CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15774/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Rosimar S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 5, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 259/26/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6Q03AB01323/2011 e T6Q06AB01327/2011. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere depositata dall'Agenzia delle entrate, con la quale si dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie - corredata della documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della stessa definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2018, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 1997, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, ai sensi di tale comma 10, il processo si è quindi estinto con il decorso del predetto termine del 31 dicembre 2018; n che le spese del processo estinto restano ex lege (ultimo periodo del comma 10 dell'art. 6 del d.l. n. 50 del 2017) a carico della parte che le ha anticipate; ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma , 1!?esrre-ríte D