Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26103/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado can la quale l'imputata era stata condannata per i reati di minaccia grave e lesione personale; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge processuale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza di appello); Rilevato, peraltro, che il ricorso denunzia violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali (si vedano i verbali delle udienze di primo grado del 4 e del 8 febbraio 2019); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado can la quale l'imputata era stata condannata per i reati di minaccia grave e lesione personale; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge processuale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza di appello); Rilevato, peraltro, che il ricorso denunzia violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali (si vedano i verbali delle udienze di primo grado del 4 e del 8 febbraio 2019); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 mar
Sentenza Cassazione n. 26103/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris