CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 35095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15014/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso in cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 486/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24.11.2020, NRG 289/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Piacenza, in esito ad accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale autore dell’illecito e, quale obbligato solidale, alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Chiappa era liquidatore, ordinanza ingiunzione per il pagamento della somma di euro 24.187,50, a titolo di sanzioni amministrative per l’occupazione irregolare di cinque lavoratori; 2. l’ordinanza ingiunzione, in esito ad impugnazione del Chiappa, è stata annullata dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale, riformando la sentenza del Tribunale di Piacenza, ha rilevato che, riguardando il fatto un lavoro occasionale svolto nell’ambito di una sola giornata, coincidente con l’inaugurazione estiva di un locale, non trovasse applicazione l’art. 61 d. lgs. 276/2003 e quindi non vi fosse necessità di un progetto; 3. secondo la Corte territoriale, inoltre, non poteva concludersi per la fondatezza della pretesa sanzionatoria, in quanto per alcune delle posizioni non vi era in radice prova di una prestazione svolta , mentre per le altre non vi erano elementi per concludere sulla natura subordinata; 4. l’ “inserzione” nell’organizzazione lavorativa altrui non poteva infatti rivestire portata decisiva – secondo la Corte - tenuto conto dell’assoluta occasionalità della prestazione, mentre non erano emersi elementi utili ad affermare la ricorrenza di un potere conformativo o disciplinare, sicché non restava superata la volontà dei contraenti, emersa in sede ispettiva nei termini dell’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo; 5. l’Ispettorato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; 6. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; 7. i controricorrentihanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia la sentenza impugnata per motivazione illogica e comunque apparente (art. 132 c.p.c. e 111 Cost.), in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che essa consisterebbe in un insieme di proposizioni generiche, oscure e prive di pertinente riferimento agli elementi di causa; 2. il motivo è infondato; 3. è noto che, a parte il caso di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio motivazionale rileva in ipotesi di «"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (C., SU, 8053/2014); 4. nel caso di specie la Corte territoriale ha fa tto leva su un elemento di fondo, dato dalla volontà delle parti e su altrielementi, tra cui la mera occasionalità della prestazione, ritenuti tal i da non consentire di sovvertire quanto desumibile da tale volontà; 5. al di là della fondatezza o meno di tali assunti, è indubbio che essi siano palesati e ben percepibili, il che esclude l’apparenza della motivazione, né si tratta di considerazioni che presentino elementi di irriducibile contraddittorietà; 6. il secondo motivo assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 d. lgs. 276/2003, nonché degli artt. 2094 e 2729 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente fatto discendere dal citato art. 61 e dalla natura occasionale delle prestazioni la riconduzione di esse alla natura autonoma del rapporto; 7. il motivo prosegue poi evidenziando come, nella giurisprudenza della S.C.,fosse acquisito il principio per cui la subordinazione può sussistere anche rispetto a situazioni occasionali, in cui il potere direzionale può essere esercitato anche “de die in diem”, sicché la Corte di merito, valorizzando solo quel profilo, aveva omesso una corretta individuazione dei parametri normativi che governano l’accertamento cui essa era chiamata; 8. va intanto rilevato come, rispetto all’affermazione della Corte d’Appello secondo cui, rispetto ad alcuni rapporti, fosse addirittura mancata prova dello svolgimento – ol tre che pertanto anche del contenuto – di una prestazione di lavoro, nulla sia stato proprio replicato nel ricorso per cassazione; 9. al di ciò la censura, nella sua duplicearticolazione, va comunque disattesa; 10. non è intanto vero che la Corte abbia fatto discendere l’accertamento della subordinazione da una qualche applicazione dell’art. 61 cit., in quanto essa ha fatto riferimento a quella norma solo al fine di escludere che, in presenza di lavoro autonomo privo di progetto, si potesse determinare una trasformazione ex lege, quale prevista dall’allora art. 69 del predetto d. lgs. 276/2003, per procedere poi alla verifica dell’esistenza o meno in concreto degli elementi propri della subordinazione; 11. a quest’ultimo proposito, non è vero che la sentenza faccia leva solo sulla occasionalità delle prestazioni, in quanto sullo sfondo la Corte di merito colloca la ritenuta volontà delle parti, secondo cui il rapporto sarebbe stato stipulato come autonomo, per ritenere poi che tale assunto non risultassesuperato da elementi contrari certi , stante l’impossibilità di apprezza re concretamente profili di eterodirezione e l’impossibilità, data appunto la durata monogiornaliera, di ragionare fondatamente su una situazione di inserimento in un assetto in cui fosse caratterizzante l’esercizio del potere conformativo datoriale; 12. ancora, la sentenza non nega che il rapporto subordinato possa sussistere anche al ricorrere di prestazioni giornaliere, in quanto quel dato temporale è piuttosto inserito nel contesto di un pur sommario ragionamento, sviluppato nei termini appena detti, per desumerne infine l’insufficienza probatoria, il tutto secondo un canovaccio che esprime una valutazione di merito, rispetto alla quale non è dato ravvisare alcun vizio di legittimità, non essendo certamente consentito in questa sede, né proporre, né procedere ad una diversa valutazione delle emergenze istruttorie (C. SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013); 13. alla complessiva reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese di giudizio; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e al rimborso in favore delle controparti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.000,00 per competenze prof