CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 06629/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Torino che ha confermato il decreto il Tribunale di Torino ha applicato allo stesso proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente - con i quali sono state rispettivamente addotte la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), e 10 d.lgs. 159/2011, e la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b) e c), e 6 d.lgs. 159/2011, nonché (con entrambi i motivi) la mancanza di motivazione e, dunque, la nullità del decreto impugnato, sia in relazione alla qualificazione del proposto come soggetto socialmente pericoloso sia sull'attualità della sua pericolosità sociale - sono manifestamente infondati perché: - nel procedimento di prevenzione, non è preclusa al giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la diversa qualificazione della pericolosità sociale del proposto, in quanto la preclusione del giudicato parziale, in relazione a tale tipologia di procedura, opera limitatamente alle situazioni di fatto oggetto di valutazione (cfr. Sez. 2, n. 3133 del 09/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284051 - 01; Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260401 - 01); - e la Corte di merito ha dato conto in maniera conforme a legge degli elementi posti a fondamento della qualificazione del proposto come persona in atto socialmente pericolosa sub specie dell'art. 1, comma 1, lett. b) e c), cit. (indicando i fatti che ha considerato sintomatici della continuità della sua attività delittuosa e segnatamente, a prescindere dai fatti per cui è stata resa nei suoi confronti assoluzione, i furti in abitazione perpetrati negli anni, da cui ha tratto l'abitualità della commissione da parte sua di delitti lucrogenetici a dispetto dei suoi redditi leciti esigui e limitati nel tempo; e quanto alla qualificazione ex art. 1, comma 1, lett. c), cit., rilevando correttamente il difetto di censure al riguardo con il gravame: cfr. atto di appello), così rendendo una motivazione che non può dirsi apparente, rispetto alla quale non può essere denunciato il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01); rilevato che non può pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta di quanto esposto nella memoria con la quale il difensore del ricorrente ha inteso ribadire l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2