CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale delloStato;-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 27/2024 depositatail 11/07/2024, RG 35/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Trento il MinisteroNumero registro generale 855/2025Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 24108/2026Data pubblicazione 27/07/2026dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze, esponendo diessere dipendente del primo dal 7 gennaio 1999 e di essere in serviziopresso la Questura di Trento-Ufficio del Personale, con la qualifica difunzionario, profilo di traduttore interprete, inquadrata nell’Area III.1.1. La ricorrente ha esposto di aver partecipato e superato il concorsointerno per progressione tra le aree di cui all’art. 14 del CCNL compartoMinisteri 2006/2009, in vista del passaggio all’Area III (allora Area C),bandito con D.M. del 27 aprile 2007, aspettandosi di ottenere, ai sensidell’art. 7 del bando, l’inquadramento nell’Area C/III- C1/F1 condecorrenza giuridica ed economica al 14 dicembre 2007, mentre, perragioni a lei ignote, il formale inquadramento era intervenuto soltanto indata 12 febbraio 2008.1.2. Nell’anno 2010 il Ministero dell’Interno con D.M. del 23 settembre2010 ha indetto la procedura di selezione per l’attribuzione della Fasciaretributiva superiore, di cui all’art. 17 e 18 del CCNL – quadriennio2006/2009 - per i dipendenti del comparto Ministeri, oggi comparto2010 ha approvato la graduatoria per l’area III passaggio da F1 a F2, nellaquale la ricorrente si è collocata all’820° posto con il punteggio di 36,576;a seguito di ciò, la Faggiano è stata inquadrata nella fascia economicasuperiore F2 con decorrenza dal 1° gennaio 2010.1.3. Successivamente, sia la graduatoria sia il bando del concorso internodel 2010 sono stati impugnati da numerosi lavoratori presso vari Tribunalidel lavoro in tutta Italia, andando incontro a provvedimenti tutti di rigetto.1.4. Solo il Tribunale di Matera, con sentenza del 2013, confermata dallaCorte d’appello di Potenza e passata in giudicato a seguito dell’ordinanzadi inammissibilità della Corte di cassazione n. 21313 del 2020, ha accoltoil ricorso di un lavoratore e ha dichiarato nulla la graduatoria approvatacon d.m. 21 marzo 2011, nelle parti in cui tale graduatoria includeva tra ivincitori dipendenti non in possesso del requisito della permanenza nonNumero registro generale 855/2025Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 24108/2026Data pubblicazione 27/07/2026inferiore a due anni nella fascia retributiva F1 alla data del 31 dicembre2009; per effetto di tale pronuncia, il Ministero, con D.M. n. 1691 del 25novembre 2020, ha escluso dalla procedura indetta nel 2010 per ilconferimento degli sviluppi economici all’interno dell’Area funzionale IIIconcernente il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributivarequisito di anzianità biennale nella fascia di provenienza in una datasuccessiva al 31 dicembre 2009, seppure entro quella prevista nel bando;con D.M. n. 1898 del 23 dicembre 2020, è stata dunque riattribuita alla2010 e il Ministero le ha richiesto la restituzione delle somme erogate dal1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2020, quantificandole in euro 6.505,01; laricorrente ha esposto anche che, per effetto di tali decisioni, le era statoaltresì precluso l’avanzamento nella Fascia F3 nelle successive selezioni.1.5. Alla luce di tale ricostruzione, la Faggiano ha chiesto al Tribunale diTrento di volerle riattribuire la fascia economica 2 con la decorrenzaoriginaria, di dichiarare insussistente il diritto del Ministero alla ripetizionee di volerle attribuire le differenze riguardanti quanto avrebbe percepitoove fosse stata messa nella condizione di partecipare alle selezioni per lafascia economica 3 e percepire la più elevata retribuzione corrispondente.2. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 5/2023, pubblicata il 12 gennaio2023, ha parzialmente accolto il ricorso della Faggiano, dichiarando ildifetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e hacondannato il Ministero dell’interno a reimmettere la Faggiano nellagraduatoria, accertando la maturazione ab origine nella fascia 2,dichiarando così insussistente il diritto del Ministero alla ripetizione. IlTribunale ha invece rigettato la domanda volta a ottenere la retribuzionecorrispondente alla fascia economica 3, per carenza di prova.L’accoglimento della domanda è stato basato sul fatto che nel frattemposi era formato un giudicato favorevole alla ricorrente, per effetto dellaNumero registro generale 855/2025Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 24108/2026Data pubblicazione 27/07/2026irrevocabilità della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 232/2019,pronunciata in un diverso giudizio vari lavoratori (tra cui la stessa3. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello sia lasentenza n. 27/2024, pubblicata l’11 luglio 2024, ha rigettato entrambi gliappelli.4. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il Ministerodell’interno sulla base di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone altresìricorso incidentale subordinato, basato su due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale, il Ministero dell’internodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee la falsa applicazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c., per avere la Corteterritoriale dato prevalenza a un giudicato posteriore, mancando dirilevare che il giudicato precedente faceva stato a ogni effetto neiconfronti della parte che agiva in giudizio.Con il secondo motivo del ricorso principale, il Ministero dell’internodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee la falsa applicazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c., nonché dell’art. 101c.p.c., perché la Corte territoriale, nel violare le norme sul giudicato,avrebbe avvalorato la tesi per cui, in presenza di un giudicato, la parte neicui confronti esso faccia stato avrebbe diritto a farne formare un secondocontrastante col primo, al fine di farlo prevalere.Con il terzo motivo del ricorso principale, il Ministero dell’internodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee la falsa applicazione degli artt. 2909 e 324, 338 e 391 c.p.c., per averela Corte territoriale ritenuto contrastanti giudicati che in realtà non loerano.Numero registro generale 855/2025Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 24108/2026Data pubblicazione 27/07/2026Con il quarto motivo del ricorso principale, il Ministero dell’internodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee la falsa applicazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c., per avere la Corteterritoriale dato prevalenza a un giudicato sull’altro, ritenendoerroneamente che quello formatosi sulla sentenza della Corte d’appello diAncona fosse posteriore, quando in realtà non lo era.Con il quinto motivo del ricorso principale, il Ministero dell’internodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la totaleomissione di motivazione su un fatto essenziale della controversia, ossia laanteriorità del giudicato ritenuto prevalente.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale subordinato, la Faggianodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee la falsa applicazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c., perché la Corteterritoriale, nel risolvere correttamente il conflitto di giudicati in suofavore, avrebbe tuttavia implicitamente escluso che anche il primogiudicato poteva prevalere in senso a lei favorevole.Con il secondo motivo del ricorso incidentale subordinato, la Faggianoripropone le domande subordinate proposte in primo grado, dichiarateassorbite e riproposte in appello in via subordinata condizionata, relativealla irripetibilità delle somme richieste dal Ministero, vuoi in forza dellaintervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione, vuoi perché percepitefacendo affidamento sulla sua definitiva spettanza e dunque non dovute inbase all’art. 1 del Prot. Addiz. alla CEDU.3. I cinque motivi del ricorso principale devono essere trattaticongiuntamente, in quanto ruotano tutti intorno alla questione dellaprevalenza di uno dei due giudicati formatisi sulla vicenda concorsuale cheha riguardato, tra gli altri, l’odierna controricorrente.3.1. Su tale vicenda questa Corte si è espressa con numerose pronunce,le quali hanno affermato il principio per il quale «la sentenza passata ingiudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata alNumero registro generale 855/2025Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 24108/2026Data pubblicazione 27/07/2026conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti icontrointeressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resainefficace da altra decisione, divenuta definitiva in epoca successiva, cheaffermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica dellesituazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa dapronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, inapparenza, incompatibili» (v. Cass., Sez. L, Sentenze n. 21797 del29/07/2025, nn. 22277 e 22278 del 02/08/2025, nn. 23642, 23643,23645 del 21/08/2025, n. 23720 del 22/08/2025).A tale principio, pienamente condivisibile, va data continuità.La sentenza del Tribunale di Matera del 2013, confermata dalla Corted’appello di Potenza e passata in giudicato a seguito dell’ordinanza diinammissibilità della Corte di cassazione n. 21313 del 2020 (cd. giudicatoGiacoia), ha determinato la definitiva caducazione della graduatoria cheaveva consentito alla Faggiano di conseguire la progressione economica.Tale graduatoria non può rivivere per effetto di una sentenza successiva,che, pur resa tra le stesse parti interessate e divenuta anch’essairrevocabile, ne abbia dichiarata la validità (sentenza della Corte d’appellodi Ancona n. 232/2019, che ha determinato il formarsi del cd. giudicatoPiccioni).Vanno a tal fine riprese le condivisibili considerazioni delle sentenze sopracitate di questa Corte: «il giudice può pronunciare, in sede di cognizione,tre tipologie di sentenze: a) quelle di accertamento; b) quelle dicondanna; c) quelle costitutive. Le decisioni sub c), che hanno ilfondamento normativo nell’art. 2908 cod. civ. e sono tipizzate dalla legge,sono rese in seguito all’esercizio di azioni (di cognizione) dette, appunto,costitutive, che si differenziano da quelle di accertamento e di condannaperché, con esse, si compie un accertamento collegato a una situazionegiuridica sostanziale per stabilire se vi siano le condizioni previste dallalegge per produrre un mutamento giuridico. L’azione costitutiva tende,Numero registro generale 855/2025Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 24108/2026Data pubblicazione 27/07/2026allora, a ottenere dal giudice una sentenza che, sulla base di unaccertamento, costituisce, modifica o estingue un rapporto giuridicosostanziale. 6. Tanto precisato, si osserva che al formarsi della cosagiudicata formale nella vicenda Giacoia è seguito un effetto di cosagiudicata sostanziale che ha comportato l’annullamento della graduatoriain esame e la sua definitiva riformulazione. Nella vicenda c.d. Piccioni si hasempre la formazione di un giudicato formale, ma la conseguenza intermini di cosa giudicata sostanziale, ossia di accertamento contenutonella sentenza passata in giudicato formale che fa stato nei confronti delleparti, dei loro eredi o aventi causa, è ben diversa, in quanto prescindedall’ormai intervenuta modifica definitiva della graduatoria stabilita dalgiudicato Giacoia e definisce la lite facendo salva detta graduatoria che,però, era ormai stata definitivamente superata. In presenza di sentenzecostitutive, invero, la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere,ove definitiva, come nella specie, non può più essere rimossa da pronuncesuccessive, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza,incompatibili, le quali sono, in pratica, inutiliter datae, in assenza, ormai,di ogni interesse alla decisione, non esistendo più la precedentegraduatoria che pertanto, non può essere ripristinata dall’autoritàgiudiziaria. Il giudizio Piccioni, in pratica, una volta definitivamenteannullata detta graduatoria, non poteva più avere ad oggetto la validitàdella stessa» (in questi termini, più o meno coincidenti con quello dellealtre sentenze sopra menzionate, v. § 5 e 6 della sentenza n. 22277 del2025).3.2. La sentenza oggi impugnata, che ha disconosciuto tale principio e hadato prevalenza al giudicato successivo, non può dirsi conforme a diritto.Ne scaturisce l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorsoprincipale, con i quali il Ministero dell’interno ha fatto appunto valere laviolazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la Corte d’appello diNumero registro generale 855/2025Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 24108/2026Data pubblicazione 27/07/2026Trento dato prevalenza al giudicato successivo rispetto a quello anteriore,non considerando la natura costitutiva del primo.Il terzo motivo, peraltro proposto in via subordinata, è invece infondato,poiché si basa sul presupposto – erroneo - che i giudicati non fossero traloro contrastanti: in realtà, tra di essi esiste un conflitto, che è però soloapparente e che va risolto nel senso sopraindicato, di dare prevalenza aquello formatosi per primo.Gli ulteriori motivi del ricorso principale, anch’essi proposti in viasubordinata, sono da considerare assorbiti.4. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai duemotivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversacomposizione, alla quale è demandato anche il regolamento delle spesedel giudizio di cassazione.5. Passando all’esame del ricorso incidentale condizionato, esso vadichiarato inammissibile.Come alcune delle stesse sentenze del 2025 hanno affermato,richiamandosi a un costante orientamento di questa Corte, nel giudizio dicassazione è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il qualela parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimasteassorbite, ancorché in virtù del principio c.d. della ragione più liquida, nonessendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in casodi accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davantial giudice di rinvio (v. Cass. nn. 21797, 22277, 23643 del 2025,richiamando Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15893 del 06/06/2023). P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale,infondato il terzo e assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, alla qualeNumero registro generale 855/2025Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 24108/2026Data pubblicazione 27/07/2026demanda anche di provvedere al regolamento delle spese del giudizio dicassazione.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13,comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro del 3luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi