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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10057/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13607-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] N 1 [OSCURATO:PERSONA], SULMONA, L'AQUILA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO n. 300, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA , [OSCURATO:PERSONA]; A066(/ - intimati - - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 574/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 13607 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio dinanzi al Tribunale de l'Aquila la ASL 1 Avezzano — Sulmona — L'Aquila ed il Comune de L'Aquila al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio allorquando, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, nel tentativo di evitare un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata, cadde rovinosamente a terra riportando gravi lesioni.

Si costituirono in giudizio la ASL 1, il Comune de L'Aquila nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., terza chiamata, respingendo le pretese avversarie.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale de l'Aquila, con sentenza n. 179/2013 pubblicata il 14 marzo 2013 accolse la domanda proposta nei confronti della ASL 1, ritenendola esclusiva responsabile dell'accaduto e condannandola al risarcimento dei danni.

Rigettò, invece, la domanda proposta nei confronti del Comune de l'Aquila, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite, anche in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale decisione ha proposto appello la ASL 1, chiedendo la riforma integrale della sentenza stante l'assenza di qualsiasi responsabilità.

Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e spigando appello incidentale nei confronti del Comune de [OSCURATO:SOCIETA]. rimasti contumaci in sede di appello.

La Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA]Aquila, con sentenza n. 574/2020 del 14 aprile 2020 ha rigettato l'appello proposto dalla ASL 1 sul presupposto che, ai sensi della L. n. 281 del 1991 nonché della L. n. 86 del 1999, incombe in capo a quest'ultima un dovere generalizzato di vigilanza e controllo del territorio trattandosi di un soggetto istituzionalmente tenuto alla cattura dei "cani vaganti senza controllo".

Diversamente in capo al Comune vi è solo una responsabilità sussidiaria in termini di collaborazione che si concreta nella mera "segnalazione" della presenza di animali cui il Comune può provvedere a condizione della conoscenza (conoscibilità) da parte sua della situazione di pericolo.

Il giudice ha rigettato altresì l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto trattandosi di un fatto avvenuto lontano dal centro abitato l'ente locale non poteva essere chiamato a rispondere in difetto della prova di aver ricevuto la segnalazione della presenza di animali randagi nel luogo dell'incidente.

Rigettati entrambi gli appelli, per il principio della soccombenza reciproca, compensava le spese tra le parti.

3. [OSCURATO:SOCIETA] tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La ASL 1 di Avezzano — Sulmona — L'Aquila resiste con controricorso e spiegando altresì ricorso incidentale.

Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. nonché dell'art. 92 co. 2 c.p.c., in relazione all'art. 363 n. 3 c.p.c. per aver la Corte d'Appello disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Sostengono i ricorrenti che avendo proposto appello incidentale esclusivamente nei confronti del Comune de [OSCURATO:SOCIETA]., rimaste contumaci, e non anche verso la ASL 1, la Corte d'appello non avrebbe potuto rinvenire una ipotesi di soccombenza reciproca ma avrebbe dovuto trattare distintamente il rapporto processuale tra appellante principale ed appellato (ASL/Sacchetti) e tra appellante incidentale e appellato incidentale (Sacchetti/Comune de L'aquila), condannando nel primo la Asl 1 alla refusione delle spese di lite e nulla disponendo circa il secondo stante la contumacia delle convenute.5.

Come segnalato nella memoria dallo stesso ricorrente incidentale non è stata formulata la proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. sul ricorso incidentale.

Ritiene pertanto la Corte di rinviare la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13607-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] N 1 [OSCURATO:PERSONA], SULMONA, L'AQUILA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO n. 300, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA , [OSCURATO:PERSONA]; A066(/ - intimati - - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 574/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13607 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio dinanzi al Tribunale de l'Aquila la ASL 1 Avezzano — Sulmona — L'Aquila ed il Comune de L'Aquila al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio allorquando, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, nel tentativo di evitare un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata, cadde rovinosamente a terra riportando gravi lesioni. Si costituirono in giudizio la ASL 1, il Comune de L'Aquila nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., terza chiamata, respingendo le pretese avversarie. All'esito dell'istruttoria il Tribunale de l'Aquila, con sentenza n. 179/2013 pubblicata il 14 marzo 2013 accolse la domanda proposta nei confronti della ASL 1, ritenendola esclusiva responsabile dell'accaduto e condannandola al risarcimento dei danni. Rigettò, invece, la domanda proposta nei confronti del Comune de l'Aquila, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite, anche in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale decisione ha proposto appello la ASL 1, chiedendo la riforma integrale della sentenza stante l'assenza di qualsiasi responsabilità. Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e spigando appello incidentale nei confronti del Comune de [OSCURATO:SOCIETA]. rimasti contumaci in sede di appello. La Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA]Aquila, con sentenza n. 574/2020 del 14 aprile 2020 ha rigettato l'appello proposto dalla ASL 1 sul presupposto che, ai sensi della L. n. 281 del 1991 nonché della L. n. 86 del 1999, incombe in capo a quest'ultima un dovere generalizzato di vigilanza e controllo del territorio trattandosi di un soggetto istituzionalmente tenuto alla cattura dei "cani vaganti senza controllo". Diversamente in capo al Comune vi è solo una responsabilità sussidiaria in termini di collaborazione che si concreta nella mera "segnalazione" della presenza di animali cui il Comune può provvedere a condizione della conoscenza (conoscibilità) da parte sua della situazione di pericolo. Il giudice ha rigettato altresì l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto trattandosi di un fatto avvenuto lontano dal centro abitato l'ente locale non poteva essere chiamato a rispondere in difetto della prova di aver ricevuto la segnalazione della presenza di animali randagi nel luogo dell'incidente. Rigettati entrambi gli appelli, per il principio della soccombenza reciproca, compensava le spese tra le parti. 3. [OSCURATO:SOCIETA] tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La ASL 1 di Avezzano — Sulmona — L'Aquila resiste con controricorso e spiegando altresì ricorso incidentale. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. nonché dell'art. 92 co. 2 c.p.c., in relazione all'art. 363 n. 3 c.p.c. per aver la Corte d'Appello disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. Sostengono i ricorrenti che avendo proposto appello incidentale esclusivamente nei confronti del Comune de [OSCURATO:SOCIETA]., rimaste contumaci, e non anche verso la ASL 1, la Corte d'appello non avrebbe potuto rinvenire una ipotesi di soccombenza reciproca ma avrebbe dovuto trattare distintamente il rapporto processuale tra appellante principale ed appellato (ASL/Sacchetti) e tra appellante incidentale e appellato incidentale (Sacchetti/Comune de L'aquila), condannando nel primo la Asl 1 alla refusione delle spese di lite e nulla disponendo circa il secondo stante la contumacia delle convenute.5. Come segnalato nella memoria dallo stesso ricorrente incidentale non è stata formulata la proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. sul ricorso incidentale. Ritiene pertanto la Corte di rinviare la causa a nuovo ruolo. P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in
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