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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18671/2023

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iato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 795 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].STEELS.P.A., in persona de l legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lostudio del difensore sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Contradditto- rioendoprocedimen- tale- IVA - reverse charge AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian.3593/44/2015 depositata il 10 agosto 2015, e non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Milano n. 3769/23/2014 la quale a su a volta aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’avviso di accertamento originato da p.v.c. con cui ve- nivarecuperata ad imposizione l’IVA detratta relativamente all’anno di imposta2006 e pari ad Euro 685.87 4,00, per aver la contribuente con- tabilizzatocosti per l’ammontare complessivo di Euro 3.429.370,40 re- lativia 14 fatture e ad una nota di credito, a fronte di operazioni rite- nutesoggettivamente inesistenti. 2.In particolare la sentenza impugnata dava co nto del fatto che dal p.v.c.emergeva come una società di diritto polacco, la I.M.T. [OSCURATO:PERSONA] avesseemesso le suddette fatture ex art.74 del d.P.R. n.633/1972 e fossedomiciliata in Italia presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La contri buente, che svolgeva attività afferente la la- vorazionedi materiali ferrosi, in applicazione del regime del “reverse charge”integrava le fatture emesse dalla società polacca procedendo allaconseguente registrazione sui registri IVA acquisti e vendite. 3.Il giudice d’appello, disattese le eccezioni preliminari, riteneva priva difondamento la tesi avanzata dalla contribuente di aver diritto alla detrazione,non avendo dimostrato l’assunto secondo cui non sapeva néera in grado di sapere che attraverso il pr oprio acquisto stava par- tecipandoad una frode fiscale. 4.Contro tale decisione la società propone ricorso, affidato a sette mo- tivi,cui replica l’Agenzia con controricorso.

Da ultimo la controricor- rentedeposita istanza di estinzione del giudizio per cessa zione della materiadel contendere.

Consideratoche: 5.In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata anteriormente all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui l’Agenzia controricorrente hadichiarato - con nota di deposito notificata alla contro parte - che la societàha adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 ed ha versato gli importi dovuti, ai fini della rinunciaal ricorso. 5.1.La Corte inoltre osserva che l’Agenzia ha prodotto una nota in cui individual’avviso di accertamento, coincidente con quello alla base del presenteprocesso, dando atto del pagamento dovuto con effetto estin- tivo. 6.Il provvedimento estintivo è consequenziale e le spese di lite sono compensateessendo tale la comune volontà delle parti e del resto la documentazione versata agli atti dal contribuente attesta il sosteni- mento di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenutoconto in questa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 795 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].STEELS.P.A., in persona de l legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lostudio del difensore sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Contradditto- rioendoprocedimen- tale- IVA - reverse charge AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian.3593/44/2015 depositata il 10 agosto 2015, e non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Milano n. 3769/23/2014 la quale a su a volta aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’avviso di accertamento originato da p.v.c. con cui ve- nivarecuperata ad imposizione l’IVA detratta relativamente all’anno di imposta2006 e pari ad Euro 685.87 4,00, per aver la contribuente con- tabilizzatocosti per l’ammontare complessivo di Euro 3.429.370,40 re- lativia 14 fatture e ad una nota di credito, a fronte di operazioni rite- nutesoggettivamente inesistenti. 2.In particolare la sentenza impugnata dava co nto del fatto che dal p.v.c.emergeva come una società di diritto polacco, la I.M.T. [OSCURATO:PERSONA] avesseemesso le suddette fatture ex art.74 del d.P.R. n.633/1972 e fossedomiciliata in Italia presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La contri buente, che svolgeva attività afferente la la- vorazionedi materiali ferrosi, in applicazione del regime del “reverse charge”integrava le fatture emesse dalla società polacca procedendo allaconseguente registrazione sui registri IVA acquisti e vendite. 3.Il giudice d’appello, disattese le eccezioni preliminari, riteneva priva difondamento la tesi avanzata dalla contribuente di aver diritto alla detrazione,non avendo dimostrato l’assunto secondo cui non sapeva néera in grado di sapere che attraverso il pr oprio acquisto stava par- tecipandoad una frode fiscale. 4.Contro tale decisione la società propone ricorso, affidato a sette mo- tivi,cui replica l’Agenzia con controricorso. Da ultimo la controricor- rentedeposita istanza di estinzione del giudizio per cessa zione della materiadel contendere. Consideratoche: 5.In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata anteriormente all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui l’Agenzia controricorrente hadichiarato - con nota di deposito notificata alla contro parte - che la societàha adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 ed ha versato gli importi dovuti, ai fini della rinunciaal ricorso. 5.1.La Corte inoltre osserva che l’Agenzia ha prodotto una nota in cui individual’avviso di accertamento, coincidente con quello alla base del presenteprocesso, dando atto del pagamento dovuto con effetto estin- tivo. 6.Il provvedimento estintivo è consequenziale e le spese di lite sono compensateessendo tale la comune volontà delle parti e del resto la documentazione versata agli atti dal contribuente attesta il sosteni- mento di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenutoconto in questa
Sentenza Cassazione n. 18671/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris