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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13488/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 22.02.2023 della Corte d'appello di Roma di conferma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen., commesso in Roma il 18.09.2021.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste.

Nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218).

Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specific:a indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584).

Il ricorrente non ha assolto a tale onere, in quanto, dopo aver contestato con i motivi di appello il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. proc. pen., la sussistenza della recidiva e il riconoscimento delle generiche solo come equivalenti alle aggravanti, si è limitato ad una critica generica relativa al complesso della motivazione anche in punto sussistenza del reato.

La corte, in ogni caso, ha dato conto in maniera puntuale dei motivi per cui la recidiva non poteva essere esclusa e della gravita della condotta di reato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 22.02.2023 della Corte d'appello di Roma di conferma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen., commesso in Roma il 18.09.2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste. Nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specific:a indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Il ricorrente non ha assolto a tale onere, in quanto, dopo aver contestato con i motivi di appello il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. proc. pen., la sussistenza della recidiva e il riconoscimento delle generiche solo come equivalenti alle aggravanti, si è limitato ad una critica generica relativa al complesso della motivazione anche in punto sussistenza del reato. La corte, in ogni caso, ha dato conto in maniera puntuale dei motivi per cui la recidiva non poteva essere esclusa e della gravita della condotta di reato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore
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