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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 29663/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso15597-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 492/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 15597 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Bologna, adita dal C.N.R. -Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe ed aveva accertato il diritto degli originari ricorrenti a vedersi riconoscere, ai fini dell’anzianità di servizio, i periodi in cui l’attività era stata prestata sulla base di contratti a tempo determinato, condannando l’ente convenuto alla ricostruzione della carrieraed al pagamento delle differenze retributive;

2. la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’orientamento secondo cui il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego impone il riconoscimento dell’anzianità di servizio in caso di successiva stabilizzazione del dipendente assunto a termine ed ha rilevato che quell’orientamento si giustifica in ragione della natura della procedura, che trova i suoi presupposti legittimanti proprio nell’avvenuta assunzione a tempo determinato;

3. ha osservato che, al contrario, il superamento del concorso pubblico determina l’instaurazione di un rapporto che non si ricollega alle precedenti assunzioni e che è regolato dal bando, il cui contenuto è vincolante,sia per l’amministrazione che indice la selezione,sia per i partecipanti, bando che risulterebbe violato qualora il vincitore pretendesse, dopo l’assunzione, un diverso inquadramento;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sullabase di due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 5.la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE,che impone al datore di lavoro di riservare all’assunto a tempo determinato il medesimo trattamento del quale godono i dipendenti a tempo indeterminato e consente una differenziazione solo in presenza di ragioni oggettive; Ric. 2021 n. 15597 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -3-

1.1. precisano i ricorrenti che queste ultime prescindono dalle modalità di reclutamento e vanno apprezzate in relazione alle caratteristiche intrinseche delle mansioni,nel senso che deve emergere una diversità qualitativa delle stesse che giustifichi la disparità;

1.2. aggiungono che la Corte di Giustizia, con giurisprudenza costante, ha escluso che la diversità di trattamento possa essere giustificata facendo leva sulla norma generale ed astratta di legge o di contratto che la prevede, sicché ha errato il giudice d’appello nel valorizzare il bando di concorso che, semmai, doveva essere in parte quadisapplicato;

2. con il secondo motivo è dedotta la violazione di norme di diritto e di accordi collettivi nazionali di lavoro (d.P.R. 171/1991, art. 63 CCNL 21.2.2002, art. 11 del d.lgs. n. 19/1999) e si addebita alla Corte distrettuale di non avere considerato che per gli enti di ricerca la partecipazione alle procedure concorsuali richiede una pregressa esperienza lavorativa triennale, sicché, sotto tale profilo, non vi è differenza con la procedura di stabilizzazione;

3. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati per le ragioni già espresse da questa Corte con l’ordinanza n. 9955/2022 che ha cassato analoga pronuncia della stessa Corte distrettuale;

3.1. con la richiamata decisione si è osservato che il riconoscimento dell’anzianità, dopo l’assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest’ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] attribuisce un diritto incondizionato, che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell’esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo (per il principio, pur se a situazione concreta inversa, C. 4195/2020; v. anche C. 31149/2019);

3.2. si è aggiunto che le modalità di as sunzione in ruolo sono in sé sole irrilevanti, dovendosi invece valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l’assunzione a tempo indeterminato e se, quindi, l’esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell’anzianità (v. sempre Cass. 4195/2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest’ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato; Ric. 2021 n. 15597 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -4-

4. sulla base dei richiamati principi,condivisi dal Collegio e qui ribaditi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso15597-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 492/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15597 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bologna, adita dal C.N.R. -Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe ed aveva accertato il diritto degli originari ricorrenti a vedersi riconoscere, ai fini dell’anzianità di servizio, i periodi in cui l’attività era stata prestata sulla base di contratti a tempo determinato, condannando l’ente convenuto alla ricostruzione della carrieraed al pagamento delle differenze retributive; 2. la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’orientamento secondo cui il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego impone il riconoscimento dell’anzianità di servizio in caso di successiva stabilizzazione del dipendente assunto a termine ed ha rilevato che quell’orientamento si giustifica in ragione della natura della procedura, che trova i suoi presupposti legittimanti proprio nell’avvenuta assunzione a tempo determinato; 3. ha osservato che, al contrario, il superamento del concorso pubblico determina l’instaurazione di un rapporto che non si ricollega alle precedenti assunzioni e che è regolato dal bando, il cui contenuto è vincolante,sia per l’amministrazione che indice la selezione,sia per i partecipanti, bando che risulterebbe violato qualora il vincitore pretendesse, dopo l’assunzione, un diverso inquadramento; 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sullabase di due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 5.la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE,che impone al datore di lavoro di riservare all’assunto a tempo determinato il medesimo trattamento del quale godono i dipendenti a tempo indeterminato e consente una differenziazione solo in presenza di ragioni oggettive; Ric. 2021 n. 15597 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- 1.1. precisano i ricorrenti che queste ultime prescindono dalle modalità di reclutamento e vanno apprezzate in relazione alle caratteristiche intrinseche delle mansioni,nel senso che deve emergere una diversità qualitativa delle stesse che giustifichi la disparità; 1.2. aggiungono che la Corte di Giustizia, con giurisprudenza costante, ha escluso che la diversità di trattamento possa essere giustificata facendo leva sulla norma generale ed astratta di legge o di contratto che la prevede, sicché ha errato il giudice d’appello nel valorizzare il bando di concorso che, semmai, doveva essere in parte quadisapplicato; 2. con il secondo motivo è dedotta la violazione di norme di diritto e di accordi collettivi nazionali di lavoro (d.P.R. 171/1991, art. 63 CCNL 21.2.2002, art. 11 del d.lgs. n. 19/1999) e si addebita alla Corte distrettuale di non avere considerato che per gli enti di ricerca la partecipazione alle procedure concorsuali richiede una pregressa esperienza lavorativa triennale, sicché, sotto tale profilo, non vi è differenza con la procedura di stabilizzazione; 3. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati per le ragioni già espresse da questa Corte con l’ordinanza n. 9955/2022 che ha cassato analoga pronuncia della stessa Corte distrettuale; 3.1. con la richiamata decisione si è osservato che il riconoscimento dell’anzianità, dopo l’assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest’ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] attribuisce un diritto incondizionato, che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell’esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo (per il principio, pur se a situazione concreta inversa, C. 4195/2020; v. anche C. 31149/2019); 3.2. si è aggiunto che le modalità di as sunzione in ruolo sono in sé sole irrilevanti, dovendosi invece valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l’assunzione a tempo indeterminato e se, quindi, l’esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell’anzianità (v. sempre Cass. 4195/2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest’ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato; Ric. 2021 n. 15597 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- 4. sulla base dei richiamati principi,condivisi dal Collegio e qui ribaditi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; 5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anc
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