CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 17215/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente 1A 1 SENTENZA 26 APR 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,AR1 Luana i avverso la sentenza del 23/05/2022 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 maggio 2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 2.500,00 di multa. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe coltivato a fine di spaccio undici piantine di canapa indiana, aventi principio attivo del 2 % e dalle quali risultavano ricavabili 71,1 dosi medie singole, fino al 12 gennaio 2018. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo agli accertamenti sulla efficacia drogante della sostanza sequestrata. Si deduce che la sentenza impugnata non ha spiegato in che modo dalle «nr. 11 (undici) piantine di canapa indiana in coltivazione dall'aspetto in parte giallognolo riposte in vasi di plastica immersi in acqua stantia», così descritte nel verbale di perquisizione e sequestro, sia stato estratto un reperto contenente «grammi 90 circa di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo marijuana estrapolata da piantine essiccate», come indicato nella nota di trasmissione dalla Stazione dei Carabinieri autori delle indagini al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dell'Arma. Né per quale ragione il citato [OSCURATO:PERSONA] abbia descritto il reperto ancora diversamente, e precisamente come «un sacchetto in polietilene conservante della sostanza vegetale di colore verde (foglie) emanante odore caratteristico». Si evidenzia che non vi è traccia documentale o testimoniale attestante l'operazione di selezione del materiale da sottoporre ad analisi, sicché resta sconosciuto il momento di effettuazione di tale attività, lo stato vegetativo dei reperti ed il criterio utilizzato per la cernita, come emerge anche dalla deposizione del militare che ha proceduto alle analisi di laboratorio. Si aggiunge che le piantine sono organismi viventi soggetti a "mutazioni", che le analisi sono state effettuate sulle sole foglie essiccate, per la mancata trasmissione di rami e ramaglie, e che non è dato sapere neppure se l'opera di selezione sia stata compiuta da un soggetto competente e qualificato. Si conclude che la sentenza, per le lacune indicate, si fonda su una prova «travisata», e quindi, deve ritenersi affetta dal vizio di travisamento della prova. 3. Con memoria presentata nell'interesse del ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le criticità evidenziate nel ricorso non attengono alle attività di campionatura e repertazione, ma riguardano la mancanza di prova della corrispondenza tra quanto oggetto di sequestro e quanto consegnato al Laboratorio di analisi, nonché le modifiche e le alterazioni del reperto determinate dalla procedura, effettuata cm modalità rimaste ignote, con la quale si è proceduto all'essiccazione delle foglie. Conclude che le indicate criticità hanno reso inutilizzabili le analisi, in quanto idonee ad incidere sull'individuazione del principio attivo. 4. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata, infatti, spiega senza incorrere in vizi logici o giuridici perché la sostanza analizzata dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dell'Arma dei Carabinieri corrisponde a quella estratta dalle piante sequestrate all'imputato all'esito della perquisizione effettuata nell'abitazione del medesimo. La Corte d'appello premette che: -) la polizia giudiziaria, all'esito di una perquisizione presso l'abitazione dell'attuale ricorrente, ha rinvenuto una serra artigianale al cui interno erano presenti undici piantine di canapa indiana di un'altezza variabile da 40 a 70 cm., e le ha documentate con rilievi fotografici acquisiti agli atti del procedimento; -) il consulente tecnico autore delle analisi, maresciallo Sciancalepore, ha precisato di aver ricevuto in consegna dalla polizia giudiziaria che aveva operato la perquisizione il fogliame e le infiorescenze, separati dalle piante originarie, ed ha accertato la presenza di principio attivo puro nella misura del 2 °/0, con la possibilità di ricavare 71,1 dosi medie singole. Osserva poi che l'estrazione delle foglie e delle infiorescenze è un'operazione materiale la quale non comporta una modifica della sostanza da sottoporre ad esame, e, quindi, non deve essere svolta in presenza dell'imputato o indagato. Segnala, quindi, che non sono prospettati elementi concreti per dubitare della corrispondenza tra quanto oggetto di sequestro, quanto consegnato al Laboratorio di analisi, e quanto da questo sottoposto ad esame; aggiunge, in proposito, che l'assenza di un verbale delle operazioni compiute non è elemento di dubbio, a maggior ragione se si considera che, in dibattimento, non è stata posta alcuna domanda sul punto al militare operante. 5. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso