CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] n. 32; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE su entrata ex ar . 1, comma 3, del d ì-ì. 193 del 2016, conv. dalla I. n. 225 del 2016 ad Equitalia centro s.r.l. in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - i7 [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua sede in Pistoia, via Fermi n. 1; Intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze (16951/2015, emessa il 5 ottobre 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]. presentò la dichiarazione fiscale per l'anno 2003, esponendo un credito IVA complessivo di euro 1.502.224.00, e chiese a rimborso l'importo di euro 807.277,00. Nel 2008 l'Ufficio di Cagliari comunicò diniego alla richiesta di rimborso perché non documentata. Venne, quindi, presentato dall'odierna società ricorrente ricorso alla CTP competente di Cagliari (oltre che per il diniego anche per altri atti) che venne respinto il 2.5.2009. La decisione venne impugnata e l'appello poi accolto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudizio proseguì, tuttavia, in Cassazione su impulso della A.G. e venne dichiarato estinto nel 2015 per aver il contribuente prestato adesione alla sanatoria ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011. Nel frattempo, però, [OSCURATO:SOCIETA]. utilizzò in compensazione il credito di imposta 2003 a partire dal periodo di imposta 2009 (in particolare in parte per il 2009 ed in parte per il 2010). Sicché l'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato la liquidazione manuale anticipata della dichiarazione per l'anno di imposta 2009, verificò la sussistenza dell'importo pari a 807,277,00 (corrispondente all'intero credito dichiarato): in parte utilizzato dal contribuente (indicandolo al rigo RX 30 del modello Unico soc. cap, 2010/2009) in compensazione nel corso del 2009 per 361,547,00 e per la restante parte riportato come importo residuo da compensare nel 2010. Quindi vennero notificati al contribuente due atti: il primo (oggetto del presente giudizio) costituito da una cartella di pagamento del 15.9.2011 per il recupero delle somme tutte, oltre sanzioni, interessi ed il secondo relativo al recupero di IVA ed IRES. 2.Avverso la cartella di pagamento in questa sede d'interesse venne presentato ricorso alla CTP di Pistoia che lo accolse sul presupposto che, avendo la CTR di Cagliari accolto il ricorso della parte, la decisione dovesse essere eseguita, in quanto provvisoriamente esecutiva. La decisione venne impugnata dall'A.E. e la CTR accolse l'appello dell'Ufficio sul presupposto della "violazione del principio di cui all'art.112 c.p.c. risultando evidente per tabulas che la CTP di Pistoia abbia interferito nel potere dispositivo delle parti ex art. 99 c.p.c. alterando gli elementi posti a base dell'azione" e ritenne legittima la cartella stante l'impossibilità di "poter compensare un credito IVA di cui si è chiesto in un altro procedimento il rimborso, contestato e non riconosciuto per mancata presentazione dei documenti comprovanti la sua spettanza." La CTR evidenziò, inoltre, che gli esiti del giudizio non avrebbero potuto essere diversi anche se la sentenza di primo grado fosse stata frutto del principio di valenza del giudicato esterno "considerato che la sentenza della commissione di Cagliari risulta ancora sub judice, come da provvedimento della Corte di Cassazione del 30 dicembre 2013".Si aggiunse infine che qualora il procedimento da ultimo citato fosse stato definito in favore della società contribuente sarebbe comunque venuta a cessare la materia del contendere del procedimento essendo il rimborso già riconosciuto.La società ricorre con 3 motivi (chiedendo altresì sollevarsi questione di legittimità costituzionale) avverso il quale l'A.E. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 1 comma 3 c.p.c. La CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio sulla base della violazione della citata norma sul presupposto che la CTP avesse interferito nel potere dispositivo delle parti alterando gli elementi posti alla base delle azioni (petitum e causa petendi). Nella specie, ad avviso del ricorrente, non si sussisterebbe alcuna violazione del predetto principio avendo la società contribuente in via principale e nel merito chiesto di dichiarare nulla o comunque di annullare la cartella di pagamento perché infondata la pretesa tributaria. Al riguardo [OSCURATO:SOCIETA]. osserva, inoltre, come la domanda fosse fondata proprio sull'avvenuto riconoscimento del credito da parte della CTR di Cagliari. In quest'ottica il credito era esistente e la decisione conforme alla domanda. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della I. n. 212 del 200 poiché il giudice di merito "non ha rilevato a carico dell'ufficio la violazione del predetto articolo" e per carenza di motivazione della cartella. In particolare graverebbe sull'ufficio l'onere di mettere al corrente il contribuente di ogni fatto che possa causare il mancato riconoscimento del credito mentre l'atto, posto a fondamento della cartella, non avrebbe spiegato in alcun modo l'origine degli importi ivi indicati né cosa significassero le date ivi riportate. 3. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, secondo la formulazione antecedente alla modifica di cui al d.l. n. 83 del 2012 ai sensi del disposto di cui all'art. 54, comma 4 bis. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte nell'affermare che "la decisione risulta erronea anche se la stessa fosse frutto del principio di valenza del giudicato esterno considerato che la sentenza della Commissione di Cagliari risulta ancora sub iudice..." non si sarebbe resa conto che quando la causa venne stata trattenuta in decisione la sentenza cagliaritana non era più sub iudice perché la S.C. aveva emesso un decreto di estinzione. Sotto altro profilo si denuncia la contraddittoria e l'omessa motivazione su un fatto decisivo poiché essendo intervenuto il decreto di estinzione, in base alla regolarità di definizione della lite, non poteva essere riconosciuto alcun rimborso. Per cui il credito era compensabile. 4. Con la quarta censura il ricorrente chiede alla Corte di rimettere alla Corte Costituzionale la questione, ritenuta rilevante ai fini della decisione, della legittimità costituzionale degli artt. 68 e 69, del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione agli artt. 3,24,11 Cost. di cui innanzi poiché l'esclusione da parte del legislatore della provvisoria esecutività delle sentenze, ove vittorioso sia il contribuente, violerebbe molteplici principi costituzionali ed in particolari sarebbe fonte di una irragionevole disparità di trattamento con il Fisco. 5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. In relazione alla prima doglianza si osserva che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata la quale non si ponga in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (sul punto Sez. T, n. 17897 del 2019). Nella specie la domanda formulata dal ricorrente era ben diversa dall' esito del giudizio. Come, infatti, emerge dalla sentenza il ricorrente aveva contestato la validità della cartella sulla scorta dei seguenti motivi: 1. nullità della cartella in quanto errata nell'intestazione e nei dati inseriti; nullità della cartella poiché emessa in violazione degli art. 6,7, dello Statuto del contribuente; nel merito infondatezza della pretesa tributaria. E' di tutta evidenza, anche a fronte del tentativo del ricorrente di ricondurre le doglianze di primo grado alla motivazione della sentenza della CTP di Pistoia (che accolse la domanda perché la sentenza della CTR di Cagliari dovesse considerarsi provvisoriamente esecutiva), l'insussistenza della pretesa corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 6.Anche il secondo motivo è destituito di fondamento atteso che l'accoglimento della domanda dell'Agenzia determina l'assorbimento del profilo di doglianza e le ulteriori questioni sollevate con il predetto motivo riguardano l'accertamento dei fatti come effettuato dal giudice di merito, non censurabile in questa sede. 7. Anche il terzo motivo deve essere respinto. Si osserva al riguardo da un lato che il passo della sentenza censurato costituisce in realtà motivazione ad abundatiam, riguardante non l'oggetto del giudizio ma il provvedimento di diniego, e dall'altro la doglianza non coglie la ratio della decisione poiché il rigetto deriva altresì dall'aver presentato originariamente domanda di rimborso. Va, infatti, ricordato che il contribuente può modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, mediante una dichiarazione integrativa, senza che sia configurabile una revoca implicita, da presentarsi entro l'anno successivo alla maturazione del credito medesimo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata (Cass. n. 1946 del 2022). 8.In relazione, infine, alla paventata illegittimità degli artt. 68 e 69 del d.lgs.n. 546 del 1992 si osserva previamente la manifesta irrilevanza della questione perché come innanzi evidenziato, nella specie si è al cospetto di una compensazione effettuata dopo aver chiesto un rimborso quindi dinanzi ad una pretesa impositiva correttamente valutata come legittima dal giudice di merito per quanto già rilevato in merito alla seconda doglianza. Peraltro è opportuno rilevare che Corte Cost. n. 316 del 2008 pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ossia sulla impossibilità di chiedere il giudizio di ottemperanza in pendenza dell'impugnazione della sentenza), al punto 9 ha, comunque, affermato che una pronuncia di incostituzionalità in materia ove possibile comporterebbe una revisione dell'intero assetto del diritto tributario (nella specie il giudice a quo sollevava le suddette questioni al fine di ottenere una pronuncia di illegittimità costituzionale che consentisse al contribuente vittorioso in primo grado di ottenere, in pendenza di appello o di termine per proporre appello, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla indicata sentenza tributaria di condanna). In particolare il Giudice delle leggi ha affermato che l'accoglimento di tale petitum, con la conseguente applicabilità del giudizio di ottemperanza a sentenze tributarie di primo grado non passate in giudicato e non provvisoriamente esecutive, comporterebbe l'introduzione nel sistema processuale, ad opera della Corte costituzionale, di una disciplina inedita e non costituzionalmente necessitata del giudizio di ottemperanza, il quale risulterebbe applicabile a prescindere sia dal requisito della provvisoria esecutività della sentenza (richiesto dal quarto comma dell'art. 33 della legge n. 1034 del 1971 per l'ottemperanza alle pronunce del tribunale amministrativo regionale) sia da quello dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata (richiesto, secondo il diritto vivente, dagli artt. 27, primo comma, numero 4), del regio decreto n. 1054 del 1924, e 37 della legge n. 1034 del 1971 per l'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario). [OSCURATO:PERSONA], dopo aver quindi evidenziato che una tale disciplina sarebbe intrinsecamente contraddittoria, è giunta ad un giudizio di manifesta inammissibilità non evitabile neppure con una pronuncia "che attribuisca la provvisoria esecutività alle sentenze tributarie di primo grado, perché tale attribuzione - oltre a non essere costituzionalmente necessitata - comporterebbe necessariamente un'estesa e profonda riforma del complesso delle norme del processo tributario concernenti tanto la tutela cautelare quanto l'esecuzione delle sentenze, in pendenza di giudizio una siffatta riforma di sistema, implicando la scelta tra una pluralità di soluzioni, tutte compatibili con la Costituzione, resta riservata alla discrezionalità del legislatore, con conseguente manifesta inammissibilità, anche sotto questo profilo, delle sollevate questioni". 9.In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente costituito, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente costituito che liquida in euro 10000,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de