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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 10544/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn.1 e 2, e 223, comma 1, L.F. (fatto commesso in Fermo il 2 agosto 2011); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sia in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato che di determinazione del trattamento sanzionatorio (ivi compresa la concessione del benefico della non menzione), è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), e non consentito in questa sede, giacché affidato a mere doglianze in fatto ovvero a rilievi inediti (quali quelli sul trattamento sanzionatorio, che non risultano dall'incontestata sintesi dei motivi di appello); - che il secondo motivo, che lamenta violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è affidato a deduzioni parimenti assertive ed aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato la legittimità del mancato accoglimento - in primo grado - della richiesta difensiva di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per legittimo impedimento da concomitante impegno professionale, peraltro avanzata soltanto in data 18/11/2019, in quanto non documentata: rilievo, questo, confermato da questa Corte, che tramite diretto accesso all'atto processuale, come imposto dalla natura del vizio dedotto, ha riscontrato quanto affermato dai giudici di merito); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2024 ,-- Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn.1 e 2, e 223, comma 1, L.F. (fatto commesso in Fermo il 2 agosto 2011); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sia in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato che di determinazione del trattamento sanzionatorio (ivi compresa la concessione del benefico della non menzione), è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), e non consentito in questa sede, giacché affidato a mere doglianze in fatto ovvero a rilievi inediti (quali quelli sul trattamento sanzionatorio, che non risultano dall'incontestata sintesi dei motivi di appello); - che il secondo motivo, che lamenta violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è affidato a deduzioni parimenti assertive ed aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato la legittimità del mancato accoglimento - in primo grado - della richiesta difensiva di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per legittimo impedimento da concomitante impegno professionale, peraltro avanzata soltanto in data 18/11/2019, in quanto non documentata: rilievo, questo, confermato da questa Corte, che tramite diretto accesso all'atto processuale, come imposto dalla natura del vizio dedotto, ha riscontrato quanto affermato dai giudici di merito); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 ,-- Il Consigliere estensore
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