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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18729/2022

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RETO sul ricorso iscritto al n. 27365/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via delle Fornaci, n. 38, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regior aie dell'Emilia-Romagna n. 1251/7/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n.

THF03C202789/13, THF03C202791/13, THF03C202794/13 e THF03C202795/13 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.L 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n, 119 del 2018 (tale ron potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente 3' la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n, 119 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202(), fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo coruna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. f , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 1,9 r2z t 2.(312- I es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 27365/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via delle Fornaci, n. 38, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regior aie dell'Emilia-Romagna n. 1251/7/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. THF03C202789/13, THF03C202791/13, THF03C202794/13 e THF03C202795/13 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.L 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n, 119 del 2018 (tale ron potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente 3' la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n, 119 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202(), fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo coruna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. f , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 1,9 r2z t 2.(312- I es
Sentenza Cassazione n. 18729/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris