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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28998/2022

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z_ 2 R4etc? SENTENZA sul ricorso R.G.N. 6432/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, nel suo studio in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] 20; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Errico, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, nel suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 55; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3442/2018, pubblicata il 17.07.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale; uditi i difensori delle parti (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso principale e di dichiarare inammissibile quello incidentale; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e, su delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso principale e di accogliere quello incidentale). [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'ambito dell'incarico conferito il 23 settembre 2013 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA]. e oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), che prevedeva attività di intermediazione per la vendita del complesso immobiliare "[OSCURATO:PERSONA] dei Cappuccini", nonché per attività promozionali e di valorizzazione del complesso, [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] un corrispettivo pari a euro 87.500,00 per "direzione lavori, responsabile della sicurezza, inserimento della impresa appaltatrice e attività di cantiere", nonché euro 135.000,00 per il progetto di accorpamento delle ville ed elaborazioni volumetriche.

Alcuni mesi dopo le parti hanno disciplinato in maniera più dettagliata i propri rapporti.

Con una prima scrittura del 27 febbraio 2014 sono intervenute sull'incarico di intermediazione immobiliare, individuando la sua durata e pattuendo una penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l'eventuale revoca anticipata dell'incarico.

Con una seconda scrittura avente la stessa data le parti hanno poi stabilito il corrispettivo di euro 330.000,00 per l'attività di marketing; con la stessa scrittura privata, [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che l'attività di valorizzazione dell'immobile - rilevante per il presente processo - era stata adempiuta da [OSCURATO:PERSONA] e le parti ne hanno nuovamente disciplinato il corrispettivo; con la medesima scrittura privata, [OSCURATO:PERSONA] ha assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] specifiche obbligazioni di pagamento e le parti hanno riepilogato gli importi già corrisposti.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Milano di emettere un decreto di condanna al pagamento di euro 132.332, sulla base di quanto previsto dalla scrittura privata del 27 febbraio 2014 in relazione all'attività di valorizzazione del complesso immobiliare; il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendo a sua volta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 32.500, ossia al saldo dei costi per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile.

Con sentenza n. 10920/2016, il Tribunale di Milano ha disposto la separazione del procedimento relativo alla domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e ha stabilito che, con il ricorso per ingiunzione, [OSCURATO:PERSONA] ha abusato del processo in relazione al frazionamento del credito, abuso consistente nella separata proposizione del ricorso per ingiunzione rispetto al ricorso ex art. 702-bis c.p.c., con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della penale pattuita in caso di anticipata cessazione del rapporto, per l'importo di euro 1.500.000,00, e per l'effetto ha dichiarato improponibile la domanda e ha revocato il decreto.3.

La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che ha lamentato l'erroneità della sentenza in ordine alla natura unitaria del rapporto contrattuale inter partes, l'errata applicazione alla fattispecie in esame del principio giurisprudenziale del cd. abusivo frazionamento del credito e l'errata declaratoria di improponibilità della domanda monitoria.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3442/2018, ha dichiarato procedibile la domanda per decreto ingiuntivo, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Il giudice d'appello ha anzitutto precisato che la domanda per decreto ingiuntivo si fonda, espressamente sulla scrittura privata del 27 febbraio 2014, contenente una ricognizione di debito da parte di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle attività di valorizzazione del complesso immobiliare; le parti, sottoscrivendo la suddetta scrittura del 27 febbraio 2014, si sono infatti date reciprocamente atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto complessivi importi di euro 601.507,30 e che avrebbero dovuto ancora essere versati euro 326.947,00.

Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. ha invece ad oggetto la questione relativa alla legittimità del recesso di [OSCURATO:PERSONA], con richiesta di condanna della medesima al pagamento della penale.

A fronte di un unico/unitario rapporto intercorso fra le parti, avente però ad oggetto plurime prestazioni di natura diversa, in quanto tali fra di loro scindibili, assume rilievo - ha affermato il giudice d'appello - l'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 4090/2017, secondo cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di crediti, benché relativi a un medesimo rapporto di durata fra le parti, possono essere proposti in separati processi quando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. [OSCURATO:PERSONA] - ha stabilito il giudice d'appello - aveva interesse ad azionare con la procedura monitoria il proprio credito certo, liquido ed esigibile, derivante dall'atto ricognitivo contenuto nella scrittura privata, senza dovere necessariamente attendere l'espletamento di un giudizio ordinario di cognizione sull'accertamento dell'ulteriore credito risarcitorio.

Quanto al merito dell'an debeatur, la Corte d'appello ha rilevato che dal documento n. 15 prodotto da [OSCURATO:PERSONA] emerge che sono stati pagati ad [OSCURATO:PERSONA] euro 434.600,00 e il medesimo documento riscontra gli avvenuti pagamenti che si attestavano come eseguiti nella scrittura del 27 febbraio 2014 (pari a euro 601.507,30).

In base a tale documento - ha concluso la Corte d'appello - si deve ritenere adempiuta l'obbligazione di pagamento di cui all'atto ricognitivo, con estinzione dell'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo.

4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che fa valere ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] resiste, a sua volta, con controricorso al ricorso incidentale condizionato.

Con atto datato 14 aprile 2022 è stata depositata comparsa di costituzione dei nuovi difensori della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale è articolato in un motivo che denuncia "omesso esame delle circostanze dedotte da [OSCURATO:PERSONA] attestanti il perdurante inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]": la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] con il documento n. 15 depositato in primo grado abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento di tutti gli importi spettanti alla ricorrente in forza della scrittura privata e che la ricorrente non abbia contestato l'eccezione di adempimento formulata da [OSCURATO:PERSONA] con la propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della scrittura privata avrebbe dovuto pagare una serie di importi indicati come "al netto di IVA"; rispetto alle somme capitali indicate nella scrittura privata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto pagare anche la corrispondente IVA; invece, [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA] solamente bonifici omnia, pari alle cifre riportate nella scrittura privata, senza considerare che gli importi in questione erano indicati al netto di IVA; in tal modo [OSCURATO:PERSONA] ha accumulato un debito di euro

132.332. Controparte si è limitata a depositare il documento n. 15, costituito da un estratto conto bancario, attestante che [OSCURATO:PERSONA] ha eseguito tre pagamenti, il primo di euro 183.000, il secondo di euro 215.000 e il terzo di euro 36.600, pagamenti che non coincidono con il saldo delle fatture rimaste non pagate per l'importo complessivo di euro

132.332. Il motivo è fondato.

La Corte d'appello non ha considerato che nella scrittura privata del 27 febbraio 2014, posta alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, si è specificato che [OSCURATO:PERSONA] doveva ancora versare gli importi complessivi di euro 150.000 e di euro 176.947 al netto di IVA e che gli importi ricevuti erano anch'essi al netto di IVA.

Il ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 132.332 a titolo di IVA: [OSCURATO:PERSONA] ha infatti dedotto che [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato unicamente il capitale emettendo fattura in cui, rispetto al capitale, aveva scorporato VIVA (così riguardo al credito di euro 51.507 [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato euro 51.507,30, emettendo fattura per euro 42.219,10 di imponibile ed euro 9.288,20 di IVA; per gli ulteriori importi si vedano le pagg. 3-5 del ricorso per decreto ingiuntivo).Il fatto costitutivo della domanda monitoria - non vagliato nel giudizio di opposizione di primo grado, essendo la domanda stata ritenuta improcedibile per abuso del processo - non è stato esaminato dalla Corte d'appello, che si è limitata a considerare le cifre indicate nella scrittura privata del 27 febbraio 2014, confrontandole con quelle indicate nel documento n. 15, senza considerare il profilo attinente al mancato pagamento dell'IVA, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.

Il ricorso principale va pertanto accolto.

2. Va esaminato il ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento del ricorso principale.

L'unico motivo del ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 111 Cost., nonché 88 e 100 c.p.c.: le diverse azioni di recupero avviate da [OSCURATO:PERSONA] non hanno ad oggetto diverse ed autonome obbligazioni, ma obbligazioni relative a un unico rapporto contrattuale, tutte volte al perseguimento di un unico interesse, ossia la commercializzazione dell'immobile.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha infatti riconosciuto l'unicità del rapporto esistente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapporto comunque avente ad oggetto plurime prestazioni di natura diversa fra loro scindibili, e ha correttamente applicato l'orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione (v. in particolare la pronuncia n. 4090/2017), che consente la proposizione di separati processi quando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Come ha affermato il giudice d'appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse ad azionare con la procedura monitoria il proprio credito derivante dall'atto ricognitivo contenuto nella scrittura privata, senza dovere necessariamente attendere l'espletamento di un giudizio ordinario di cognizione sull'accertamento dell'ulteriore credito risarcitorio.

Questa Corte ha infatti precisato che "l'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio, agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali e non incorre, pertanto, in abuso del processo - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere a una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione" (così Cass.22574/2016, cfr. anche Cass. 26464/2016).

Il ricorso incidentale va quindi rigettato.

3. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
z_ 2 R4etc? SENTENZA sul ricorso R.G.N. 6432/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, nel suo studio in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] 20; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Errico, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, nel suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 55; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3442/2018, pubblicata il 17.07.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale; uditi i difensori delle parti (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso principale e di dichiarare inammissibile quello incidentale; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e, su delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso principale e di accogliere quello incidentale). [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito dell'incarico conferito il 23 settembre 2013 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA]. e oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), che prevedeva attività di intermediazione per la vendita del complesso immobiliare "[OSCURATO:PERSONA] dei Cappuccini", nonché per attività promozionali e di valorizzazione del complesso, [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] un corrispettivo pari a euro 87.500,00 per "direzione lavori, responsabile della sicurezza, inserimento della impresa appaltatrice e attività di cantiere", nonché euro 135.000,00 per il progetto di accorpamento delle ville ed elaborazioni volumetriche. Alcuni mesi dopo le parti hanno disciplinato in maniera più dettagliata i propri rapporti. Con una prima scrittura del 27 febbraio 2014 sono intervenute sull'incarico di intermediazione immobiliare, individuando la sua durata e pattuendo una penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l'eventuale revoca anticipata dell'incarico. Con una seconda scrittura avente la stessa data le parti hanno poi stabilito il corrispettivo di euro 330.000,00 per l'attività di marketing; con la stessa scrittura privata, [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che l'attività di valorizzazione dell'immobile - rilevante per il presente processo - era stata adempiuta da [OSCURATO:PERSONA] e le parti ne hanno nuovamente disciplinato il corrispettivo; con la medesima scrittura privata, [OSCURATO:PERSONA] ha assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] specifiche obbligazioni di pagamento e le parti hanno riepilogato gli importi già corrisposti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Milano di emettere un decreto di condanna al pagamento di euro 132.332, sulla base di quanto previsto dalla scrittura privata del 27 febbraio 2014 in relazione all'attività di valorizzazione del complesso immobiliare; il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendo a sua volta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 32.500, ossia al saldo dei costi per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile. Con sentenza n. 10920/2016, il Tribunale di Milano ha disposto la separazione del procedimento relativo alla domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e ha stabilito che, con il ricorso per ingiunzione, [OSCURATO:PERSONA] ha abusato del processo in relazione al frazionamento del credito, abuso consistente nella separata proposizione del ricorso per ingiunzione rispetto al ricorso ex art. 702-bis c.p.c., con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della penale pattuita in caso di anticipata cessazione del rapporto, per l'importo di euro 1.500.000,00, e per l'effetto ha dichiarato improponibile la domanda e ha revocato il decreto.3. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che ha lamentato l'erroneità della sentenza in ordine alla natura unitaria del rapporto contrattuale inter partes, l'errata applicazione alla fattispecie in esame del principio giurisprudenziale del cd. abusivo frazionamento del credito e l'errata declaratoria di improponibilità della domanda monitoria. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3442/2018, ha dichiarato procedibile la domanda per decreto ingiuntivo, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il giudice d'appello ha anzitutto precisato che la domanda per decreto ingiuntivo si fonda, espressamente sulla scrittura privata del 27 febbraio 2014, contenente una ricognizione di debito da parte di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle attività di valorizzazione del complesso immobiliare; le parti, sottoscrivendo la suddetta scrittura del 27 febbraio 2014, si sono infatti date reciprocamente atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto complessivi importi di euro 601.507,30 e che avrebbero dovuto ancora essere versati euro 326.947,00. Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. ha invece ad oggetto la questione relativa alla legittimità del recesso di [OSCURATO:PERSONA], con richiesta di condanna della medesima al pagamento della penale. A fronte di un unico/unitario rapporto intercorso fra le parti, avente però ad oggetto plurime prestazioni di natura diversa, in quanto tali fra di loro scindibili, assume rilievo - ha affermato il giudice d'appello - l'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 4090/2017, secondo cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di crediti, benché relativi a un medesimo rapporto di durata fra le parti, possono essere proposti in separati processi quando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. [OSCURATO:PERSONA] - ha stabilito il giudice d'appello - aveva interesse ad azionare con la procedura monitoria il proprio credito certo, liquido ed esigibile, derivante dall'atto ricognitivo contenuto nella scrittura privata, senza dovere necessariamente attendere l'espletamento di un giudizio ordinario di cognizione sull'accertamento dell'ulteriore credito risarcitorio. Quanto al merito dell'an debeatur, la Corte d'appello ha rilevato che dal documento n. 15 prodotto da [OSCURATO:PERSONA] emerge che sono stati pagati ad [OSCURATO:PERSONA] euro 434.600,00 e il medesimo documento riscontra gli avvenuti pagamenti che si attestavano come eseguiti nella scrittura del 27 febbraio 2014 (pari a euro 601.507,30). In base a tale documento - ha concluso la Corte d'appello - si deve ritenere adempiuta l'obbligazione di pagamento di cui all'atto ricognitivo, con estinzione dell'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo. 4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che fa valere ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] resiste, a sua volta, con controricorso al ricorso incidentale condizionato. Con atto datato 14 aprile 2022 è stata depositata comparsa di costituzione dei nuovi difensori della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è articolato in un motivo che denuncia "omesso esame delle circostanze dedotte da [OSCURATO:PERSONA] attestanti il perdurante inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]": la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] con il documento n. 15 depositato in primo grado abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento di tutti gli importi spettanti alla ricorrente in forza della scrittura privata e che la ricorrente non abbia contestato l'eccezione di adempimento formulata da [OSCURATO:PERSONA] con la propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della scrittura privata avrebbe dovuto pagare una serie di importi indicati come "al netto di IVA"; rispetto alle somme capitali indicate nella scrittura privata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto pagare anche la corrispondente IVA; invece, [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA] solamente bonifici omnia, pari alle cifre riportate nella scrittura privata, senza considerare che gli importi in questione erano indicati al netto di IVA; in tal modo [OSCURATO:PERSONA] ha accumulato un debito di euro 132.332. Controparte si è limitata a depositare il documento n. 15, costituito da un estratto conto bancario, attestante che [OSCURATO:PERSONA] ha eseguito tre pagamenti, il primo di euro 183.000, il secondo di euro 215.000 e il terzo di euro 36.600, pagamenti che non coincidono con il saldo delle fatture rimaste non pagate per l'importo complessivo di euro 132.332. Il motivo è fondato. La Corte d'appello non ha considerato che nella scrittura privata del 27 febbraio 2014, posta alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, si è specificato che [OSCURATO:PERSONA] doveva ancora versare gli importi complessivi di euro 150.000 e di euro 176.947 al netto di IVA e che gli importi ricevuti erano anch'essi al netto di IVA. Il ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 132.332 a titolo di IVA: [OSCURATO:PERSONA] ha infatti dedotto che [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato unicamente il capitale emettendo fattura in cui, rispetto al capitale, aveva scorporato VIVA (così riguardo al credito di euro 51.507 [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato euro 51.507,30, emettendo fattura per euro 42.219,10 di imponibile ed euro 9.288,20 di IVA; per gli ulteriori importi si vedano le pagg. 3-5 del ricorso per decreto ingiuntivo).Il fatto costitutivo della domanda monitoria - non vagliato nel giudizio di opposizione di primo grado, essendo la domanda stata ritenuta improcedibile per abuso del processo - non è stato esaminato dalla Corte d'appello, che si è limitata a considerare le cifre indicate nella scrittura privata del 27 febbraio 2014, confrontandole con quelle indicate nel documento n. 15, senza considerare il profilo attinente al mancato pagamento dell'IVA, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo. Il ricorso principale va pertanto accolto. 2. Va esaminato il ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento del ricorso principale. L'unico motivo del ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 111 Cost., nonché 88 e 100 c.p.c.: le diverse azioni di recupero avviate da [OSCURATO:PERSONA] non hanno ad oggetto diverse ed autonome obbligazioni, ma obbligazioni relative a un unico rapporto contrattuale, tutte volte al perseguimento di un unico interesse, ossia la commercializzazione dell'immobile. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha infatti riconosciuto l'unicità del rapporto esistente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapporto comunque avente ad oggetto plurime prestazioni di natura diversa fra loro scindibili, e ha correttamente applicato l'orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione (v. in particolare la pronuncia n. 4090/2017), che consente la proposizione di separati processi quando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Come ha affermato il giudice d'appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse ad azionare con la procedura monitoria il proprio credito derivante dall'atto ricognitivo contenuto nella scrittura privata, senza dovere necessariamente attendere l'espletamento di un giudizio ordinario di cognizione sull'accertamento dell'ulteriore credito risarcitorio. Questa Corte ha infatti precisato che "l'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio, agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali e non incorre, pertanto, in abuso del processo - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere a una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione" (così Cass.22574/2016, cfr. anche Cass. 26464/2016). Il ricorso incidentale va quindi rigettato. 3. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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