CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56-624-625 cod. pen. nonché il solo Liconti per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati (cfr. la parte della sentenza nella quale la Corte territoriale, con motivazione ampia e priva di vizi logici, ricostruisce i fatti, evidenziando che gli imputati erano stati sorpresi dagli agenti della Questura di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'edifico, subito dopo aver smontato gli infissi in alluminio e averli accatastati sul pavimento); - che il secondo motivo, relativo alla sola posizione del Liconti e al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, è completamente versato in fatto ed è generico, risolvendosi in una mera asserzione, che si pone in contrasto con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I