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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11065/2026

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azionetelematica come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Albanese, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi diAntonio [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematicacome per legge- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2824/2023 depositatail 19/4/2023;Numero registro generale 13693/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 11065/2026Data pubblicazione 24/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 22/4/2026,dal [OSCURATO:PERSONA]:udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAndrea Postiglione, che si riporta alla memoria depositata chiedendo che laCorte rigetti il ricorso e conclude, inoltre, per l'accoglimento della quereladi falso;udita per la ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorsoe ne chiede l’accoglimento insistendo per l’ammissione della querela difalso;uditi, per i controricorrenti, l'[OSCURATO:PERSONA] e l'Avvocatoil ricorso inammissibile.Ritenuto che:1. l’[OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio, ha insistito all’odierna udienzapubblica, per l’ammissione della querela di falso, già presentata, conriferimento alla sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] apposta sul controricorsoper cassazione;2. i difensori della parte controricorrente non hanno rinunciato adavvalersi del controricorso, ossia dell’atto sul quale è stata apposta la firmadi [OSCURATO:PERSONA] impugnata per querela di falso;Considerato che:1. la Corte di legittimità, in questa sede, deve soltanto vagliarel’ammissibilità della querela di falso ai sensi degli artt. 221 e 222 cod. proc.civ. e quindi se la parte nei cui confronti essa è esperita intende avvalersi omeno del documento;2. nella specie i difensori della parte controricorrente non hannorinunciato a avvalersi del controricorso, sul quale è apposta la firma diAntonio [OSCURATO:PERSONA] impugnata per querela di falso, limitandosi a prospettarel’inammissibilità del ricorso, né al detto fine sono comparsi personalmentele eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] er.g. n. 13693 del 2023u.p. 22/04/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 3Numero registro generale 13693/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 11065/2026Data pubblicazione 24/04/2026Giovanna [OSCURATO:PERSONA], che si sono costituite in causa in questa fase dilegittimità;3. deve, pertanto, darsi ingresso al procedimento incidentale di quereladi falso, con rimessione degli atti al Tribunale, competente per materia, eda individuarsi, per la competenza territoriale, in forza dei criteri generali dicui all’art. 18 e cod. proc. civ. (Cass. 1/6/2020 n. 10361) poiché manca unaspecifica disposizione normativa sulla forza attrattiva della causa di merito(Cass. 23/6/2016 n. 13032) con conseguente sospensione della presentecontroversia; P.Q.Mdispone trasmettersi gli atti al competente Tribunale e sospende il presentegiudizio.Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2026Il PresidenteChiara Graziosir.g. n. 13693 del 2023u.p. 22/04/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azionetelematica come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Albanese, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi diAntonio [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematicacome per legge- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2824/2023 depositatail 19/4/2023;Numero registro generale 13693/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 11065/2026Data pubblicazione 24/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 22/4/2026,dal [OSCURATO:PERSONA]:udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAndrea Postiglione, che si riporta alla memoria depositata chiedendo che laCorte rigetti il ricorso e conclude, inoltre, per l'accoglimento della quereladi falso;udita per la ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorsoe ne chiede l’accoglimento insistendo per l’ammissione della querela difalso;uditi, per i controricorrenti, l'[OSCURATO:PERSONA] e l'Avvocatoil ricorso inammissibile.Ritenuto che:1. l’[OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio, ha insistito all’odierna udienzapubblica, per l’ammissione della querela di falso, già presentata, conriferimento alla sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] apposta sul controricorsoper cassazione;2. i difensori della parte controricorrente non hanno rinunciato adavvalersi del controricorso, ossia dell’atto sul quale è stata apposta la firmadi [OSCURATO:PERSONA] impugnata per querela di falso;Considerato che:1. la Corte di legittimità, in questa sede, deve soltanto vagliarel’ammissibilità della querela di falso ai sensi degli artt. 221 e 222 cod. proc.civ. e quindi se la parte nei cui confronti essa è esperita intende avvalersi omeno del documento;2. nella specie i difensori della parte controricorrente non hannorinunciato a avvalersi del controricorso, sul quale è apposta la firma diAntonio [OSCURATO:PERSONA] impugnata per querela di falso, limitandosi a prospettarel’inammissibilità del ricorso, né al detto fine sono comparsi personalmentele eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] er.g. n. 13693 del 2023u.p. 22/04/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 3Numero registro generale 13693/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 11065/2026Data pubblicazione 24/04/2026Giovanna [OSCURATO:PERSONA], che si sono costituite in causa in questa fase dilegittimità;3. deve, pertanto, darsi ingresso al procedimento incidentale di quereladi falso, con rimessione degli atti al Tribunale, competente per materia, eda individuarsi, per la competenza territoriale, in forza dei criteri generali dicui all’art. 18 e cod. proc. civ. (Cass. 1/6/2020 n. 10361) poiché manca unaspecifica disposizione normativa sulla forza attrattiva della causa di merito(Cass. 23/6/2016 n. 13032) con conseguente sospensione della presentecontroversia; P.Q.Mdispone trasmettersi gli atti al competente Tribunale e sospende il presentegiudizio.Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2026Il PresidenteChiara Graziosir.g. n. 13693 del 2023u.p. 22/04/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 3
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