoglia significato indiziante, se non della mera conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri episodi valorizzati ai fini della gravità indiziaria (conversazione in carcere con il fratello detenuto e lo zio comune dei due) non erano neppure stati enunciati nel momento genetico della cautela e nulla aggiungono in termini di significato indiziante (atteso il manifesto ed assoluto travisamento del dato colloquiale) per la contestata ipotesi di partecipazione associativa; 2.2. inosservanza della legge processuale (art. 274, lett. c, 275 cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale argomentato in ordine alla concretezza delle ritenute esigenze cautelari di prevenzione speciale; dando soltanto conto della presunzione di sussistenza delle dette esigenze, che il Tribunale della cautela ha peraltro ritenuto tutelabili solo con la misura degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale della valutazione incidentale ha apprezzato i seguenti elementi indiziari, di natura dichiarativa ed intercettiva, dai quali ha tratto il convincimento (elevata probabilità di colpevolezza valutata allo stato degli atti) della partecipazione "attiva" del ricorrente alla cosca [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], attiva in Melfi e località limitrofe: 1.1. [OSCURATO:PERSONA], interrogato in data 29 settembre 2013, declinava l'organico del sodalizio, indicando -quali partecipi- anche [OSCURATO:PERSONA], il figlio Lorenzo (oggi non ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA], che a pag. 30 della ordinanza il Tribunale spiega non essere l'odierno ricorrente, ma un cugino, quasi omonimo; altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]Amato, interrogato in data 23 aprile 2015 non indicava invece il ricorrente tra i partecipi di quello stesso sodalizio. 1.2. Il ricorrente non partecipa, come invece altri indagati, all'incontro del maggio 2016 con [OSCURATO:PERSONA], appena scarcerato; tale occasione era ritenuta, per altri, significativa di sodalità. 1.3. A pag. 24 della ordinanza impugnata viene poi descritto l'incontro (partecipato anche dal ricorrente) del 20 luglio 2020, cui il Tribunale annette valore dimostrativo, perché tale occasione è "dedicata a un reciproco aggiornamento delle rispettive situazioni giudiziarie e dello stato dei loro affari". Si incontrano in presenza, in occasione della consumazione di un pasto (la cui preordinazione non sembra evincersi dal contenuto colloquiale riportato in ordinanza), [OSCURATO:PERSONA] (padre del ricorrente), il figlio Antonino, [OSCURATO:PERSONA] e, collegato in video chiamata dall'istituto di detenzione, il padre Angelo. Quest'ultimo neppure riconosce in volto [OSCURATO:PERSONA], ma una volta inteso (a seguito della indicazione fornita dal figlio) chi fossero gli interlocutori telematici chiede al figlio e a loro stessi notizie sulle loro occupazioni lavorative e come procedevano i lavori agricoli e l'allevamento di ovini (il testo trascritto della conversazione si legge alle pag. da 25 a 27 della ordinanza impugnata). 1.4. A pag. 28 il Tribunale richiama poi una conversazione, intercettata tra presenti (in sala colloqui) il 3 ottobre 2019 e ritenuta gravemente indicativa della partecipazione associativa, tra il ricorrente, il fratello detenuto (Lorenzo) ed uno zio dei due (Giovanni). Nel corso della conversazione (non trascritta in ordinanza, ma riportata dal difensore nel testo del ricorso ed allegata integralmente ai motivi) il ricorrente avrebbe, ad avviso del Tribunale, informato il fratello detenuto della disponibilità che [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto loro per la soluzione di un problema giudiziario innescato dalla denunzia di un imprenditore agricolo afferente il mercato del fieno da mangime, settore agricolo nel quale la famiglia [OSCURATO:PERSONA] è impegnata. Il Tribunale osserva che, ancorché la figura del ricorrente fosse stata già ritenuta estranea al contesto estorsivo e perturbativo della concorrenza (imposizione dell'acquisto del fieno), l'interessamento manifestato nel coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] nella soluzione di questioni attinenti alla impresa agricola di famiglia indicasse univocamente l'appartenenza alla consorteria a base familistica. 1.5. Alle pagine 32 e 33 della ordinanza impugnata il Tribunale valorizza inoltre un episodio (definito spedizione punitiva) commesso insieme al fratello Lorenzo in danno dei gestori dell'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda, che è oggetto di autonoma imputazione per reato di calunnia (v. infra) e che ha visto esclusa, in sede di emissione del titolo, l'aggravante delle finalità di agevolazione mafiosa, non compare tra le condotte sintomatiche di affectio descritte al capo 1, sarebbe tuttavia indice della modalità di affermazione violenta dell'impresa familiare nel territorio. 1.6. A pagina 34, infine, il Tribunale apprezza, sotto il profilo della gravità indiziaria non oggetto di contestazione nella sede incidentale di riesame, l'autonoma imputazione di calunnia (non aggravata dalle finalità di agevolazione mafiosa) descritta al capo 55. 2. Orbene, principiando l'analisi dei motivi di ricorso dalla controversa valutazione della conversazione intercettata tra presenti il 3 ottobre 2019, nella sala colloqui del carcere ove era detenuto [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta dal Tribunale l'elemento più gravemente indiziante), va preliminarmente chiarito che la conversazione non era stata in precedenza apprezzata, quale elemento indiziante, dal giudice che ha emesso la misura. L'indizio è stato quindi introdotto nel panorama valutativo solo dal Tribunale per il riesame; come tale può pertanto essere oggetto di censura nella sede di legittimità (Sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, Rv. 283777). Parte ricorrente ha inoltre diligentemente allegato ai motivi di ricorso la trascrizione, operata dalla polizia giudiziaria, della detta conversazione, ne ha incorporato il testo in ricorso e ha altresì indicato le pagine della informativa di polizia giudiziaria ove è stata riportata, così adempiendo all'onere di diligente allegazione al ricorso dell'elemento esterno, asseritamente travisato, sul quale si sollecita l'attenzione della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 25315 del 20/3/2012, Rv. 253073). Lo stesso ricorrente ha infine sollecitato la Corte ad apprezzare la manifesta illogicità e l'assoluta incongruità della lettura offerta dal Tribunale di quella conversazione (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). La deduzione è pertanto ammissibile. Tale diligente allegazione difensiva (trascrizione della conversazione e sintesi della stessa contenuta nella mozione cautelare e nella informativa di polizia giudiziaria, incorporata quest'ultima nel testo del ricorso) dimostra come il dato indiziario, evidenziato peraltro solo in sede di riesame e non valorizzato in alcun modo dal Giudice del momento genetico (il che porta ad escludere che sul punto possa ritenersi formata quella duplice conformità "verticale", che limita fortemente la possibilità di apprezzare il travisamento della prova), sia stato malinteso e del tutto travisato dal Tribunale della cautela, che ha tratto dal testo di una "celia" (piuttosto univoca nel suo significato) partecipata da Antonino (oggi ricorrente) al fratello Lorenzo, detenuto, un significato indiziante assolutamente distante dal solco intellegibile del tratto grafico. Il testo, accessibile alla Corte in ragione della qualità e della misura del vizio dedotto (Sez. 3, n. 44938/2021, cit.) sembra, per vero, esplicitare un significato del tutto diverso da quello fatto proprio dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] racconta al fratello, detenuto, di essere stato avvicinato da Umberto di Muro (ubriaco e apparentemente sotto effetto di stupefacenti), che sembrava "sapere" (non si chiarisce cosa) e voleva (forse) "dare un consiglio". L'intervento "petulante" veniva, quindi, respinto con fermezza -ed anche con un certo sprezzo- dal ricorrente. Orbene, dedurre da tale embrione di conversazione (riportata da fratello a fratello) che il ricorrente avesse manifestato, con le parole trascritte in informativa ed allegate al ricorso, affectio familistico- mafiosa appare davvero arduo. Nel senso che il testo della trascrizione appare molto lontano da una tale lettura indiziante. Il Tribunale della cautela è pertanto chiamato, in sede di rinvio, ad argomentare funditus le ragioni per le quali il testo di quella conversazione debba essere letto come univocamente significante della intenzione del [OSCURATO:PERSONA] (tacciato di ubriachezza molesta dal ricorrete) di offrire la sua opera a favore (non del soggetto, ma) del sodalizio. Una volta compiuta tale operazione chiarirà il Tribunale le ragioni che inducono a ritenere (con grado probabilistico vicino alla certezza) che una tale propalazione, da fratello a fratello, possa manifestare univocamente affectio mafiosa e non solo fraterna. Solo una volta compiuta tale duplice operazione logica dovrà chiarirsi se il testo di tale conversazione (che appare neutro) possa colorarsi di significato gravemente indiziante, in tema di partecipazione associativa, ove collocato in un diverso e più significativo contesto di dedizione del ricorrente alla "famiglia", intesa quale embrione della compagine mafiosa descritta al capo 1. 2.1. Del pari è a dirsi (in tema di manifesta incongruenza tra il dato intellegibile del testo e la lettura offertane dal giudice del merito) per la conversazione del 20 luglio 2020. Non è innanzitutto dato cogliere, attraverso l'analisi del senso delle parole trascritte, la natura preordinata dell'incontro; al contrario, l'incontro tra il figlio del detenuto [OSCURATO:PERSONA] ed i due [OSCURATO:PERSONA] pare sortito da una mera occasione fortuita. Così pure il significato della conversazione, che non appare tradire alcuna particolare affectio solidale tra i colloquianti, men che meno tra il ricorrente ed il detenuto [OSCURATO:PERSONA]. Né si può far leva, per ipotizzare un comune interesse di natura mafiosa, sull'interesse manifestato dal detenuto per l'attività agricola svolta dai [OSCURATO:PERSONA], che non appare in sé illecita e non è pertanto in grado di "macchiare" di partecipata affectio la curiosità informativa espressa dal [OSCURATO:PERSONA] detenuto. 2.2. Infine, neppure la "spedizione punitiva" condotta insieme al fratello Lorenzo pare sintomatica di affectio mafiosa a base familiare. Innanzitutto, l'episodio non è contestato in imputazione come epifania di mafiosità degli agenti. Il fatto descritto è parte di una autonoma contestazione di calunnia, per la quale lo stesso Giudice per le indagini preliminari ha escluso la finalità mafiosa della condotta. Se non inquadrato in un contesto latu senso estorsivo o altrimenti perturbativo della concorrenza, l'episodio è destinato a restare, al più, isolata manifestazione di ritorsione violenta orientata verso altro imprenditore agricolo. 3. Tutti i travisamenti e le illogicità manifeste appena evidenziate erano state opposte dalla difesa con la memoria prodotta in sede di riesame. Sui punti dedotti la motivazione offerta dal Tribunale non è apparsa né logica, né esaustiva; permanendo, invero, evidenti, macroscopiche e palesi incongruenze storiche e logiche tra quanto sgorga dalle fonti indiziarie utilizzabili e quanto apprezzato dal Tribunale, con parabola argomentativa che ha assunto le forme della iperbole logica. Ed invero, in assenza di fonti dichiarative che descrivano una condotta sintomatica di affectio mafiosa, ancorché a base familistica, il ricorrente è rimasto avvinto alla imputazione sulla base di elementi colloquiali apertamente travisati. Conclusivamente, la difesa aveva posto al Tribunale, con la memoria prodotta in udienza, un quesito dirimente: se il ricorrente fosse un figlio e fratello che si informa, commenta, osserva, apprezza o riprova le altrui azioni, allorquando viene attinto il suo nucleo di affetti famigliari, si preoccupa di proteggerli dal pericolo della incriminazione, o fosse invece un callido associato, che usa la solidarietà famigliare per mantenere e accrescere il valore criminale del sodalizio a base genetica. E' a questa domanda che il Tribunale doveva offrire una risposta fondata sugli atti (logicamente interpretati) ed è a tale interrogativo che ad avviso del Collegio, il Tribunale offre una risposta monca ed ellittica, travisando gli elementi già valorizzati in sede di emissione del titolo cautelare impugnato e addirittura scovandone di diversi, ancor più equivoci di quelli valorizzati con la mozione cautelare e con l'ordinanza genetica. 4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di Potenza, per nuovo esame, che dia conto del tipo di affectio (familiare o mafiosa) resa manifesta dalle condotte oggetto di scrutinio nel merito. 4.1. L'annullamento con rinvio in riferimento al delitto associativo di cui al capo 1 riverbera effetti anche quanto a correttezza della decisione incidentale sul delitto di calunnia contestato al capo 55. Trattandosi di condotta episodica, non aggravata da finalità mafiose, commessa da soggetto che il Tribunale ha già ritenuto immune da seri pregiudizi, la valutazione delle esigenze cautelari dovrà assumere pertanto connotati più stringenti, sia in punto di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, che quanto a scelta della misura. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale
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