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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2021

Cassazione n. 46555/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 3/12/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 (occultamento delle scritture contabili della sua impresa individuale), ha ridotto tale pena a 1 anno di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, la violazione e l'errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di occultamento di scritture contabili ascrittogli, ritenuto provato solamente sulla base di una denuncia di smarrimento presentata dal ricorrente, a fronte della plausibile spiegazione dallo stesso fornita a proposito della dispersione di tali scritture in occasione di un trasloco, che aveva scoperto solamente in occasione dell'accesso ispettivo della Guardia di Finanza, a seguito del quale era stata presentata la denuncia di smarrimento; analoghi rilievi ha svolto con il secondo motivo a proposito della affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del medesimo reato, essendo stata ricavata la prova del dolo specifico di evasione solamente dalla condotta, ignorando la plausibili spiegazioni alternative fornite dall'imputato.

Con memoria del 14/11/2021 il ricorrente ha ribadito la ammissibilità e la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, sottolineando l'insussistenza della prova dell'elemento oggettivo del reato ascrittogli e la mancanza del dolo specifico richiesto per la configurabilità di tale delitto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a censure che attengono alla ricostruzione della condotta (quanto alla configurabilità del contestato occultamento delle scritture contabili), riproduttive dei motivi d'appello (adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello), volti a conseguire una rivalutazione alternativa degli elementi di prova, non consentita in sede di legittimità e priva della individuazione di vizi della motivazione.

La Corte d'appello ha ribadito la affermazione di responsabilità dell'imputato sottolineando gli elementi indiziari dimostrativi della istituzione delle scritture contabili (acquisite presso terzi onde ricostruire i ricavi dell'impresa dell'imputato) e la chiara finalità di evasione del loro occultamento, dunque la sussistenza del dolo specifico di cui è stata contestata la mancanza, essendo tra l'altro stata giustificata in modo poco plausibile (con lo smarrimento nel corso di un trasloco nel 2013) la loro mancata esibizione, avendole tra l'altro l'imputato in parte precedentemente esibite alla Guardia di Finanza, nel 2014, nel corso di una verifica fiscale relativa ai rapporti con la società [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di motivazione idonea e immune da vizi logici, fondata su considerazioni razionali, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della lettura degli elementi di prova, di cui ha proposto una mera rilettura e rivisitazione, non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 3/12/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 (occultamento delle scritture contabili della sua impresa individuale), ha ridotto tale pena a 1 anno di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, la violazione e l'errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di occultamento di scritture contabili ascrittogli, ritenuto provato solamente sulla base di una denuncia di smarrimento presentata dal ricorrente, a fronte della plausibile spiegazione dallo stesso fornita a proposito della dispersione di tali scritture in occasione di un trasloco, che aveva scoperto solamente in occasione dell'accesso ispettivo della Guardia di Finanza, a seguito del quale era stata presentata la denuncia di smarrimento; analoghi rilievi ha svolto con il secondo motivo a proposito della affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del medesimo reato, essendo stata ricavata la prova del dolo specifico di evasione solamente dalla condotta, ignorando la plausibili spiegazioni alternative fornite dall'imputato. Con memoria del 14/11/2021 il ricorrente ha ribadito la ammissibilità e la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, sottolineando l'insussistenza della prova dell'elemento oggettivo del reato ascrittogli e la mancanza del dolo specifico richiesto per la configurabilità di tale delitto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a censure che attengono alla ricostruzione della condotta (quanto alla configurabilità del contestato occultamento delle scritture contabili), riproduttive dei motivi d'appello (adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello), volti a conseguire una rivalutazione alternativa degli elementi di prova, non consentita in sede di legittimità e priva della individuazione di vizi della motivazione. La Corte d'appello ha ribadito la affermazione di responsabilità dell'imputato sottolineando gli elementi indiziari dimostrativi della istituzione delle scritture contabili (acquisite presso terzi onde ricostruire i ricavi dell'impresa dell'imputato) e la chiara finalità di evasione del loro occultamento, dunque la sussistenza del dolo specifico di cui è stata contestata la mancanza, essendo tra l'altro stata giustificata in modo poco plausibile (con lo smarrimento nel corso di un trasloco nel 2013) la loro mancata esibizione, avendole tra l'altro l'imputato in parte precedentemente esibite alla Guardia di Finanza, nel 2014, nel corso di una verifica fiscale relativa ai rapporti con la società [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di motivazione idonea e immune da vizi logici, fondata su considerazioni razionali, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della lettura degli elementi di prova, di cui ha proposto una mera rilettura e rivisitazione, non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito di entrambi i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 202