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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 40014/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale della Libertà di Trani, in funzione di giudice del riesame reale, con ordinanza del 12 giugno 2024, respingeva l'istanza proposta ex art. 324 cod.proc.pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Trani del 15-5-2024 che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e, in subordine per equivalente, nei confronti del predetto e dei coindagati del reato di truffa aggravata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di C 100.520,00.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Sasso, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., per motivazione incoerente ed insufficiente nel punto in cui aveva ritenuto che il sequestro preventivo fosse intervenuto dapprima in modo diretto e solo in via sussidiaria per equivalente sino alla concorrenza della somma; si precisava, al proposito, che sul c/c dell'indagato era stata sequestrata la somma di C 10.250,54 finalizzata alla confisca per equivalente e ciò sebbene per interpretazione delle Sezioni Unite penali quando il prezzo o il profitto derivante da reato sono costituiti da denaro, la confisca ed il sequestro vanno sempre qualificati come diretti e ciò anche nei casi di reati il cui profitto consiste non in accrescimento del patrimonio bensì nel risparmio di spesa; ne conseguiva l'illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente adottato dal G.I.P. di Trani; - violazione dell'art. 606 lett.e ) cod.proc.pen. per insufficienza della motivazione sul requisito della esigenza anticipata della confisca e sulla sussistenza di concretezza ed attualità del periculum in mora posto che, al ricorrente, erano state sequestrate solo modeste somme di denaro riconducibili all'attività lavorativa senza alcuna valutazione della possibilità di sottrazione delle stesse prima della pronuncia definitiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili in sede di impugnazione di legittimità dei provvedimenti emessi dal giudice del riesame cautelare reale e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, ai sensi dell'art. 325 comma primo cod.proc.pen. , contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame dei provvedimenti cautelari reali è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge; sul punto le Sezioni Unite hanno chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l'inammissibilità del ricorso posto che, con entrambi motivi, il ricorrente deduce vizi sotto il profilo del difetto di motivazione rilevante ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. senza che né in relazione all'individuazione del fumus del reato presupposto né al periculum la particolareggiata motivazione del tribunale del riesame reale possa, in alcun modo, ritenersi del tutto mancante.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 23 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale della Libertà di Trani, in funzione di giudice del riesame reale, con ordinanza del 12 giugno 2024, respingeva l'istanza proposta ex art. 324 cod.proc.pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Trani del 15-5-2024 che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e, in subordine per equivalente, nei confronti del predetto e dei coindagati del reato di truffa aggravata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di C 100.520,00. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Sasso, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., per motivazione incoerente ed insufficiente nel punto in cui aveva ritenuto che il sequestro preventivo fosse intervenuto dapprima in modo diretto e solo in via sussidiaria per equivalente sino alla concorrenza della somma; si precisava, al proposito, che sul c/c dell'indagato era stata sequestrata la somma di C 10.250,54 finalizzata alla confisca per equivalente e ciò sebbene per interpretazione delle Sezioni Unite penali quando il prezzo o il profitto derivante da reato sono costituiti da denaro, la confisca ed il sequestro vanno sempre qualificati come diretti e ciò anche nei casi di reati il cui profitto consiste non in accrescimento del patrimonio bensì nel risparmio di spesa; ne conseguiva l'illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente adottato dal G.I.P. di Trani; - violazione dell'art. 606 lett.e ) cod.proc.pen. per insufficienza della motivazione sul requisito della esigenza anticipata della confisca e sulla sussistenza di concretezza ed attualità del periculum in mora posto che, al ricorrente, erano state sequestrate solo modeste somme di denaro riconducibili all'attività lavorativa senza alcuna valutazione della possibilità di sottrazione delle stesse prima della pronuncia definitiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili in sede di impugnazione di legittimità dei provvedimenti emessi dal giudice del riesame cautelare reale e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell'art. 325 comma primo cod.proc.pen. , contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame dei provvedimenti cautelari reali è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge; sul punto le Sezioni Unite hanno chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l'inammissibilità del ricorso posto che, con entrambi motivi, il ricorrente deduce vizi sotto il profilo del difetto di motivazione rilevante ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. senza che né in relazione all'individuazione del fumus del reato presupposto né al periculum la particolareggiata motivazione del tribunale del riesame reale possa, in alcun modo, ritenersi del tutto mancante. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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